BGer 9C_111/2014 |
BGer 9C_111/2014 vom 04.03.2014 |
9C_111/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 4 marzo 2014 |
II Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento |
J.________, patrocinata dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Segretariato Regionale del Luganese,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione Gross- und Transithandel, Schönmattstrasse 4, 4153 Reinach BL,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 gennaio 2014.
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Visto: |
il ricorso del 5 febbraio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 7 gennaio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
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che la ricorrente non può infatti limitarsi a esporre la propria differente versione dei fatti senza confrontarsi con gli accertamenti dell'autorità di ricorso e senza spiegare in quale misura essi sarebbero insostenibili,
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che oltretutto l'insorgente non si confronta con i veri motivi che hanno indotto il Tribunale cantonale delle assicurazioni a rendere il giudizio litigioso e a escludere che l'autorità esecutiva in materia AVS abbia tempestivamente (prima del compimento dei 62 anni, nel mese di luglio 2012) ricevuto la sua richiesta di rendita di vecchiaia anticipata,
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che ella non spende in particolare una parola sull'accertamento (decisivo) dei giudici cantonali per i quali il fatto che il suo rappresentante avrebbe - conformemente agli atti - personalmente trasmesso alla Cassa opponente soltanto il 21 novembre 2012 il modulo originale per la richiesta di rendita AVS vidimato dall'agenzia comunale AVS di N.________ smentiva ogni ulteriore teoria - peraltro assai improbabile, per i motivi indicati dalla Corte cantonale - di una sua consegna precedente, nel mese di aprile o comunque prima del compimento dei 62 anni,
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che l'insorgente neppure prende posizione sulla motivazione sussidiaria del Tribunale cantonale per il quale anche se, per denegata ipotesi, l'agenzia AVS del Comune di N.________ avesse ricevuto la richiesta di rendita nel corso del mese di aprile 2012 e l'avesse vidimata il 30 aprile 2012, essa non conteneva comunque una domanda di anticipo poiché al punto 4.7, alla domanda " Intende anticipare il versamento della rendita di vecchiaia " era stato risposto negativamente,
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che però se la decisione impugnata si fonda su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, spetta all'insorgente, sotto pena di inammissibilità, dimostrare che ognuna di esse è contraria al diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.),
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che anziché contrastare questi accertamenti decisivi, la ricorrente equivoca vanamente sul senso dell'aggettivo "originale" utilizzato dalla funzionaria della Cassa cantonale di compensazione B.________ senza considerare né tanto meno confrontarsi criticamente con la dettagliata motivazione dei giudici di prime cure i quali hanno spiegato che il termine utilizzato si riferiva al documento - non vidimato - pervenuto in origine, la prima volta, il 3 ottobre 2012 alla Cassa cantonale di compensazione,
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che la ricorrente non si confronta con questi argomenti e non espone i motivi per i quali essi sarebbero contrari al diritto federale,
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che ciò vale ugualmente per i motivi che hanno indotto i giudici cantonali a dubitare della credibilità delle affermazioni della dipendente del Comune di N.________ (come pure del rappresentante della ricorrente),
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che pertanto, il presente gravame si rivela manifestamente inammissibile e può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 4 marzo 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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