BGer 4A_110/2014 |
BGer 4A_110/2014 vom 06.03.2014 |
{T 0/2}
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4A_110/2014
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Sentenza del 6 marzo 2014 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________ SA,
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opponente.
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Oggetto
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assicurazione complementare contro le malattie,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 gennaio 2014 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________ nei confronti della B.________ SA il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha condannato quest'ultima a versare all'attrice fr. 142.-- quale rimborso per i premi pagati in eccesso per il periodo da settembre a dicembre 2010;
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che la Corte cantonale ha pure accolto, nella misura in cui non era divenuta priva d'oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'attrice;
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che A.________ ha adito il Tribunale federale con scritto 10 febbraio 2014 in cui critica l'operato dei Giudici cantonali e della Cassa malati;
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF un ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni;
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che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);
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che la parte ricorrente deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);
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che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio;
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che in queste circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che l'opponente non è stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili e che viste le particolarità del caso si prescinde dal prelievo di spese giudiziarie dalla ricorrente;
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Losanna, 6 marzo 2014
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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