BGer 6B_301/2014 |
BGer 6B_301/2014 vom 01.04.2014 |
{T 0/2}
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6B_301/2014
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Sentenza del 1° aprile 2014 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Mathys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente,
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Giudice dei provvedimenti coercitivi,
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via Bossi 3, 6900 Lugano.
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Oggetto
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Trasferimento presso la sezione chiusa del penitenziario di Orbe,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 27 febbraio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con decisione del 2 luglio 2013 il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), statuendo quale giudice dell'applicazione della pena, ha respinto la richiesta di primo congedo presentata da A.________, attualmente detenuto presso il carcere La Stampa, e ha ordinato il suo trasferimento alla sezione chiusa del penitenziario di Plaine de l'Orbe.
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Adita da A.________, con sentenza del 27 febbraio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo, confermando la decisione di prime cure in punto sia al rifiuto di primo congedo sia al collocamento presso altro penitenziario.
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2. A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando l'annullamento del disposto trasferimento in un penitenziario al di fuori del Canton Ticino, nonché la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. In questa sede egli non contesta più la mancata concessione del primo congedo.
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3. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la parte ricorrente deve motivare il proprio gravame, spiegando le ragioni per cui ritiene che la decisione impugnata violi il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF. Tra i motivi di ricorso che possono essere fatti valere dinanzi al Tribunale federale l'art. 95 LTF non menziona la violazione del diritto cantonale. Questa censura può quindi essere sollevata solo nella misura in cui la relativa applicazione si palesa contraria al diritto federale, in particolare laddove essa costituisce una violazione dei diritti costituzionali, tra cui il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 135 V 94 consid. 1). Simili censure devono però adempiere le accresciute esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. sulle stesse DTF 137 V 57 consid. 1.3) : critiche vaghe o di stampo appellatorio sono inammissibili (DTF 136 II 101 consid. 3).
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4. Il trasferimento contestato è stato pronunciato sulla base del diritto cantonale, in specie dell'art. 28 cpv. 1 del regolamento ticinese sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6 marzo 2007 (REPM/TI; RL/TI 4.2.1.1.1). La CRP ha illustrato l'ampio margine di apprezzamento che tale norma conferisce al GPC. Pur non trascurando la rilevanza del rapporto con la figlia residente in Ticino, essa non l'ha considerato tale da prevalere sull'interesse di inserire il ricorrente in un programma specifico, non disponibile nel Cantone, finalizzato a diminuire l'alto rischio di recidiva (strettamente collegato alla sua permanenza in territorio ticinese) e a favorire il suo progressivo reinserimento sociale. L'argomentazione ricorsuale si riduce nel proporre una diversa ponderazione di solo parte degli elementi pertinenti per la decisione, contrapponendola a quella delle autorità cantonali. Il ricorrente non si prevale di alcuna violazione del diritto, limitandosi a criticare in modo del tutto generico la sentenza impugnata e a invocare l'importante legame con sua figlia, minacciato dal trasferimento e non considerato a sufficienza dalla CRP. Le sue argomentazioni sono però lungi dall'adempiere le precitate esigenze di motivazione e sfuggono a un esame nel merito.
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5. Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Considerate le particolari circostanze del caso si giustifica rinunciare ad addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° aprile 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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