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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_176/2014
Sentenza del 10 aprile 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 marzo 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'aprile 2008 B.________ (locatrice) ha sottoscritto un contratto di locazione con A.________ (conduttore) per la locazione di un appartamento di 3 locali. In seguito all'accumulo di arretrati nel pagamento delle pigioni e degli acconti per le spese accessorie, le parti hanno concluso un accordo in cui il conduttore si era impegnato ad estinguere il debito con versamenti mensili, mentre la locatrice si era riservata il diritto di disdire anticipatamente la locazione in assenza di pagamenti nei termini pattuiti. Il 15 maggio 2013 la locatrice ha notificato al conduttore la disdetta della locazione mediante l'apposito formulario ufficiale per la scadenza contrattuale del 31 agosto 2013. La disdetta non è stata contestata.
Poiché il conduttore non ha riconsegnato i locali, B.________ ha chiesto il 19 settembre 2013 con successo al Pretore del distretto di Lugano di pronunciare l'espulsione di A.________ nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale dei casi manifesti.
2.
Con sentenza 6 marzo 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, l'appello presentato da A.________ contro la decisione del Pretore. L'autorità di seconda istanza ha ritenuto irrilevanti gli argomenti sollevati nel rimedio di diritto concernenti il pagamento degli arretrati e l'attualità dei conteggi della locatrice, atteso che la disdetta ordinaria del contratto di locazione non era stata contestata. Ha poi respinto la domanda di assistenza giudiziaria dell'appellante, perché il rimedio era privo di possibilità di esito favorevole.
3.
A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 13 marzo 2014, con cui postula pure di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e "la sospensione dello sfratto". Il ricorrente afferma di non aver potuto contestare la disdetta "o rivolgersi all'Ufficio di conciliazione" perché era stato arrestato "per l'ennesima volta" e di non essere stato convocato all'udienza in Pretura. Afferma inoltre che il suo rappresentante all'udienza tenutasi innanzi al giudice di primo grado non era munito di una sua procura, che la locatrice ha sempre ricevuto tempestivamente, tranne una volta, le rate per ammortizzare il debito e che i documenti presentati dall'avvocato della locatrice non sono aggiornati.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4.
4.1. L'art. 42 cpv. 2 LTF esige che il ricorrente si confronti almeno concisamente con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1) e spieghi perché l'atto attaccato viola il diritto. Le esigenze di motivazione sono più severe quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali: in questo caso l'art. 106 cpv. 2 LTF esige una motivazione puntuale e precisa. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2).
Giova poi ricordare che giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella decisione impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 136 II 101 consid. 3; 135 I 313 consid. 1.3; 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
4.2. In concreto la motivazione del ricorso non soddisfa i menzionati requisiti. Riproponendo semplicemente i suoi argomenti attinenti al pagamento degli arretrati, il ricorrente non spiega per quale ragione essi sarebbero, nonostante l'assenza di una contestazione della disdetta, rilevanti per statuire sull'espulsione. Anche quando si lamenta della mancata concessione del gratuito patrocinio, egli omette di confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui tale richiesta può unicamente essere accolta qualora l'appello presenti possibilità di esito favorevole. Per il resto il gravame risulta essere apoditticamente basato su una fattispecie (irregolarità concernenti la procedura svoltasi innanzi al Pretore e impossibilità di contestare la disdetta a causa dell'arresto) che non emerge dalla sentenza impugnata e che il ricorrente nemmeno pretende aver sottoposto all'istanza inferiore.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Con l'evasione del gravame la richiesta di effetto sospensivo è divenuta caduca.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino e per informazione alla Swisslayers Group Foglia.
Losanna, 10 aprile 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti