Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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8C_921/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 15 aprile 2014
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
Ursprung, Maillard,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
S.________, patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Cassa Disoccupazione UNIA,
Piazza Giuseppe Buffi 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(indennità di disoccupazione),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 novembre 2013.
Fatti:
A.
Con decisione su opposizione del 17 dicembre 2012 la Cassa di disoccupazione Unia ha confermato il suo precedente provvedimento del 5 ottobre 2012, con il quale aveva rifiutato il diritto di S._________ a indennità di disoccupazione, rivendicate a partire dal 9 agosto 2012, perché l'interessato non sarebbe stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario mensile superiore a fr. 500.-, durante il periodo di calcolo, per l'occupazione presso la società X.________ Sagl, dichiarata fallita l'8 agosto 2012.
B.
S._________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il quale, per pronuncia del 18 novembre 2013, ha respinto il ricorso.
C.
Patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti, l'interessato ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale, protestate spese e ripetibili, chiede, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e il riconoscimento di indennità di disoccupazione a far tempo dal 9 agosto 2012.
Invitate ad esprimersi, la Cassa di disoccupazione e la Segreteria di Stato dell'economia (seco) non si sono determinate.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Nei considerandi del querelato giudizio, l'autorità cantonale ha già correttamente ricordato le norme di diritto applicabili alla fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza ribadire che, secondo l'art. 23 cpv. 1 LADI, è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro, e che, giusta l'art. 40 OADI, il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi, i guadagni risultanti da più rapporti di lavoro essendo cumulati. È inoltre utile ricordare il principio secondo il quale il guadagno assicurato è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati ci si fonderà sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effetivamente percepito solo nel caso in cui si possa escludere un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi (DTF 128 V 189 consid. 3a/aa pag. 190).
2.2. I primi giudici hanno pure correttamente rammentato che, giusta l'art. 37 cpv. 1 OADI, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione. Secondo il secondo capoverso del citato disposto, il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono detto termine se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1. Infine, per il suo capoverso 3, il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l'inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell'annuncio alla disoccupazione.
3.
3.1. La Corte cantonale ha accertato che l'insorgente era socio e ge-rente con diritto di firma individuale e con una quota di fr. 1'000.- della fallita X.________ Sagl sin dalla sua fondazione (1997) fino al mese di luglio 2012, quando sarebbe rimasto solamente socio, senza diritto di firma. Dagli atti emergeva inoltre che l'interessato fino al 1° giugno 2012 era pure alle dipendenze della società e che egli il 31 maggio 2012 aveva disdetto il proprio rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012. Con decisione del 15 giugno 2012 la Cassa di disoccupazione aveva una prima volta negato il riconoscimento delle relative indennità per il fatto che l'assicurato rivestiva in seno alla società una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Con la decisione oggetto della presente impugnativa l'amministrazione aveva in seguito rifiutato il diritto alle prestazioni rivendicate a partire dal 9 agosto 2012 perché l'interessato non sarebbe stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario durante il periodo di calcolo.
3.2. I primi giudici hanno poi stabilito che, in concreto, i periodi di calcolo previsti dall'art. 37 OADI decorrevano rispettivamente dal 1° dicembre 2011 al 31 maggio 2012 e dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2012. Dagli atti all'inserto risultava che per stessa ammissione dell'insorgente egli non aveva percepito nessun salario per i mesi da febbraio a maggio 2012. L'istanza precedente ha poi ritenuto che la questione di sapere se i salari del 2011 e lo stipendio per il mese di gennaio 2012 fossero stati effettivamente versati all'interessato poteva rimanere irrisolta. Infatti, anche qualora gli stipendi del 2011 fossero stati realmente corrisposti, risultava decisivo ai fini del giudizio che gli stessi, come riconosciuto dall'insorgente, erano stati interamente e direttamente immessi nella società, vista la difficile situazione finanziaria di quest'ultima. Sempre secondo i giudici cantonali, era altamente verosimile che ciò si sia verificato anche per la retribuzione del mese di gennaio 2012, dato che, in ogni caso, i gravi problemi di liquidità avevano condotto al fallimento della società già nell'agosto 2012. In sostanza, ha concluso l'autorità giudiziaria di primo grado, il modo di procedere dell'insorgente, socio e gerente con firma individuale fino al luglio 2012, che avrebbe utilizzato i redditi conseguiti nel 2011 e nel gennaio 2012 derivanti dall'attività presso la X.________ Sagl per tentare di salvare la società, reinvestendoli direttamente in quest'ultima, poi fallita nell'agosto 2012, era analogo, dal profilo della finalità e del risultato, al comportamento di un assicurato che per sostenere la ditta del suo datore di lavoro rinuncia, anche solo temporaneamente, al salario che in seguito non riesce più a incassare a causa dell'insolvenza della società.
3.3. Alla luce di quanto esposto, la Corte cantonale ha considerato che doveva essere fatta astrazione da un eventuale effettivo incasso dei salari reinvestiti direttamente nella società. Inoltre, in concreto, tornava applicabile il principio secondo il quale il guadagno assicurato ai sensi dell'art. 23 LADI è determinato in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo, la presenza di un caso di applicazione dell'eccezione prevista dalla giurisprudenza potendo essere esclusa nella fattispecie. Decisiva era la circostanza che l'interessato quale socio e gerente con firma individuale fino al luglio 2012 poteva influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro. Il suo ruolo in seno alla società implicava l'assunzione di un rischio imprenditoriale che non poteva essere scaricato sull'assicurazione disoccupazione. Immettendo i suoi salari nella società, egli, sempre a mente dei primi giudici, avrebbe manifestato la volontà di agire in qualità di imprenditore e non di salariato. La restituzione dei salari era stata consapevolmente fatta dipendere dall'andamento positivo della ditta datrice di lavoro, con ciò essendo stato, di conseguenza, preso in considerazione il rischio di infruttuosità della società. La circostanza di avere reinvestito i redditi salariali direttamente nella società confermava del resto il potere decisionale dell'insorgente all'interno della stessa, come pure il fatto che l'interessato si era addossato un rischio imprenditoriale che non andava posto a carico dell'assicurazione disoccupazione. Il comportamento dell'assicurato rivelava inoltre il carattere contrario alla finalità dell'assicurazione disoccupazione, che era quella di garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno ai salariati, ma non il rischio imprenditoriale. Secondo la Corte cantonale, un rischio di abuso nel senso indicato al considerando 2.1 in fine non poteva pertanto essere escluso nel caso di specie.
3.4. Pertanto, la Corte cantonale per determinare il guadagno assicurato si è riferita al salario effettivamente conseguito nel periodo di calcolo accertando che l'insorgente non aveva ricevuto alcuna remunerazione per i mesi da febbraio a maggio 2012. Per quanto riguarda invece l'anno 2011 e il mese di gennaio 2012, l'istanza precedente ha affermato che il fatto di avere reinvestito i relativi stipendi direttamente nella società per tentare di alleviare la precaria situazione finanziaria di quest'ultima andava ritenuto una rinuncia agli stessi. Non ignorando come l'insorgente avesse sostenuto di avere in ogni caso utilizzato i salari anche per se stesso e per i propri bisogni, i giudici cantonali hanno concluso che sarebbe comunque impossibile stabilire l'ammontare esatto della remunerazione che, nel caso di corresponsione effettiva, è rimasta a disposizione dell'interessato. Di conseguenza, il guadagno assicurato di quest'ultimo per il periodo febbraio-maggio 2012 era pari a fr. 0.-, mentre per i mesi precedenti non risultava determinabile in modo sufficientemente attendibile, motivo per cui a ragione l'amministrazione aveva negato il riconoscimento di indennità di disoccupazione.
3.5. Tutto ben ponderato, il Tribunale federale ritiene di potere seguire l'argomentazione dei primi giudici. L'accertamento della Corte cantonale, secondo cui nel periodo in questione precedente l'annuncio in disoccupazione non è stato versato alcun salario, non risulta essere stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, né si fonda su una valutazione arbitraria o comunque incompleta delle prove. Non bisogna in sostanza dimenticare che il ricorrente, pur detenendo una quota del solo 5%, aveva sempre gestito la società da solo. Visto che nel ricorso interposto in sede federale non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio cantonale merita tutela.
4.
Ne segue che il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 15 aprile 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble