Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_321/2014
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Sentenza del 23 maggio 2014
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 marzo 2014.
Visto:
il ricorso del 30 aprile 2014 contro il giudizio del 17 marzo 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e la domanda di assistenza giudiziaria gratuita del 14 maggio 2014 (timbro postale),
considerando:
che secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 LTF),
che in effetti il ricorrente si limita in sostanza a ribadire la propria versione dei fatti senza adeguatamente confrontarsi con le ragioni che hanno invece indotto il giudice di prime cure a escludere, già solo per la mancanza della necessaria buona fede, la possibilità di un condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni da lui indebitamente percepite nel periodo settembre-dicembre 2012,
che in particolare l'insorgente non spiega perché l'accertamento del primo giudice sarebbe qualificatamente censurabile per avere ritenuto non comprovate le rassicurazioni che egli sostiene di avere invece ricevuto dalla cassa di compensazione (senza però specificare né da parte di chi né esattamente quando) in merito alla correttezza del doppio pagamento, nelle sue mani, della rendita d'invalidità, dopo la decisione dell'amministrazione del 22 agosto 2012 di versare separatamente alla ex moglie la propria prestazione,
che per il resto, su questo punto decisivo (il tema della grave difficoltà avendo per contro potuto essere lasciato irrisolto), il ricorrente si limita a richiamare inammissibilmente (art. 99 cpv. 1 LTF) i tabulati telefonici che non si trovano agli atti e che l'interessato neppure ha mai chiesto di produrre in sede cantonale, malgrado ne avesse avuto la possibilità,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che il presidente della corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto;
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 23 maggio 2014
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti