Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_441/2014
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Sentenza del 2 giugno 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
ricorrente,
contro
B.A.________,
patrocinato dall'avv. Paola Bernasconi,
opponente.
Oggetto
misure a protezione dell'unione coniugale,
ricorso contro la decisione emanata il 14 aprile 2014
dalla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Considerando:
che, nell'ambito della procedura di misure a protezione dell'unione coniugale che oppone A.A.________ a B.A.________, con decisione 14 aprile 2014 la I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un appello introdotto dalla moglie contro la decisione cautelare 26 aprile 2013 del giudice unico del Tribunale distrettuale Moesa;
che con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 27 maggio 2014 A.A.________ ha impugnato la decisione di appello dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che nelle procedure di ricorso che concernono, come in concreto, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5) non si applica la sospensione dei termini prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF (art. 46 cpv. 2 LTF);
che la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente il 23 aprile 2014;
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 24 aprile 2014 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere venerdì 23 maggio 2014;
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 27 maggio 2014 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili;
che la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente deve essere respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 2 giugno 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini