Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_289/2014
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Sentenza del 5 giugno 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ Limited,
patrocinata dall'avv. Stefano Fornara,
opponente.
Oggetto
compravendita,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 aprile 2014
dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il Pretore del distretto di Lugano ha interamente accolto la petizione inoltrata da B.________ Limited nei confronti di A.________ e lo ha condannato a pagare all'attrice 50'400.-- dollari statunitensi, oltre interessi;
che con sentenza 16 aprile 2014 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile, per mancato versamento dell'anticipo spese, l'appello presentato da A.________;
che il 15 maggio 2014 quest'ultimo è insorto al Tribunale federale, chiedendo di annullare la decisione d'appello, avendo egli consegnato la merce e adempiuto i suoi impegni verso i clienti;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che tale requisito non è soddisfatto nella fattispecie;
che infatti il ricorrente si limita a narrare aspetti della compravendita e della procedura innanzi al giudice di primo grado, ma omette totalmente di indicare per quali motivi la Corte cantonale avrebbe violato il diritto non entrando nel merito di un appello il cui termine per il pagamento dell'anticipo spese era scaduto infruttuosamente;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti