BGer 2C_471/2014
 
BGer 2C_471/2014 vom 07.06.2014
{T 0/2}
2C_471/2014
2C_472/2014
 
Sentenza del 7 giugno 2014
 
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
D ivisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale 2012,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 aprile 2014
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Con decisione dell'11 settembre 2013, confermata su reclamo il 2 ottobre successivo, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha negato ad A.________ il riconoscimento della deduzione per persone bisognose a carico, da lei richiesto in relazione al periodo fiscale 2012 per l'aiuto finanziario prestato alla madre.
Con sentenza del 25 aprile 2014, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha confermato anch'essa l'agire del fisco che, pur ammettendo che la figlia debba verosimilmente soccorrere la madre nelle spese correnti, non aveva ritenuto provato che l'importo corrisposto raggiungesse l'entità della deduzione prevista per l'imposta cantonale (fr. 5'700.--) e per l'imposta federale diretta (fr. 6'500.--).
Preso atto del fatto che la contribuente faceva valere di avere sostenuto spese per un totale di fr. 6'057.--, per quanto riguarda l'imposta federale diretta detta Corte si è in sostanza limitata a constatare che l'entità della deduzione prevista dalla legge non era a priori raggiunta.
Nonostante la cifra fatta valere in deduzione superasse quella prevista dal diritto cantonale (fr. 5'700.--), ha quindi negato il diritto alla deduzione anche per l'imposta cantonale, siccome all'importo di fr. 6'057.-- andava in realtà ancora sottratto un importo pari a fr. 4'262.--. Preso atto del fatto che questa somma era relativa al pagamento di interessi passivi, premi assicurativi e spese di manutenzione riconducibili ad un immobile sul quale, proprio nel 2012, la madre della ricorrente aveva rinunciato all'usufrutto, ha infatti considerato che la sua inclusione nell'elenco delle spese notificato dalla contribuente non fosse giustificata. Sempre in relazione all'imposta cantonale, la Corte cantonale ha inoltre aggiunto che, potendo usufruire di una rendita annua AVS di fr. 19'128.--, la madre della contribuente non poteva comunque essere considerata indigente, di modo che la decisione dell'autorità di tassazione andava confermata anche per questa seconda ragione.
B. A.________ ha impugnato la sentenza della Camera di diritto tributario con ricorso davanti al Tribunale federale del 14 maggio 2014. Con tale atto, domanda che il giudizio reso venga annullato e l'incarto retrocesso alla Corte cantonale per nuova decisione, nel senso dei considerandi.
Resa attenta al fatto che il suo allegato ricorsuale non sembrava adempiere alle esigenze di motivazione previste dalla legge sul Tribunale federale, ha poi ribadito tale richiesta con complemento del 27 maggio successivo. Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.2. Il giudizio impugnato, che tratta dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2012, giustifica la congiunzione dei due incarti aperti con l'inoltro del ricorso.
1.3. Siccome - contrariamente a quanto risulta dalle conclusioni prese nell'impugnativa - dal complemento al ricorso del 27 maggio 2014 emerge chiaramente che le critiche della ricorrente non si indirizzano in realtà al prelievo dell'imposta federale diretta, il gravame verrà nel seguito tuttavia esaminato solo nell'ottica del prelievo dell'imposta cantonale.
 
Erwägung 2
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, l'insorgente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.).
2.2. Esigenze più severe valgono invece in relazione alla denuncia della violazione di diritti fondamentali, tra cui ricade il divieto d'arbitrio; il Tribunale federale esamina infatti simili censure solo se l'insorgente le ha sollevate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
2.3. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, oppure in modo manifestamente inesatto e quindi arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). Conformemente a quanto prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, è di conseguenza necessario che, denunciando l'arbitrio, l'insorgente spieghi in maniera precisa perché la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile (DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397). Quando la censura d'arbitrio non è sufficientemente motivata, essa risulta inammissibile (DTF 133 III 589 consid. 2 pag. 591 seg.).
2.4. Nella fattispecie, l'allegato ricorsuale del 14 maggio 2014 e il suo complemento del 27 maggio successivo non adempiono alle esigenze di motivazione indicate.
2.4.1. Nel ricorso del 14 maggio 2014, l'insorgente fa nuovamente valere di avere diritto al riconoscimento della deduzione richiesta. Formulando le sue contestazioni, sviluppa tuttavia un discorso sostanzialmente slegato e indipendente dal giudizio impugnato, contravvenendo così all'obbligo - prescritto dall'art. 42 cpv. 2 LTF - di confrontarsi con i considerandi dell'atto querelato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.).
2.4.2. Benché menzioni correttamente i motivi che hanno condotto in via principale la Corte cantonale al diniego del riconoscimento della deduzione richiesta per l'imposta cantonale (necessità di sottrarre fr. 4'262.-- all'importo notificato di fr. 6'057.--; precedente consid. A) nel complemento al ricorso del 27 maggio 2014 la ricorrente si limita invece lapidariamente a sostenere che il giudizio impugnato sarebbe il risultato di un accertamento dei fatti manifestamente inesatto: omettendo così di dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, per quali ragioni sarebbe arbitrario e presentando pertanto una censura inammissibile (DTF 133 III 585 consid. 4.1 pag. 589; 130 I 258 consid. 1.3 pag. 262).
2.4.3. La mancata dimostrazione dell'arbitrarietà della prima argomentazione addotta dalla Corte cantonale nel suo giudizio non può d'altra parte nemmeno essere in qualche modo compensata dalle - per altro generiche - critiche all'argomentazione addotta dalla Corte cantonale in via abbondanziale (precedente consid. A). Quando la sentenza impugnata si fonda su due motivazioni alternative, il ricorrente deve in fatti confrontarsi con entrambe, pena l'inammissibilità del suo gravame (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 seg.).
 
Erwägung 3
3.1. Per i motivi esposti, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF.
3.2. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Le cause 2C_471/2014 e 2C_472/2014 sono congiunte.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Non vengono prelevate spese.
4. Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 7 giugno 2014
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli