Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_587/2014
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Sentenza del 21 giugno 2014
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira,
opponente.
Oggetto
revoca del permesso di dimora CE/AELS,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2014
dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera.
Fatti:
A.
Con sentenza del 13 maggio 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato da A.________, cittadino tunisino (1969), contro la decisione del 20 gennaio 2014 con cui il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha confermato la revoca del permesso di dimora CE/AELS, valido sino al 3 aprile 2016 e di cui era titolare, decisa il 23 settembre 2013 dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni.
Premesso che A.________ aveva ottenuto il citato permesso in seguito al suo matrimonio con una cittadina tedesca, anche lei al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS, la Corte cantonale ha osservato che questi non poteva (più) prevalersi dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), segnatamente degli art. 7 lett. d ALC, 3 e 4 Allegato I ALC, per potere risiedere nel nostro Paese. Tra i coniugi era infatti in corso una procedura di divorzio, la consorte, con la quale non conviveva più dall'aprile 2012, aveva un nuovo compagno e l'insorgente stesso aveva dichiarato che era sua intenzione risposarsi non appena ottenuto il divorzio.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi rilevato che l'interessato non poteva appellarsi all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), l'unione essendo durata meno di tre anni, né all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, non sussistendo gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno nel nostro Paese, né all'art. 8 CEDU (RS 0.101), non essendovi più vita familiare e non risultando imminente il (nuovo) matrimonio prospettato né, d'altra parte, agli art. 98 cpv. 4 CC (RS 210) e 17 cpv. 2 LStr non essendo date le relative esigenze per potere eccezionalmente essere autorizzato a rimanere in Svizzera in attesa del matrimonio. Per concludere la Corte grigione ha giudicato il provvedimento contestato rispettoso del principio della proporzionalità e ha osservato che l'interesse pubblico a un controllato flusso migratorio prevaleva su quello privato dell'insorgente a rimanere in Svizzera.
B.
Il 16 giugno 2014 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso nel quale, affermando che vuole risposarsi non appena ottenuto il divorzio, che perderà il suo lavoro se deve andare via e che non potrà più rimborsare un credito concessogli, chiede che venga sospesa la revoca del suo permesso.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
1.2. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF), in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; sentenza 2C_341/2012 del 19 aprile 2012 consid. 1). Non occorre pertanto chiedersi se la ricevibilità sia data anche in virtù di altre norme.
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 2 segg., pag. 4 a 12), segnatamente non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
2.3. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, alla 1a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 21 giugno 2014
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud