BGer 2C_587/2014 |
BGer 2C_587/2014 vom 21.06.2014 |
{T 0/2}
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2C_587/2014
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Sentenza del 21 giugno 2014 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliera Ieronimo Perroud.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira,
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opponente.
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Oggetto
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revoca del permesso di dimora CE/AELS,
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ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2014
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dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
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1a Camera.
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Fatti: |
A. Con sentenza del 13 maggio 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato da A.________, cittadino tunisino (1969), contro la decisione del 20 gennaio 2014 con cui il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni ha confermato la revoca del permesso di dimora CE/AELS, valido sino al 3 aprile 2016 e di cui era titolare, decisa il 23 settembre 2013 dall'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni.
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Premesso che A.________ aveva ottenuto il citato permesso in seguito al suo matrimonio con una cittadina tedesca, anche lei al beneficio di un permesso di dimora CE/AELS, la Corte cantonale ha osservato che questi non poteva (più) prevalersi dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), segnatamente degli art. 7 lett. d ALC, 3 e 4 Allegato I ALC, per potere risiedere nel nostro Paese. Tra i coniugi era infatti in corso una procedura di divorzio, la consorte, con la quale non conviveva più dall'aprile 2012, aveva un nuovo compagno e l'insorgente stesso aveva dichiarato che era sua intenzione risposarsi non appena ottenuto il divorzio.
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Il Tribunale cantonale amministrativo ha poi rilevato che l'interessato non poteva appellarsi all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr (RS 142.20), l'unione essendo durata meno di tre anni, né all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr, non sussistendo gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno nel nostro Paese, né all'art. 8 CEDU (RS 0.101), non essendovi più vita familiare e non risultando imminente il (nuovo) matrimonio prospettato né, d'altra parte, agli art. 98 cpv. 4 CC (RS 210) e 17 cpv. 2 LStr non essendo date le relative esigenze per potere eccezionalmente essere autorizzato a rimanere in Svizzera in attesa del matrimonio. Per concludere la Corte grigione ha giudicato il provvedimento contestato rispettoso del principio della proporzionalità e ha osservato che l'interesse pubblico a un controllato flusso migratorio prevaleva su quello privato dell'insorgente a rimanere in Svizzera.
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B. Il 16 giugno 2014 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso nel quale, affermando che vuole risposarsi non appena ottenuto il divorzio, che perderà il suo lavoro se deve andare via e che non potrà più rimborsare un credito concessogli, chiede che venga sospesa la revoca del suo permesso.
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Non sono state chieste osservazioni.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
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1.2. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF), in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; sentenza 2C_341/2012 del 19 aprile 2012 consid. 1). Non occorre pertanto chiedersi se la ricevibilità sia data anche in virtù di altre norme.
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Erwägung 2 |
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
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2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sulla situazione del ricorrente. Non si confronta invece con l'esauriente argomentazione sviluppata dal Tribunale amministrativo cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 2 segg., pag. 4 a 12), segnatamente non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile (art. 95 segg. LTF). Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
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2.3. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento di giustizia, polizia e sanità dei Grigioni, alla 1a Camera del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
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Losanna, 21 giugno 2014
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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