Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_295/2014
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Sentenza del 23 giugno 2014
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2014
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1939, è stato ammonito nel febbraio 2013 per aver circolato a velocità eccessiva in autostrada. Il 26 gennaio 2012, verso le ore 14.30, egli è stato notato da una pattuglia della Polizia cantonale (reparto del traffico) mentre in territorio di Robasacco alla guida di una motocicletta, viaggiando sulla A2 in direzione nord, superava sulla destra, con manovra di uscita e rientro, un altro veicolo in marcia.
B.
Con decreto di accusa del 12 marzo 2012 il Procuratore pubblico l'ha quindi ritenuto autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, di fr. 1'800.--, corrispondente a 60 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 1'000.--. L'accusato vi si è opposto. Mediante decisione del 28 marzo 2013, il Pretore penale ha confermato l'imputazione e la multa, aumentando tuttavia a fr. 18'000.-- la pena pecuniaria (40 aliquote da fr. 450.-- l'una). Adita dall'interessato, con giudizio del 6 settembre 2014, non impugnato dall'insorgente, la Corte di appello e di revisione penale (CARP), udito il ricorrente, ha confermato la decisione del Pretore.
C.
Preso atto delle decisioni penali, la Sezione della circolazione ha riattivato il procedimento amministrativo, di cui aveva notificato l'apertura e sospeso l'istruttoria. Il 12 dicembre 2013 ha poi revocato al motociclista la licenza di condurre per la durata di tre mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Con giudizio del 2 maggio 2014, il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato.
D.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformarla nel senso di comminargli soltanto un ammonimento e, in via subordinata, di rinviare gli atti alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2, 229 consid. 2.2). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4).
2.
2.1. Il giudice delegato, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove, il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso, o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa; sentenza 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. 2.2). L'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 2.3-3.2, in RtiD I-2011 n. 41 pag. 187).
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (sulla doppia procedura, penale e amministrativa, prevista dalla LCStr vedi DTF 137 I 363 consid. 2.3.2 e rinvii; 120 Ib 312 consid. 4b; sentenza 1C_512/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.1).
2.2. L'istanza precedente ha applicato correttamente questa prassi, peraltro non criticata dal ricorrente con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 LTF. Egli, in effetti, si limita ad addurre, del resto in maniera generica, che nella fattispecie sarebbe necessario scostarsi dall'accertamento dei fatti ritenuti nella sede penale, poiché arbitrario. Ora, nulla impediva al ricorrente di far valere questa censura impugnando la sentenza pronunciata dalla CARP il 6 settembre 2013: egli vi ha rinunciato, motivo per cui i fatti che ne stanno alla base sono vincolanti per il Tribunale cantonale amministrativo e per il Tribunale federale.
Per di più, egli si limita ad addurre che si è spostato sulla corsia di destra dopo aver ultimato correttamente una manovra di sorpasso. Poiché un veicolo, che viaggiava sulla corsia di sinistra, avrebbe rallentato improvvisamente ed inaspettatamente, egli avrebbe deciso di proseguire su quella di destra, superando sulla stessa la vettura antistante. Proseguendo sulla destra, si sarebbe poi avvicinato a un ulteriore veicolo che procedeva sulla stessa carreggiata a una velocità inferiore alla sua, finendo per sorpassarlo sulla sinistra. Ne deduce che la citata manovra non integrerebbe il concetto di sorpasso sulla destra. Ora, contrapponendo semplicemente una sua personale versione dei fatti a quella accertata dai giudici penali, con la quale non si confronta del tutto, egli non dimostra comunque che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti.
2.3. In tale contesto il ricorrente rileva che un agente della polizia cantonale, che l'aveva interrogato, avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato di un caso bagatellare, per la cui disamina non sarebbe stata necessaria l'assistenza di un legale. Al dire del ricorrente erroneamente, poiché la vertenza presenterebbe non meglio specificate difficoltà in fatto o in diritto, alle quali l'imputato non avrebbe potuto far fronte di persona: si sarebbe pertanto in presenza di un caso di difesa d'ufficio giusta l'art. 132 cpv. 2 CPP. Egli non fa tuttavia valere di essere stato impedito di sottoporre tale critica dinanzi al Procuratore pubblico prima, al Pretore penale e alla CARP, davanti alla quale in seguito è pure comparso. Egli neppure sostiene d'aver addotto questa censura di fronte al giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. Questo fatto, nuovo, non può quindi essere considerato in questa sede (art. 99 LTF).
3.
Il ricorrente critica infine la durata della revoca, adducendo che il giudice delegato, non considerando la sua necessità professionale a condurre un veicolo a motore, avrebbe violato l'art. 16 cpv. 3 LCStr.
L'accenno di critica è privo di ogni fondamento. L'istanza precedente ha infatti spiegato al ricorrente, richiamando le norme legali e la relativa giurisprudenza, perché, in concreto, secondo l'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata per almeno tre mesi, durata minima sotto la quale, ricordata la chiara scelta operata al riguardo dal legislatore federale, non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari, come quella invocata dal ricorrente (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 132 II 234 consid. 2.3). Questa conclusione è corretta e la regola vale addirittura anche per autisti professionali (DTF 135 II 334 consid. 2.2; 134 II 39 consid. 3 pag. 43; sentenze 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4, 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3, 1C_287/2012 del 12 luglio 2013 consid. 2.4, 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2 e 6A.38/2006 del 7 settembre 2006 consid. 3, in Jdt 2006 I 412).
4.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 23 giugno 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri