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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_432/2014
Sentenza del 25 giugno 2014
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 maggio 2014.
Visto:
il ricorso del 27 maggio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 12 maggio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
lo scritto del 3 giugno 2014 con cui, per ordine della Presidente, l'interessata è stata informata che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ella ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
lo scritto 5 giugno 2014 (timbro postale) della ricorrente,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che gli art. 95 segg. LTF enunciano i possibili motivi di ricorso davanti al Tribunale federale,
che con il ricorso in materia di diritto pubblico può segnatamente essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) che include anche i diritti costituzionali dei cittadini,
che, salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF (che non ricorrono in concreto), non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale su cui si basa pacificamente la decisione impugnata,
che, in effetti, sebbene le disposizioni cantonali utilizzino una nozione di diritto federale - nella fattispecie: la buona fede -, l'interpretazione di detta nozione rimane una questione di diritto cantonale (cfr. ad esempio la sentenza 8C_416/2012 del 20 settembre 2012 con rinvii),
che è tuttavia possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità precedente comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg. e riferimenti),
che in questo caso le esigenze poste alla motivazione del ricorso sono particolarmente rigorose (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399; 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31),
che in concreto la ricorrente non pretende né tanto meno spiega in quale misura l'autorità giudiziaria cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria il diritto cantonale,
che per il resto l'insorgente rimette in discussione alcune constatazioni di fatto del giudizio impugnato,
che il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), potendosene scostare solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
che spetta al ricorrente dimostrare, mediante un'argomentazione che soddisfi le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, rispettivamente dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il carattere arbitrario di un accertamento (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.),
che nella fattispecie il ricorso non dimostra minimamente il carattere arbitrario degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte cantonale,
che la ricorrente non pretende né tanto meno spiega - neppure nell'atto complementare del 5 giugno 2014 - in quale misura il primo giudice avrebbe apprezzato in maniera manifestamente insostenibile le prove, soprattutto accertando la sua consapevolezza in merito all'erogazione, dal settembre 2009, delle rendite completive AI a suo favore, la sua mancata dichiarazione di cambiamento della situazione di reddito e di sostanza e infine l'esplicita indicazione, nelle decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse, dell'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione economica anche dei membri dell'unità di riferimento,
che la sua argomentazione tende piuttosto a sostituire - in maniera inammissibile - il proprio apprezzamento a quello dell'autorità precedente,
che di conseguenza non vi è motivo per scostarsi dai fatti accertati dalla Corte cantonale,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato irricevibile,
che, viste le circostanze del caso, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 25 giugno 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Grisanti