BGer 8C_478/2014 |
BGer 8C_478/2014 vom 03.07.2014 |
8C_478/2014 {T 0/2}
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Sentenza del 3 luglio 2014 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Batz.
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Partecipanti al procedimento |
A.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 maggio 2014.
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Visto: |
il ricorso del 17 giugno 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 19 maggio 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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considerando: |
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
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che nel caso concreto il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
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che, in particolare, il ricorrente non apporta argomenti che possano mettere in discussione la valutazione dell'autorità precedente, secondo la quale sarebbe in grado di svolgere a tempo pieno un'attività lavorativa adeguata, limitandosi a menzionare un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute, senza però indicare quale, e riferendosi a un certificato medico di data posteriore alla pronuncia impugnata, mezzo di prova pertanto inammissibile (art. 99 LTF),
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che, per quanto riguarda il salario da valido, l'autorità precedente aveva già spiegato perché si è fondata sul Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori non qualificati e il ricorrente, pur contestando questa circostanza, non spiega validamente le ragioni della sua opposizione, non apportando alcun elemento oggettivo a suffragio della sua tesi,
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che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda adeguatamente alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso non può essere ritenuto ammissibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, la presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 3 luglio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Batz
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