BGer 8C_465/2014 |
BGer 8C_465/2014 vom 08.07.2014 |
8C_465/2014 |
Sentenza dell'8 luglio 2014 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Batz.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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AXA Assicurazioni SA,
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General Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur,
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patrocinata dall'avv. Riccardo Schuhmacher,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 aprile 2014.
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Visto: |
il ricorso del 13 giugno 2014 (timbro postale) avverso il giudizio del 30 aprile 2014 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che, dopo essere stato inviato il giorno stesso è stato recapitato all'interessato il 14 maggio 2014, ma che già dal 2 maggio 2014 era giunto all'ufficio postale e annunciato per il ritiro,
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considerando: |
che giusta l'art. 44 cpv. 2 LTF, una notificazione è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso; si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3855 n. 4.1.2.5; cfr. DTF 134 V 49 consid. 4 pag. 51 seg. e 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; sentenza 6B_122/2009 del 9 aprile 2009),
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che questa presunzione vale anche in caso di richiesta del destinatario di trattenere gli invii all'ufficio postale, a maggior ragione laddove egli doveva prevedere, come in concreto, l'invio di atti giudiziari; la notifica è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno a partire dall'arrivo dell'invio all'ufficio postale (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008, n. 1128 seg.; Amstutz/Arnold, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 37 ad art. 44 LTF),
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che nella fattispecie il giudizio del 30 aprile 2014 è giunto all'ufficio postale di B.________ il 2 maggio 2014 e annunciato lo stesso giorno per il ritiro; pertanto, il giudizio deve essere considerato notificato il 9 maggio 2014 conformemente all'art. 44 cpv. 2 LTF,
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che, in applicazione degli art. 44 - 48 LTF, il termine di 30 giorni prescritto dall'art. 100 cpv. 1 LTF è scaduto il 10 giugno 2014,
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che il gravame, depositato il 13 giugno 2014, si rivela manifestamente tardivo,
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che il ricorrente non ha fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato (art. 50 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 8 luglio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Ursprung
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Il Cancelliere: Batz
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