BGer 1C_359/2014
 
BGer 1C_359/2014 vom 25.07.2014
{T 0/2}
1C_359/2014
 
Sentenza del 25 luglio 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
patrocinata dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle dogane, Monbijoustr. 40, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
 
Fatti:
A. Il 29 febbraio 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno ha presentato alla Svizzera una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale, promosso nei confronti di diversi indagati, per le ipotesi di reato di trasferimento fraudolento di valori, contrabbando, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e occultamento o distruzione di documenti contabili. Dalle indagini risulterebbe un'articolata frode fiscale, avente carattere transnazionale, ai danni dello Stato italiano. L'autorità estera ha quindi chiesto di acquisire determinati documenti presso la A.________ AG.
B. Con decisione di entrata in materia del 14 maggio 2012 l'Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane (DGD), ha fatto perquisire, in particolare, i locali della A.________ AG di Zugo e di Agno e ordinato il sequestro di documenti di due società, che sarebbero direttamente coinvolte nella sospettata frode fiscale. È stata inoltre effettuata una perquisizione presso il domicilio di B.________, all'epoca amministratore della citata società di credito. Il precedente patrocinatore di quest'ultima e dell'interessato, come pure il legale attuale di questa società, hanno potuto consultare gli atti sequestrati. Con decisione di chiusura del 28 ottobre 2013, la DGD ha ordinato la trasmissione all'autorità estera della documentazione sequestrata presso A.________ AG. Adita da quest'ultima, con giudizio del 3 luglio 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.
C. Avverso questa decisione A.________ AG presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione di chiusura della DGD, subordinatamente di concederle l'accesso a tutti gli atti oggetto di detta decisione.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).
1.3. Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1). Ora, richiamando semplicemente l'art. 84 LTF, essa non tenta del tutto di spiegare perché, in concreto, ne sarebbero adempiuti i presupposti, per cui il ricorso è inammissibile. Del resto il TPF, negando alla ricorrente la legittimazione per quanto concerne la trasmissione della documentazione sequestrata presso il domicilio di B.________ (decisione del 3 luglio 2014 consid. 1.4.3), ossia di un terzo, ha rettamente applicato la costante giurisprudenza vigente in materia. Non se ne è scostata neppure riguardo alle altre generiche critiche addotte dalla ricorrente. Non si è quindi chiaramente in presenza di un caso particolarmente importante.
Il ricorso è pure inammissibile, poiché diretto unicamente contro la decisione di chiusura della DGD, unica decisione della quale è chiesto l'annullamento. La ricorrente non chiede infatti di annullare la sentenza del TPF, con la quale peraltro non si confronta. Ora, la decisione della DGD non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e AIMP; RS 351.1) e per l'effetto devolutivo del ricorso, seppure anche da considerare come materialmente impugnata, è sostituita da quella della Corte dei reclami penali (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2, 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 1C_686/2013 del 29 agosto 2013 consid. 2.3).
2. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle dogane, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 25 luglio 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri