BGer 6B_217/2013 |
BGer 6B_217/2013 vom 28.07.2014 |
{T 0/2}
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6B_217/2013
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6B_222/2013
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Sentenza del 28 luglio 2014 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Giudice presidente,
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Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
6B_217/2013
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Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano,
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ricorrente,
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contro
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,
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opponente,
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e
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6B_222/2013
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1. B.________ SpA,
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2. C.________ SpA,
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entrambe patrocinate dall'avv. Ivan Paparelli,
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ricorrenti,
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contro
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A.________,
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patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,
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opponente,
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Oggetto
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6B_217/2013
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Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, falsità in documenti, confisca, commisurazione della pena,
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6B_222/2013
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Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, diritto a una decisione motivata,
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ricorsi in materia penale contro la sentenza emanata il
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19 novembre 2012 dalla Corte penale del Tribunale penale federale.
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Fatti: |
A. Negli anni novanta A.________ è stato consigliere d'amministrazione e amministratore delegato di D.________ SpA, la cui ragione sociale è poi stata cambiata in B.________ SpA, società holding del Gruppo E.________. Egli è attualmente oggetto di una procedura penale italiana per titolo segnatamente di bancarotta fraudolenta aggravata, accusato di aver distratto ingenti somme di denaro dalle società operanti nel settore turistico appartenenti al Gruppo C.________ e di averle trasferite su conti a disposizione sua o di terzi presso banche in Svizzera. Con giudizio del 20 dicembre 2011, il Tribunale di Parma ha condannato A.________ alla pena di 7 anni di reclusione. Contro questa condanna è pendente un ricorso.
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B. Parallelamente anche in Svizzera è stato avviato un procedimento penale a carico di A.________, che è stato rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale penale federale per titolo di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato e ripetuta falsità in documenti con atto d'accusa del 14 ottobre 2011.
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Con sentenza del 19 novembre 2012 la Corte penale del Tribunale penale federale (TPF) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in ordine a 3 dei relativi 32 capi d'accusa, e di ripetuta istigazione in falsità in documenti, in ordine a 2 dei relativi 3 capi d'accusa. Lo ha invece prosciolto dal terzo capo d'accusa inerente all'imputazione di falsità in documenti e ha abbandonato il procedimento per gli altri capi d'accusa concernenti il riciclaggio di denaro per intervenuta prescrizione. Egli è stato condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 110.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché a un risarcimento equivalente di fr. 16'313.20 e di euro 152'250.--, la cui pretesa è stata assegnata all'accusatrice privata D.________ SpA. A.________ è stato inoltre condannato al pagamento di fr. 4'500.-- a titolo di spese procedurali e di fr. 41'024.20 a titolo di ripetibili in favore di D.________ SpA. La pretesa civile di C.________ SpA è stata respinta.
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In vista dell'esecuzione della sentenza in punto al risarcimento equivalente, alle spese procedurali e alle ripetibili dell'accusatrice privata, il TPF ha mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di cui alla relazione xxx intestata alla Fondazione F.________ presso G.________ SA, limitatamente a fr. 61'837.40 e a euro 152'250.--, oltre interessi al 5 %, decorrenti dal 27 febbraio 2006 su fr. 2'540.40, dal 13 marzo 2006 su fr. 13'772.80 e dal 3 aprile 2006 su euro 152'250.--. Per il resto, il TPF ha pronunciato il dissequestro del conto.
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C. Avverso questa sentenza sia il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) sia D.________ SpA unitamente a C.________ SpA (accusatrici private) insorgono al Tribunale federale con due distinti ricorsi in materia penale. In breve, tutti postulano che A.________ (imputato) sia riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato per 30 capi d'accusa, nonché di falsità in documenti per il terzo capo d'accusa, per il quale è stato prosciolto, e conseguentemente condannato alla pena detentiva di 2 anni e 8 mesi, cumulativamente alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di almeno fr. 150.--, nonché al pagamento dell'integralità delle spese procedurali di primo grado. Le accusatrici private chiedono inoltre il completo accoglimento delle loro pretese civili, comprese le ripetibili, e la condanna dell'imputato a risarcire loro vari importi. Domandano infine di essere poste a beneficio della restituzione, rispettivamente della confisca e assegnazione dei valori patrimoniali sequestrati. Anche il MPC postula la confisca e il risarcimento equivalente di vari importi quale prodotto dell'antefatto criminale, rispettivamente del riciclaggio di denaro aggravato, nella misura in cui non vengano restituiti o assegnati alle accusatrici private. In via subordinata, tutti domandano l'annullamento della sentenza del TPF.
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A istanza del MPC, con decreto presidenziale del 3 aprile 2013, è stato conferito effetto sospensivo al ricorso, limitatamente all'ordine di dissequestro della relazione bancaria intestata alla Fondazione F.________.
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Invitati a esprimersi sui gravami, il TPF ha comunicato di non aver particolari osservazioni da formulare, mentre l'imputato, presentando due distinte risposte, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili, subordinatamente che vengano respinti.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. I ricorsi sono diretti contro la stessa decisione, si riferiscono al medesimo complesso di fatti e si fondano su motivazioni analoghe. Per ragioni di economia di procedura, si giustifica pertanto congiungerli ed evaderli con un unico giudizio (v. art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC; v. anche DTF 131 V 59 consid. 1).
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1.2. Presentati tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 LTF) dalla Corte penale del Tribunale penale federale (art. 80 cpv. 1 LTF), le impugnative risultano di massima ammissibili. La legittimazione delle parti ricorrenti è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 3 e n. 5 LTF).
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1.3. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali l'insorgente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (al proposito v. DTF 138 I 171 consid. 1.4).
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Sebbene le accusatrici private postulino la condanna dell'imputato per ripetuta falsità in documenti per tutti i relativi capi d'accusa, a sostegno di tale conclusione omettono qualsiasi motivazione. Lo stesso dicasi per la conclusione volta a far riconoscere l'imputato autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro aggravato in ordine a 30 capi d'accusa; esse non spiegando minimamente perché il mancato riconoscimento da parte del TPF della natura vanificatoria di alcuni atti violerebbe il diritto. In questa misura il loro gravame risulta d'acchito inammissibile.
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2. Sui complessivi 32 capi d'imputazione per il reato di cui all'art. 305 bis CP, il TPF ha abbandonato il procedimento per i primi due, risalenti rispettivamente al 17 e al 18 ottobre 1996, ossia a oltre 15 anni prima (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Dopo aver negato la natura vanificatoria delle semplici aperture di un conto, in quanto assorbite dalle successive operazioni con e su questo effettuate, e dei bonifici in Svizzera tra diversi conti senza modifica di titolare e/o avente diritto economico, i giudici di prima istanza hanno ritenuto che solo per 22 atti entrasse in considerazione la fattispecie di riciclaggio di denaro. Chinandosi poi sulla forma aggravata del reato, il TPF ha considerato non sussistere gli estremi per ammettere il caso grave ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP, sia esso nella variante specifica (esplicitamente descritto da suddetta norma) sia in quella generica. Trovando quindi applicazione il termine di prescrizione di 7 anni di cui all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, l'autorità precedente ha concluso che solo per 3 capi d'accusa non fosse intervenuta e ha pertanto abbandonato il procedimento per i restanti.
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3. Il MPC lamenta la violazione dell'art. 305 bis CP, nella misura in cui il TPF avrebbe negato l'idoneità vanificatoria di alcuni atti di riciclaggio. Ritiene che già la semplice apertura di conti bancari in vista di accogliere denaro di origine criminale costituirebbe un atto autonomo di riciclaggio di denaro. Del resto, l'autorità inquirente dell'antefatto avrebbe avuto non poche difficoltà nel reperire la documentazione dei conti, a causa anche della loro apertura all'estero rispetto al domicilio dell'imputato. A mente del MPC, pure i trasferimenti tra conti cifrati in Svizzera, di cui ai capi d'accusa I.1.3.5, I.1.3.6 e I.1.3.19, adempirebbero gli estremi del riciclaggio di denaro. A questo proposito, oltre a violare l'art. 80 cpv. 2 CPP, per non aver preso in considerazione l'ultimo dei citati capi d'accusa, il TPF sarebbe incorso nell'arbitrio, avendo considerato che le imputazioni censurassero l'utilizzo di cifrature, laddove invece l'accusa verterebbe in realtà sui trasferimenti da conto cifrato a conto cifrato. Infine, per il MPC, anche la costituzione di una società di comodo, in specie di una fondazione con sede a Vaduz, dev'essere considerata un atto di riciclaggio, contrariamente a quanto ritenuto, senza una motivazione specifica in urto all'art. 80 cpv. 2 CPP, dal TPF.
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3.1. Giusta l'art. 305
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La giurisprudenza ha posto l'accento sull'atto suscettibile di vanificare la confisca (pars pro toto), che di per sé include anche quello suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine e il ritrovamento dei valori patrimoniali (DTF 129 IV 238 consid. 3.3). Il comportamento deve quindi essere idoneo a compromettere la confisca. La delimitazione dell'atto punibile da quello non punibile viene fatta nel caso concreto, esaminando di volta in volta se il comportamento è tale da vanificare la confisca del prodotto del crimine. Va comunque osservato che il riciclaggio di denaro non richiede operazioni finanziarie complicate: anche gli atti più semplici possono essere adeguati (DTF 128 IV 117 consid. 7a; 127 IV 20 consid. 3a con rinvii).
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3.2. Nella DTF 120 IV 323 consid. 4, questo Tribunale non ha escluso che l'apertura di conti bancari nella prospettiva di versarvi il futuro risultato del crimine potesse costituire un tentativo di riciclaggio di denaro (in questo senso pure CHRISTOPH K. Graber, Geldwäscherei: ein Kommentar zu Art. 305
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Per il MPC, se l'apertura di un conto costituisce un tentativo di riciclaggio laddove il reato a monte non è ancora stato consumato, dovrebbe essere considerata un atto autonomo di riciclaggio consumato nel caso in cui l'antefatto criminale sia consumato. Sennonché non spiega, e nemmeno si ravvisa, come la semplice apertura di un conto bancario sia idonea, senza un successivo accredito, a vanificare la confisca. Questa idoneità è determinante per valutare l'adempimento del reato di cui all'art. 305 bis CP.
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3.3. Il capo d'accusa I.1.3.21, relativo alla costituzione di una società di comodo, è stato trattato dal TPF alla stregua delle aperture di conti bancari per le stesse ragioni. Ha infatti ritenuto che la fase di costituzione di una fondazione di famiglia con sede all'estero fosse assorbita da quella successiva consistente nel trasferimento dei valori patrimoniali di origine criminale su conti a questa intestati. Oltre a risultare sufficientemente motivata, la soluzione dei giudici è pure corretta. In concreto può restare indecisa la questione di sapere se la costituzione di una società di comodo costituisca, a sé stante, già un tentativo di riciclaggio di denaro (v. in questo senso Ackermann, op. cit., pag. 521 n. 309) o piuttosto un atto preparatorio non punibile (v. art. 260bis CP
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3.4. Per quanto concerne i trasferimenti da conto cifrato a conto cifrato, di cui ai capi d'accusa I.1.3.5, I.1.3.6 e I.1.3.19 (la mancata menzione di quest'ultimo nella sentenza impugnata è manifestamente da imputare a una semplice svista), il TPF ne ha negato la natura vanificatoria, siccome non comportavano modifica del titolare e/o avente diritto economico dei valori patrimoniali, precisato che la cifratura di un conto ha effetto solo verso l'interno della banca e non verso l'esterno. Giustamente il MPC non contesta che il trasferimento scritturale di denaro tra conti in Svizzera con i medesimi titolare e avente diritto economico di per sé non costituisca un atto suscettibile di vanificare la confisca ai sensi dell'art. 305 bis CP. Trattasi infatti di un'operazione che allunga la traccia documentale (
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3.4.1. Per conto cifrato o numerico si intende un conto designato solo con un numero ed eventualmente una sigla o una parola chiave, senza l'indicazione del suo titolare. Con l'apertura di un simile conto il cliente intende ottenere una migliore tutela contro le indiscrezioni, evitando che la sua identità e le sue relazioni d'affari siano note a una grossa parte degli impiegati della banca, queste informazioni essendo accessibili solo a un limitato numero di persone all'interno della stessa (v. sul tema Emch /RENZ/ARPAGAUS, Das schweizerische Bankgeschäft, 7 aed. 2011, pag. 229 segg.). Per una parte della dottrina, l'utilizzo di conti cifrati per effettuare trasferimenti di denaro costituisce un atto di riciclaggio, in quanto l'impiegato bancario, che tratta il bonifico, non è informato dell'identità del titolare del conto addebitato e non può pertanto verificare la plausibilità dell'operazione. Malgrado non interrompa ma allunghi soltanto il
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3.4.2. Nella fattispecie i trasferimenti di denaro incriminati sono avvenuti in Svizzera rispettivamente alla fine del 1997, all'inizio del 1998 e all'inizio del 2005 da un conto cifrato presso una banca verso un conto cifrato presso un altro istituto bancario. Orbene l'art. 15 dell'ordinanza dell'allora Commissione federale delle banche relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro del 18 dicembre 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003 (ORD-CFB; RU 2003 554), e quindi dopo le prime due operazioni contestate, prevedeva l'obbligo di indicare, tra l'altro, il nome dell'ordinante per tutti gli ordini di bonifico effettuati verso l'estero. Nel suo rapporto concernente tale ordinanza, suddetta Commissione rilevava la necessità, prima di procedere al bonifico verso l'estero, di attirare l'attenzione in particolare dei titolari di conti cifrati sul fatto che la loro identità di regola avrebbe dovuto figurare nella documentazione relativa al bonifico (rapporto della Commissione federale delle banche relativo alla sua ordinanza contro il riciclaggio di denaro del 18 dicembre 2002, in Bollettino CFB 44/2003 pag. 215). Con effetto al 1° luglio 2008, ossia dopo l'esecuzione dei tre trasferimenti contestati, questa esigenza è poi stata estesa, con alcune sfumature, a tutti gli ordini di bonifico, compresi quelli nazionali (RU 2008 2017; v. pure l'attuale art. 10 dell'ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro dell'8 dicembre 2010, ORD-FINMA; RS 955.033.0). Prima di quest'ultima data nell'ambito di bonifici nazionali non sussisteva quindi alcun obbligo di trasmettere l'identità dell'ordinante. Si deve pertanto riconoscere che, all'epoca dei fatti qui in discussione, i trasferimenti nazionali di denaro da un conto cifrato comportavano un elemento di dissimulazione mediante una certa anonimizzazione, in quanto l'ordinante non era visibile e conseguentemente sorgevano maggiori difficoltà nell'esame della plausibilità dell'operazione. Per alcuni versi la cifratura di un conto esplicava effetti anche verso l'esterno della banca. Sicché all'epoca il trasferimento di denaro in Svizzera tra due conti cifrati in diversi istituti bancari, seppur con i medesimi titolari e aventi economicamente diritto, implicava un elemento di dissimulazione suscettibile di vanificare la confisca dei valori patrimoniali. Su questo punto la censura si rivela pertanto fondata. Nell'esame sulla sussistenza di un caso grave, anche questi atti di riciclaggio di denaro vanno quindi presi in considerazione.
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4. Sia il MPC sia le accusatrici private rimproverano al TPF il mancato riconoscimento della forma aggravata del riciclaggio di denaro, tanto nella variante specifica del mestiere quanto nella sua variante generica, e quindi di essere incorso nella violazione dell'art. 305 bis n. 2 CP. Di fronte alla pacifica realizzazione di una grossa cifra d'affari, i giudici precedenti avrebbero negato l'aggravante del mestiere, ritenendo a torto che l'imputato non avrebbe ottenuto un guadagno dal riciclaggio come tale. Per le parti ricorrenti, l'imputato avrebbe esercitato l'attività di riciclatore alla stregua di una professione, compiendo molteplici atti vanificatori nell'arco di numerosi anni, ricorrendo a vari intermediari finanziari e a diversi strumenti di riciclaggio, riuscendo così a preservare e a incrementare il provento del crimine a monte. A mente loro, quand'anche non si volesse ritenere il mestiere, si dovrebbe comunque riconoscere l'aggravante generica, essendo la fattispecie in esame di una gravità comparabile ai casi elencati dalle lett. a-c dell'art. 305 bis n. 2 CP. Il TPF avrebbe adottato un'interpretazione talmente restrittiva di questa norma da configurare un abuso del potere d'apprezzamento. Richiamandosi alla sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 di questo Tribunale, in cui è stato ammesso un caso grave nella variante generica, le parti ricorrenti sostengono che il comportamento qui in giudizio denoterebbe un'attività delittuosa di un'intensità ben maggiore. La violazione dell'art. 305 bis n. 2 CP avrebbe implicato anche quella dell'art. 97 CP, perché il mancato riconoscimento del caso grave avrebbe condotto il TPF a ritenere prescritti la maggior parte degli atti di riciclaggio.
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4.1. Giusta l'art. 305
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Come si evince dall'uso dell'avverbio "segnatamente", l'art. 305 bis n. 2 CP non enumera in modo esaustivo i casi gravi di riciclaggio di denaro. Sono quindi immaginabili ulteriori costellazioni in cui è possibile ammettere il reato di riciclaggio di denaro aggravato. È tuttavia necessario che il comportamento appaia sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo di una gravità analoga a quella degli esempi forniti dalla norma (sentenza 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 6.2). Tra i casi che potrebbero costituire reato aggravato nella forma generica, la dottrina annovera il riciclaggio di valori patrimoniali che provengono da un crimine di guerra o dal genocidio oppure ancora il riciclaggio di importi milionari appartenenti a un'organizzazione criminale ( Trechsel /AFFOLTER-EIJSTEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2 aed. 2013, n. 27 ad art. 305 bis CP; Ackermann, op. cit., pag. 599 n. 440; Graber, op. cit., pag. 153 seg.; EGGER Tanner, op. cit., pag. 216).
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4.2. Malgrado la presenza di numerosi atti di riciclaggio e benché la condizione della grossa cifra d'affari fosse ampiamente realizzata, l'importo riciclato essendo notevolmente superiore a fr. 100'000.--, il TPF non ha comunque ritenuto l'aggravante del mestiere, perché l'imputato non ha guadagnato dal riciclaggio in quanto tale, bensì dall'investimento del denaro sottratto con i reati a monte.
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Oltre alla grossa cifra d'affari o, alternativamente, al guadagno considerevole (v. sentenza citata 6P.109/2006-6S.225/2006 consid. 4.1), l'aggravante presuppone che l'autore commetta l'illecito con l'intento di ottenere dei redditi relativamente regolari (v. consid. 4.1), perché è precisamente quando egli conta su tali cespiti delittuosi per finanziare parte del suo stile di vita che diventa pericoloso per la società (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). Occorre pertanto che i ripetuti atti di riciclaggio procurino o debbano procurare all'autore un reddito. Erronea risulta dunque la tesi del MPC volta a relativizzare in caso di autoriclaggio la nozione di conseguimento di un reddito, riducendola in pratica alla preservazione e all'eventuale incremento del provento del crimine a monte mediante atti vanificatori della confisca. Questo punto di vista conduce infatti a eliminare dalla nozione di mestiere l'elemento della regolarità del reddito ambito dall'autore, snaturandola. Perché l'aggravante possa essere ritenuta, non è sufficiente che l'attività del riciclaggio sia svolta alla stregua di una professione, anche accessoria, ma è inoltre necessario che sia finalizzata al conseguimento di un reddito relativamente regolare. Ora, nella fattispecie, i capi d'accusa di riciclaggio di denaro concernono trasferimenti da conto a conto (con cifrature o cambiamento di titolarità e/o modifica dell'avente diritto economico), chiusure di relazioni bancarie, consumazione dei valori patrimoniali, nonché manipolazioni di denaro con smobilitazione a contanti e successivo spallonaggio attraverso la frontiera. Trattasi di operazioni che, seppur ripetute con frequenza durante un lungo periodo di tempo, non sono idonee a procurare un reddito all'autoriciclatore. Gli importanti redditi ottenuti da quest'ultimo sono stati realizzati grazie a investimenti, essenzialmente in titoli obbligazionari, non oggetto di imputazione.
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Le accusatrici private sostengono che gli atti di riciclaggio in questione avrebbero consentito all'imputato di agire indisturbato, predisponendo gli investimenti redditizi; conseguentemente, secondo il MPC, i rendimenti dovrebbero essere considerati frutto anche dell'attività di riciclaggio. Orbene, non basta che gli investimenti intervengano posteriormente a uno o più atti di riciclaggio per concludere che i rendimenti poi ottenuti siano da ricondurre (anche) al riciclaggio di denaro. Peraltro, il TPF, tenuto conto degli investimenti effettuati, ha stabilito che tali rendimenti vi sarebbero stati anche se i valori patrimoniali fossero rimasti sempre sul medesimo conto, circostanza di per sé non contestata dalle parti ricorrenti. Ciò conduce a negare un nesso con l'attività stessa del riciclaggio. Ne consegue che il TPF non ha violato il diritto federale nel negare la realizzazione delle condizioni del riciclaggio per mestiere.
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4.3. Il TPF nemmeno ha ravvisato nella fattispecie elementi caratterizzanti la forma aggravata del riciclaggio di denaro nella sua variante generica. L'attività dell'imputato non poteva essere paragonata a quella di membro di un'organizzazione criminale né a quella di membro di una banda ai sensi dell'art. 305
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Nella sentenza appena citata, il Tribunale federale aveva confermato la condanna di un avvocato per riciclaggio di denaro aggravato nella variante generica. Agendo nell'ambito della sua attività professionale, da cui traeva il suo sostentamento economico, e investendo al proposito un tempo considerevole, egli aveva riciclato valori patrimoniali provenienti da una truffa in investimento per un importo totale di circa 3.4 milioni di franchi, commettendo numerosi atti vanificatori della confisca mediante una vasta serie di transazioni finanziarie nel corso di un lungo periodo (oltre 3 mesi) e percependo un onorario pari a fr. 20'000.--. Tale comportamento era sotto il profilo oggettivo paragonabile alla fattispecie di cui all'art. 305 bis n. 2 lett. c CP (sentenza citata 6B_1013/2010 consid. 6.3). Come in questo precedente giurisprudenziale, anche nel procedimento in esame l'imputato ha riciclato importi milionari provento di crimini contro il patrimonio, mediante molteplici atti vanificatori della confisca. Il TPF però ha considerato che l'attività delittuosa dell'imputato non fosse intensa, perché diluita sull'arco di 8 anni e mezzo, impegnandolo per 1 o 2 giorni all'anno al massimo, in ritagli di tempo assai esigui a margine della sua attività professionale.
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A questo riguardo le parti ricorrenti rimproverano al TPF di aver arbitrariamente negletto i molteplici contatti intrattenuti dall'imputato con i consulenti dei vari istituti bancari. Sennonché non pretendono che tali contatti erano volti alla preparazione o all'esecuzione di atti di riciclaggio, sicché la loro mancata presa in considerazione non è censurabile.
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Dai capi d'accusa ritenuti risulta inoltre che gli atti di riciclaggio sono concentrati in brevi periodi: 4 operazioni tra dicembre 1997 e gennaio 1998, 9 tra luglio 2000 e febbraio 2001, 9 tra febbraio e settembre 2005 e 3 tra febbraio e marzo 2006. Il MPC rileva al proposito che l'imputato avrebbe modulato la sua attività vanificatoria in base all'evolversi del procedimento penale italiano nei suoi confronti. Tuttavia nulla di simile è stabilito nella sentenza impugnata ed egli non lamenta alcun arbitrio in relazione a questo mancato accertamento: trattasi quindi di un elemento di cui non è possibile tener conto in questa sede (v. art. 105 cpv. 1 LTF).
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Contrariamente al caso di cui alla citata sentenza 6B_1013/2010, l'imputato né ha agito nell'ambito della sua attività professionale né ha tratto un guadagno dal riciclaggio di denaro. Se è vero che, come obietta il MPC, l'aggravante generica non può essere completamente identificata con quelle specifiche, segnatamente quella del mestiere giusta l'art. 305bis n. 2 lett. c CP, queste ultime servono comunque da parametro per giudicare se il caso è grave. Benché gli atti di riciclaggio in esame siano numerosi, riguardino importi milionari e si siano protratti, a fase alterne, per un lungo periodo di tempo, ciò non basta per riconoscere la sussistenza di un caso grave. Il comportamento dell'imputato in effetti non è stato intenso e non ha raggiunto quella soglia di gravità e di pericolosità tale da poterlo qualificare addirittura quale crimine. Ne consegue che nel negare l'adempimento del riciclaggio di denaro aggravato il TPF non ha violato l'art. 305bis n. 2 CP e di riflesso neppure l'art. 97 CP.
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5. In merito all'imputazione di ripetuta falsità in documenti, dopo aver ammesso la natura di documento del formulario A, il TPF ha riconosciuto l'imputato colpevole di ripetuta istigazione nel reato di cui all'art. 251 n. 1 CP, avendo indotto la moglie a designarsi quale unica avente economicamente diritto di due diversi conti, malgrado anch'egli ne fosse uno. Lo ha per contro prosciolto dall'accusa di aver fatto uso dell'inveritiero formulario A della relazione bancaria di una fondazione, atteso che dagli atti non risultava nulla al riguardo.
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5.1. Il MPC contesta questo proscioglimento, invocando un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e la violazione dell'art. 251 n. 1 CP. L'imputato sarebbe in realtà avente diritto economico dei valori depositati sul conto della fondazione, senza tuttavia figurare sul formulario A, di cui avrebbe fatto uso prima per far aprire la relazione bancaria in parola e poi movimentarla, commettendo ulteriori atti di riciclaggio di denaro.
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5.2. Il reato di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP è oggetto di abbondante giurisprudenza a cui per brevità si rinvia (v. DTF 138 IV 130 consid. 2.1 e 2.2, 209 consid. 5.3 con rinvii; sulla natura di documento del formulario A v. sentenza 6B_844/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.2, in SJ 2013 I pag. 114 con rinvii). Basti qui ricordare che per uso di un documento falso giusta l'art. 251 n. 1 cpv. 3 CP s'intende il suo impiego nelle relazioni giuridiche. Il documento dev'essere presentato alla persona destinata per il suo tramite a essere ingannata. È sufficiente che giunga nella sua sfera d'influenza, che le sia reso accessibile, ad esempio anche solo dandogliene lettura. Non è necessario che il destinatario ne prenda effettivamente conoscenza, ma basta che abbia la possibilità di farlo. Costituisce uso di un documento ai sensi dell'art. 251 CP segnatamente la sua presentazione, la sua pubblicazione, la sua consegna (v. DTF 120 IV 122 consid. 5c/cc pag. 131; Markus Boog, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 3a ed. 2013, n. 163 ad art. 251 CP; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a ed. 2013, n. 89 ad art. 251 CP).
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Il MPC asserisce che l'imputato avrebbe fatto uso del formulario A, dal contenuto inveritiero, in primo luogo per accendere il conto bancario intestato alla fondazione. Esso sarebbe stato aperto dopo la ricezione dei documenti di base e del suddetto formulario, completati e sottoscritti dagli organi della fondazione. Sennonché, né sostiene che l'imputato fosse organo di quest'ultima né che sia stato lui ad aver trasmesso o reso comunque accessibile all'istituto bancario il formulario. Il MPC non accenna ad alcun atto dell'incarto da cui risulterebbe che l'uso del documento in parola fosse riconducibile proprio all'imputato. In simili circostanze il proscioglimento contestato non viola il diritto.
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6. Il MPC contesta pure la commisurazione della pena. Sostiene che il mancato riconoscimento del caso grave nella violazione dell'art. 305 bis CP si sia riprodotto a cascata sulla pena. Rimprovera inoltre al TPF di aver ritenuto che una parte importante del disvalore del reato di riciclaggio di denaro fosse già compreso dal crimine a monte, procedendo di fatto a un'attenuazione della pena per l'autoriciclaggio non prevista dalla legge. Il MPC lamenta infine la violazione dell'art. 34 cpv. 2 CP, in quanto nel fissare l'importo dell'aliquota giornaliera a fr. 110.-- l'autorità precedente sembrerebbe aver tenuto conto dei debiti dell'imputato nei confronti di familiari, peraltro nemmeno comprovati.
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6.1. Giusta l'art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
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La norma conferisce al giudice un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso di questo potere, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e rinvii).
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6.2. Il giudice stabilisce il numero delle aliquote giornaliere commisurandolo alla colpevolezza dell'autore (art. 34 cpv. 1 CP) e ne fissa l'importo secondo la sua situazione personale ed economica al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CP). Il Tribunale federale ha esposto i principi relativi alla commisurazione della pena pecuniaria nella DTF 134 IV 60 consid. 5 e 6, a cui si rinvia.
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6.3. Secondo il TPF, il grado complessivo della colpa dell'imputato è serio. Il movente e l'obiettivo degli illeciti erano puramente egoistici, consistendo nel celare il più possibile le tracce che avrebbero permesso di collegare il denaro alle distrazioni di cui ai reati a monte, coinvolgendo a tal fine pure la moglie. Dopo aver rilevato una discreta collaborazione processuale, nonché il lungo tempo trascorso che imponeva l'applicazione dell'attenuante specifica dell'art. 48 lett. e CP, i giudici precedenti hanno precisato di tenere in buona considerazione il fatto che l'imputato ha sostanzialmente commesso degli atti di autoriciclaggio e che gran parte del disvalore del reato è già compreso e scontato negli antefatti criminali oggetto del procedimento penale in Italia. Alla luce anche del concorso tra i ripetuti atti di riciclaggio di denaro e la ripetuta istigazione in falsità in documenti, considerata in astratto quale reato più grave, il TPF gli ha inflitto 180 aliquote giornaliere. Nel fissare il loro importo a fr. 110.--, esso ha tenuto conto dell'entità della rendita pensionistica, del fatto che la moglie è a suo carico, nonché dei debiti, senza interessi, nei confronti di familiari.
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6.4. Nella misura in cui il MPC critica la pena irrogata, partendo dall'idea che l'imputato si è reso colpevole di riciclaggio di denaro aggravato, le sue censure cadono nel vuoto, atteso che il caso non è grave ai sensi dell'art. 305
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Risulta invece fondato il rimprovero sulla svalutazione penale dell'autoriciclaggio di denaro. Di fatto la posizione del TPF si traduce in un'attenuazione automatica della pena per l'autoriciclatore, non prevista in quanto tale dalla legge. In considerazione della condanna italiana dell'imputato per i crimini a monte, seppure non cresciuta in giudicato, i fatti qui in giudizio avrebbero dovuto essere esaminati nell'ottica del concorso retrospettivo giusta l'art. 49 cpv. 2 CP, che trova applicazione anche nella fattispecie (v. DTF 127 IV 106 consid. 2c). Secondo la giurisprudenza, se il giudice dispone già di una sentenza cresciuta in giudicato relativa ai reati dapprima giudicati, egli deve irrogare una pena complementare; altrimenti può, riservato il principio di celerità, aspettare una sentenza cresciuta in giudicato e quindi infliggere una pena complementare oppure pronunciare immediatamente una sentenza indipendente. In quest'ultimo caso, dopo che la decisione emanata nell'ambito della prima procedura sia passata in giudicato, l'interessato potrà inoltrare una richiesta volta alla pronuncia di una pena unica alle condizioni previste dall'art. 34 cpv. 3 CPP, norma che ha soppiantato l'abrogato art. 344 cpv. 2 CP (DTF 129 IV 113 consid. 1.3). Nella fattispecie, il TPF avrebbe dovuto o aspettare che la condanna italiana passasse in giudicato e irrogare una pena complementare o, come poteva fare, emanare una sentenza indipendente, che non tenesse però conto in senso attenuante degli antefatti del riciclaggio, oggetto del procedimento italiano.
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Quanto alla fissazione dell'importo delle aliquote giornaliere, il TPF ha menzionato debiti che l'imputato avrebbe nei confronti di familiari, senza peraltro indicarne l'entità, né le ragioni che lo hanno spinto a contrarli. Inoltre, di regola, i debiti non vanno presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare dell'aliquota giornaliera, ma tutt'al più nell'ambito dell'apprezzamento della situazione personale dell'autore (v. DTF 134 IV 60 consid. 6.4).
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Sicché, su questo punto, il ricorso del MPC è parzialmente fondato. Il TPF dovrà procedere a ricommisurare la pena dell'imputato alla luce di quanto esposto.
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7. In relazione alla confisca, invocando diverse norme del CP, del CPP e di natura costituzionale tra cui l'art. 29 Cost., il MPC lamenta la violazione del diritto di essere sentito e di ottenere una decisione motivata. Il TPF non sarebbe entrato nel merito delle richieste dell'accusa sulla confisca, sul risarcimento equivalente e sull'assegnazione alle accusatrici private dei valori patrimoniali prodotto dei reati a monte del riciclaggio commessi dall'imputato, qualificati di amministrazione infedele aggravata. Secondo il MPC tali reati sarebbero in parte stati compiuti anche in Svizzera, ove peraltro sarebbe intervenuto l'indebito profitto, sicché la giurisdizione penale svizzera per ordinare la confisca sarebbe data. Inoltre, a sua mente, questi stessi valori patrimoniali sarebbero stati oggetto di riciclaggio di denaro aggravato, per cui i giudici precedenti avrebbero dovuto pronunciare le suddette misure per importi notevolmente maggiori rispetto a quelli in definitiva ritenuti.
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7.1. Esclusa la forma aggravata del reato di riciclaggio di denaro, e quindi pure un'estensione del termine di prescrizione dell'azione penale, il TPF ha rammentato che solo 3 capi d'accusa di riciclaggio di denaro non risultavano prescritti, come di riflesso il relativo diritto di confisca. Atteso che le somme riciclate, pari a rispettivamente fr. 2'540.40, fr. 13'772.80 ed euro 152'250.--, non erano più reperibili, i primi giudici hanno condannato l'imputato a un risarcimento equivalente di pari importo, assegnandolo all'accusatrice privata D.________ SpA in applicazione dell'art. 73 cpv. 1 lett. c CP.
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7.2. La sentenza impugnata non presta il fianco a critiche per quanto concerne le misure da pronunciare in relazione al riciclaggio di denaro. A ragione invece il MPC invoca la violazione del suo diritto di ottenere una decisione motivata (a questo proposito v. DTF 139 IV 179 consid. 2.2) in punto alle richieste di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente e assegnamento circa i valori patrimoniali frutto dei reati a monte del riciclaggio. Contrariamente all'opinione dell'imputato la pubblica accusa non si è fondata unicamente sul luogo di situazione dei beni per chiederne la confisca, bensì ha richiamato una competenza giurisdizionale svizzera giusta l'art. 8 cpv. 1 CP anche per quel che concerne l'amministrazione infedele aggravata. In simili circostanze la questione non appare priva di pertinenza ai fini del procedimento. Benché il TPF abbia riportato le conclusioni del MPC con riferimento alle misure, distinguendo il prodotto delle amministrazioni infedeli aggravate da quello del riciclaggio di denaro, al momento di chinarsi sulla questione si è limitato a esaminare la confiscabilità dei valori patrimoniali quale prodotto dell'infrazione di cui all'art. 305
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7.3. Come esposto, il TPF ha assegnato le somme del risarcimento equivalente alla D.________ SpA, ritenendo danneggiata dai reati a monte solo questa società e non C.________ SpA. Le accusatrici private sembrano censurare questa conclusione, senza tuttavia far valere, in urto all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, alcuna violazione del diritto da parte dei giudici precedenti. Anche il MPC rimprovera al TPF di non aver riconosciuto C.________ SpA quale parte lesa, violando così l'art. 158 CP, un danno provvisorio potendo essere sufficiente per questa norma.
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8. Secondo il MPC la violazione dell'art. 305 bis n. 2 CP si sarebbe riprodotta a cascata sull'applicazione degli art. 426 e 429 CPP. Abbandonando il procedimento per gli atti di riciclaggio di denaro ritenuti a torto prescritti a seguito dell'erronea mancata ammissione del caso grave, il TPF avrebbe ritenuto un grado di proscioglimento dell'imputato pari al 75 % e pertanto avrebbe posto a suo carico solo una parte ridotta delle spese procedurali, riconoscendogli pure un'indennità per spese ripetibili a carico della Confederazione.
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Anche queste censure cadono nel vuoto, in quanto, come visto (v. consid. 4), il TPF non ha violato l'art. 305 bis n. 2 CP nel negare la sussistenza di un caso grave e a ragione ha quindi abbandonato il procedimento per 29 dei 32 capi d'accusa relativi al riciclaggio di denaro. Pur considerando la condanna dell'imputato per ripetuta istigazione in falsità in documenti, il grado di proscioglimento definito dai giudici precedenti, con le relative conseguenze a livello di ripartizione delle spese procedurali e delle spese ripetibili, non è criticabile.
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9. Infine, le accusatrici private rimproverano al TPF di aver fissato, senza motivazione alcuna, l'indennità oraria per le spese di patrocinio a fr. 230.-- in luogo di fr. 300.--, come da loro richiesto. L'applicazione di quest'ultima tariffa sarebbe giustificata dalla complessità e dal carattere internazionale del caso, dagli importanti interessi finanziari in gioco, dalla fattiva collaborazione da loro fornita, nonché dalle dimensioni e dalla durata della procedura.
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In concreto, per quel che concerne la tariffa oraria, il TPF si è attenuto, a ragione, al principio secondo cui di regola in proposito non è necessario motivare la decisione. L'art. 12 cpv. 1 RSPPF, richiamato esplicitamente nella sentenza impugnata, fissa l'indennità oraria tra un minimo di fr. 200.-- e un massimo di fr. 300.--. Visto che il compenso orario ritenuto, pari a fr. 230.--, si situa tra questi limiti, l'autorità precedente non era tenuta a motivare oltre questa determinazione. La censura è quindi infondata.
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10. In conclusione, l'impugnativa del MPC dev'essere accolta solo parzialmente. La sentenza impugnata, limitatamente ai dispositivi n. II.1, II.2, nonché VI., è annullata e la causa rinviata al Tribunale penale federale per nuovo giudizio sulla pena e affinché si pronunci sulle richieste di confisca del MPC relative al prodotto del reato a monte del riciclaggio di denaro e quindi sulla sorte del sequestro ancora in essere. Per il resto, la sentenza va confermata. Benché risulti sostanzialmente soccombente, al MPC non sono addossate le spese giudiziarie afferenti la causa 6B_217/2013 (art. 66 cpv. 4 LTF). La Confederazione (MPC) verserà all'imputato, essenzialmente vincente, un'indennità a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale (art. 68 LTF).
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Il ricorso delle accusatrici private, per quanto ammissibile, si rivela infondato e dev'essere respinto. Le spese giudiziarie relative alla causa 6B_222/2013 e le ripetibili dell'imputato vincente seguono la soccombenza e sono pertanto poste a loro carico con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 nonché art. 68 cpv. 1 e 4 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Le cause 6B_217/2013 e 6B_222/2013 sono congiunte.
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2. Il ricorso del Ministero pubblico della Confederazione (causa 6B_217/2013) è parzialmente accolto. I dispositivi n. II.1, II.2 nonché VI. della sentenza impugnata sono annullati e la causa rinviata al Tribunale penale federale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
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3. Non si prelevano spese giudiziarie nella causa 6B_217/2013.
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4. La Confederazione (Ministero pubblico) verserà ad A.________ fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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5. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di B.________ SpA e di C.________ SpA (causa 6B_222/2013) è respinto.
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6. Le spese giudiziarie relative alla causa 6B_222/2013 di fr. 4'000.-- sono poste a carico di B.________ SpA e di C.________ SpA con vincolo di solidarietà.
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7. B.________ SpA e C.________ SpA verseranno, con vincolo di solidarietà, ad A.________ fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
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8. Comunicazione alle parti e alla Corte penale del Tribunale penale federale.
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Losanna, 28 luglio 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Denys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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