Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_1151/2013
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Sentenza del 4 agosto 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
L.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Molo,
ricorrente,
contro
1.
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.B.________,
5. E.B.________,
6. F.B.________,
patrocinati dall'avv. Felice Dafond,
7. G.G.________,
8. H.G.________,
patrocinati dall'avv. Sergio Sciuchetti,
opponenti.
Oggetto
Omicidio colposo, posizione di garante, arbitrio, violazione del diritto di essere sentito,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 23 ottobre 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La costruzione della nuova linea ferroviaria transalpina prevede sull'asse del San Gottardo la realizzazione di una galleria di base a due tubi lunga 57 km tra Erstfeld e Bodio. Dopo la preparazione delle installazioni, nel 2002 sono iniziati i lavori di scavo della galleria e, all'inizio del 2005, nel cantiere "AlpTransit" di Bodio, risultavano scavati circa 8 km di traforo. Per l'esecuzione dell'opera è stata allestita una ferrovia di cantiere, la cui estensione è aumentata con l'avanzare dello scavo della galleria. Allo scopo di consentire il traffico simultaneo in entrata e in uscita, in ognuno dei due tubi (denominati tubo est e tubo ovest) sono stati posati due binari (denominati "100" e "200" nel tubo est, "300" e "400" in quello ovest) di lunghezza corrispondente all'avanzamento dello scavo, collegati tra loro da scambi con raggio di 45 m, posti a intervalli di circa 1 km. Per gestire il traffico ferroviario, che nel 2005 aveva raggiunto un'intensità media di un convoglio ogni 6 minuti sull'arco delle 24 ore, era stata allestita una stazione di comando ("Leitstelle"), in cui due operatori, mediante un sistema informatizzato, impostavano il movimento dei convogli e ne controllavano sul monitor lo spostamento in tempo reale. L.________ era impiegato sul cantiere quale operatore presso questa centrale di controllo dei treni.
Il 21 gennaio 2005, il vagone n. 7 di un treno carico di inerti proveniente dal fronte dello scavo del tubo ovest e diretto verso l'uscita della galleria per scaricare il materiale, al passaggio di uno scambio dal binario "400" al binario "300" si è messo di traverso tra i binari. È accaduto che il carrello posteriore del vagone medesimo e la parte rimanente del convoglio, anziché percorrere regolarmente lo scambio, hanno proseguito la corsa sul binario "400", andando ad urtare contro un treno aspiratore fermo su questo secondo binario. Per effetto dell'urto, il treno aspiratore è stato spinto in avanti, investendo ed uccidendo J.G.________ e K.B.________, due operai che stavano lavorando dinanzi allo stesso.
B.
Con sentenza del 7 dicembre 2011 la Corte delle assise correzionali di Riviera ha ritenuto L.________ (operatore della centrale di comando e come tale preposto alla sorveglianza del traffico ferroviario) e A.________ (responsabile della ditta fornitrice del materiale rotabile risultato difettoso) autori colpevoli di omicidio colposo, per avere, per imprevidenza colpevole, il 21 gennaio 2005, causato la morte di J.G.________ e K.B.________. A L.________ è essenzialmente stato rimproverato di avere omesso di prestare la dovuta attenzione al monitor della sua postazione, che segnalava una situazione anomala agli scambi, e di non avere al riguardo avvisato il macchinista del treno. È quindi stato condannato in particolare alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 9'000.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di un risarcimento alle parti civili.
C.
Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha respinto un appello presentato da L.________ contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha nondimeno ridotto la pena pecuniaria a 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sempre sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
D.
L.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di omicidio colposo. Chiede inoltre che siano respinte le pretese civili degli accusatori privati e che sia imposto alla Corte cantonale di stabilire l'indennità per ripetibili dinanzi alle istanze cantonali. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del principio "in dubio pro reo", del divieto dell'arbitrio nell'apprezzamento delle prove e nell'accertamento dei fatti. Lamenta inoltre la violazione degli art. 11, 12 e 117 CP .
Non sono state chieste osservazioni sul merito del gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. Al ricorso è inoltre stato conferito l'effetto sospensivo con decreto presidenziale del 10 gennaio 2014.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF , il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre una propria opinione, diversa da quella della CARP, senza confrontarsi puntualmente con la sentenza impugnata, spiegando con chiarezza e precisione per quali motivi violerebbe il diritto o si fonderebbe su accertamenti manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è di conseguenza inammissibile. Nonostante le diverse norme invocate, il ricorrente contesta in effetti essenzialmente l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove, questione che il Tribunale federale esamina sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. Per motivare quest'ultimo, non basta tuttavia criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo", pure invocato dal ricorrente, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).
3.
3.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito sostenendo che la Corte cantonale avrebbe omesso di considerare le tesi centrali difensive esposte nell'arringa e di confrontarsi con le stesse. Rileva in particolare di avere proposto l'argomento secondo cui il comportamento dell'imputato nel non avere contattato via radio il macchinista del convoglio nonostante il lampeggio del segnale dello scambio sul monitor del computer, se anche fosse accertato, non sarebbe riprensibile, giacché corrisponderebbe a una prassi almeno implicitamente avallata dai suoi superiori. Adduce inoltre di avere pure obiettato in sede di difesa che il macchinista avrebbe avuto almeno due occasioni per accorgersi dello sviamento, che gli operai deceduti non si sarebbero posizionati verso la parete della galleria al passaggio del convoglio e che il decesso di J.G.________ non sarebbe stato determinato dall'impatto con il treno, ma da
"asfissia da compressione".
3.2. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 3 cpv. 2 lett. c CPP) esige che l'autorità si confronti con le censure dell'interessato e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella sua decisione. La garanzia impone quindi all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando l'interessato possa afferrare la portata della decisione ed impugnarla con cognizione di causa. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre invece che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2).
3.3. La sentenza impugnata rispetta ampiamente queste esigenze, siccome la Corte cantonale si è pronunciata sui punti determinanti per il giudizio. Ha compiuto una disamina approfondita della fattispecie, confrontandosi con le circostanze dell'incidente e spiegando quali erano le omissioni rimproverate al ricorrente e per quali ragioni realizzavano il reato di omicidio colposo. In realtà, la contestazione da lui sollevata in questa sede non concerne tanto il suo diritto di essere sentito né il parimenti invocato art. 398 cpv. 3 CPP, quanto piuttosto l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, al cui riguardo il potere cognitivo del Tribunale federale è, come visto, limitato all'arbitrio. Ora, la Corte cantonale ha accertato che soltanto la prassi di disinserire l'allarme acustico, e non invece quella di rinunciare a verificare sul posto, tramite il macchinista del treno, le ragioni dell'azionamento dell'allarme, era stata approvata dai responsabili della "Leitstelle": sarebbe quindi semmai spettato al ricorrente dimostrare, con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché tale accertamento sarebbe manifestamente in contrasto con gli atti e quindi arbitrario.
Quanto agli argomenti relativi al fatto che il macchinista non avrebbe scorto lo sviamento del treno prima dell'incidente, che gli operai deceduti non erano posizionati verso la parete della galleria e che uno di loro non sarebbe stato soccorso tempestivamente, la Corte cantonale non vi ha attribuito una rilevanza per il giudizio. Li ha quindi perlomeno implicitamente respinti siccome inconsistenti. La CARP non ha in particolare accertato una violazione delle prescrizioni da parte del macchinista del convoglio, rilevando che la velocità tenuta nel percorso era conforme alle stesse e che nell'attraversamento dello scambio egli aveva constatato che i primi quattro vagoni avevano seguito il locomotore nel cambio di binario, non potendo peraltro, a causa della lunghezza del convoglio, vedere oltre. La precedente istanza non ha d'altra parte ravvisato una causa dell'incidente nel comportamento degli operai ed ha escluso una colpa concomitante di un terzo o delle vittime tali da interrompere il nesso di causalità tra la negligenza del ricorrente e il decesso degli operai. Nel gravame in esame, sarebbe quindi spettato al ricorrente confrontarsi con i relativi considerandi del giudizio impugnato, spiegando, conformemente alle esigenze imposte dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché poggiavano su accertamenti e valutazioni manifestamente insostenibili o violavano altrimenti il diritto.
Analoga conclusione vale laddove, nel seguito del ricorso, egli accenna a ulteriori violazioni del diritto di essere sentito, sostenendo che la CARP non avrebbe considerato determinati altri argomenti difensivi, segnatamente quello secondo cui nel momento dell'incidente egli doveva controllare il movimento di numerosi treni, quello per il quale la posizione di garante non gli sarebbe attribuibile personalmente, ma spetterebbe alla centrale di comando ("Leitstelle") nel suo insieme, e quello secondo cui i suoi superiori l'hanno riconosciuto come
"collaboratore attento ed apprezzato"e non gli hanno rimproverato errori o manchevolezze di sorta. Al riguardo si tratta nuovamente di questioni di merito, che imponevano al ricorrente di confrontarsi con i relativi considerandi della sentenza impugnata. La precedente istanza ha infatti dato atto che il traffico ferroviario era importante, avendo raggiunto nel 2005 un'intensità media di un convoglio ogni 6 minuti sull'arco delle 24 ore. Delle condizioni non ottimali in cui il ricorrente era chiamato ad operare e delle lacune del sistema informatico, la Corte cantonale ha poi tenuto conto nell'ambito della valutazione della colpa, ritenendola attenuata da queste circostanze. D'altra parte, oggetto della causa in esame è la posizione del ricorrente e non quella di altri membri della stazione di comando. Limitandosi ad invocare una violazione del diritto di essere sentito, senza tuttavia confrontarsi conformemente agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF con le argomentazioni di merito esposte dalla CARP, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione e si appalesa pertanto inammissibile.
4.
4.1. Il ricorrente ritiene arbitrario e lesivo del principio "in dubio pro reo" l'accertamento secondo cui, nonostante abbia visto lampeggiare sul monitor della sua postazione il segnale dello scambio, non ha avvisato il macchinista del treno.
Egli critica la considerazione della CARP secondo cui di norma un evento emotivamente significativo come l'incidente di cui trattasi ne fissa il ricordo nella memoria di chi vi assiste, sicché sarebbe poco credibile ch'egli non ricordi nulla dei momenti immediatamente precedenti l'incidente. Sostiene che si tratterebbe al riguardo di un assunto di logica dedotto dall'esperienza generale della vita che potrebbe essere esaminato liberamente dal Tribunale federale. Il ricorrente adduce che l'incidente è avvenuto in un orario di punta, quando occorreva seguire 10-15 treni contemporaneamente, per cui non si potrebbe pretendere ch'egli si ricordi del movimento di un singolo treno. Ritiene irrilevante il fatto che l'allarme acustico era disinserito e sostiene che le dichiarazioni di O.________ (macchinista del convoglio) e di P.________ (operatore ausiliario al fianco del ricorrente) non sarebbero di aiuto per chiarire s'egli ha avvisato o meno il macchinista. O.________ non avrebbe infatti negato di avere ricevuto una chiamata dalla "Leitstelle" e, comunque, il fatto di non averla ricevuta non esclude il tentativo del ricorrente di eseguirla ma di non essere per finire riuscito a stabilire il contatto a causa delle difficoltà del collegamento radio. Da parte sua, P.________ non avrebbe negato che il ricorrente ha tentato di chiamare il macchinista, ma avrebbe semplicemente riferito di non rammentare la circostanza, essendo occupato in altri compiti. Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe quindi abusato del proprio potere di apprezzamento nel ravvisare in queste dichiarazioni una prudenza particolarmente riguardosa del collega nei suoi confronti. Si tratterebbe a suo dire, anche in questo caso, di una deduzione tratta dall'esperienza generale della vita, che potrebbe essere esaminata liberamente dal Tribunale federale. Il ricorrente ritiene inoltre insostenibile e contrario al principio "in dubio pro reo", che dalla prassi instauratasi presso la centrale di comando di non più chiamare i macchinisti per verificare l'effettiva presenza di eventuali anomalie venga dedotto l'accertamento secondo cui egli, nella fattispecie concreta, non ha avvisato il macchinista né ha tentato di farlo.
4.2. Ciò che l'autore o un interessato sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii) che vincolano di principio questa Corte, tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (cfr. art. 105 LTF). Contrariamente al parere del ricorrente, quanto egli e il suo collega in servizio presso la centrale di comando al momento dell'incidente ricordavano circa un'eventuale chiamata al macchinista concerne la loro conoscenza dello svolgimento degli eventi e costituisce quindi una questione di fatto, che il Tribunale federale può esaminare solo sotto il profilo ristretto dell'arbitrio. L'argomentazione ricorsuale si appalesa quindi appellatoria e non deve essere esaminata oltre. Il ricorrente disattende inoltre che la CARP ha pure accertato che le sue dichiarazioni riguardo al rispetto della procedura prevista dalle istruzioni non sono state costanti. In particolare ha rilevato che durante l'inchiesta il ricorrente non ha mai preteso di avere avvisato o tentato di avvisare il macchinista del treno, che dinanzi al Procuratore pubblico ha inizialmente dichiarato di non avere visto che il simbolo degli scambi lampeggiava e di non rammentare se le disposizioni precedenti l'incidente prevedessero che, prima di procedere alla manovra AWU (consistente nell'intervento sul computer per eliminare il segnale di allarme), si doveva chiamare il macchinista o qualcuno in zona per verificare la situazione. Per quali ragioni, tenuto conto anche di tali accertamenti, la conclusione della Corte cantonale, secondo cui egli non ha applicato la procedura prevista per i casi di lampeggio dei segnali degli scambi, sarebbe manifestamente insostenibile, il ricorrente non spiega con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Quanto alle dichiarazioni del macchinista e del collega operatore presso la "Leitstelle", il fatto che non abbiano esplicitamente negato la pretesa chiamata via radio da parte del ricorrente non inficia di per sé d'arbitrio le considerazioni della Corte cantonale, che ha accertato come entrambi i testimoni hanno chiaramente riferito soltanto delle chiamate del macchinista alla centrale. D'altra parte, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, la Corte cantonale non ha fondato l'accertamento del mancato avviso al macchinista del treno solo sulla base della prassi instauratasi in tal senso presso la "Leitstelle", ma su una valutazione complessiva delle circostanze concrete, segnatamente sull'incostanza delle dichiarazioni del ricorrente e sulle deposizioni dei suddetti testimoni. Ha comunque ritenuto in modo scevro d'arbitrio che l'esistenza di tale prassi confortava in sostanza il criticato accertamento.
4.3. Il ricorrente ritiene
"assolutamente contraddittorio" l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui agli atti vi è soltanto la traccia relativa alla manovra AWU che non è intervenuta immediatamente. A suo dire, considerato che i contatti via radio non venivano protocollati, non sarebbe possibile stabilire con certezza se un contatto via radio tra l'operatore e il macchinista ha avuto luogo o meno. Secondo il ricorrente, l'effettuazione della manovra AWU dimostrerebbe ch'egli si è avveduto del lampeggio del segnale dello scambio, mentre il tempo di 2 minuti e 19 secondi, intercorsi tra l'inizio del lampeggio e il primo intervento informatico, potrebbe significare che in quel lasso di tempo abbia eseguito un tentativo di contatto via radio.
Con quest'argomentazione il ricorrente si limita ad esporre una propria opinione alternativa, ma non sostanzia arbitrio alcuno. Ritenuto come egli riconosca esplicitamente che i contatti via radio non venivano protocollati, l'accertamento secondo cui delle operazioni da lui effettuate, agli atti vi è soltanto la traccia della manovra AWU è conforme agli atti.
5.
5.1. Il ricorrente contesta la sua posizione di garante, sostenendo che il sistema del contatto radio con il macchinista del treno non assolverebbe una funzione di sicurezza: i contatti via radio non verrebbero infatti protocollati, non sarebbero affidabili e non darebbero garanzie di evitare un incidente in caso di emergenza. Al riguardo, il ricorrente solleva contestazioni generiche, limitandosi in sostanza a richiamare uno scopo di mera comunicazione del collegamento radio e la sua generale inaffidabilità. Disattende tuttavia che la corretta procedura da seguire, in caso di accensione del segnale di allarme degli scambi, prevedeva appunto di chiamare via radio il macchinista per verificare sul posto l'anomalia. Non si confronta poi con i relativi considerandi del giudizio impugnato, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché sarebbero manifestamente insostenibili o violerebbero altrimenti il diritto. A prescindere dalle difficoltà di comunicazione verificatesi in altre occasioni, la Corte cantonale ha infatti accertato che nella fattispecie il collegamento radio funzionava, giacché il macchinista ha chiamato la centrale di comando appena prima dell'incidente per chiedere l'autorizzazione a partire e immediatamente dopo, per segnalare l'avvenuta disgrazia. La precedente istanza ha poi accertato che il collegamento radio era funzionante anche in occasione della prova effettuata dal perito giudiziario e che dal verbale di una riunione del consorzio delle imprese costruttrici risultava che le comunicazioni via radio all'interno della galleria a cavallo tra la fine del 2004 e l'inizio del 2005 non si erano rilevate problematiche. Il ricorrente non si esprime su questi accertamenti, dimostrandone l'arbitrio.
5.2. Il ricorrente rimprovera alla CARP di avere aderito acriticamente alla conclusione dei giudici di primo grado, secondo cui la sua funzione era proprio quella di
"garante in ultima istanza della sicurezza del traffico ferroviario con il compito di intervenire in caso di anomalie". Al riguardo, non mette però in discussione i suoi obblighi, quale operatore principale alla "Leitstelle", di controllare il traffico ferroviario sul cantiere e di intervenire seguendo le procedure definite nello specifico manuale delle istruzioni. Non solleva pertanto censure motivate conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, idonee a mettere seriamente in dubbio detta conclusione. Ribadisce piuttosto le difficili condizioni di lavoro, segnatamente l'importante andirivieni di persone presso la centrale di comando, che fungeva anche da caffetteria, i numerosi convogli da gestire contemporaneamente e i turni di lavoro prolungati. Si tratta tuttavia di circostanze che riguardano le condizioni non ottimali in cui il ricorrente era chiamato ad operare e di cui la Corte cantonale ha tenuto conto nella valutazione della colpa, ritenuta attenuata, oltre che per questo motivo, anche per le lacune del sistema informatico.
Laddove evoca poi una posizione di garante che incomberebbe alla "Leitstelle" nel suo complesso e non a lui personalmente, il ricorrente disattende che, come è già stato esposto (cfr. consid. 3.3), eventuali responsabilità di altri membri della centrale di comando non rientrano nel tema di questa procedura, circoscritta all'esame delle omissioni imputate al ricorrente medesimo. La circostanza secondo cui anche altre persone della "Leitstelle" avrebbero potuto trovarsi in una situazione analoga non è comunque decisiva, nel diritto penale non essendo data una compensazione della colpa (DTF 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 24).
6.
6.1. Il ricorrente critica il rimprovero mossogli dai giudici cantonali per avere impiegato un tempo troppo lungo a reagire alle segnalazioni di allarme apparse sul monitor della centrale di comando. Ritiene che l'addebito di avere violato una regola di prudenza sarebbe basato sul nulla, ritenuto che nemmeno il manuale delle istruzioni indica espressamente il tempo entro il quale l'operatore deve intervenire.
6.2. La Corte cantonale ha rilevato che, nonostante la mancanza di un'indicazione esplicita nel manuale delle istruzioni, occorre ritenere che l'operatore avrebbe dovuto reagire immediatamente all'allarme, che per la sua natura segnala l'insorgere di un'anomalia che va risolta al più presto. La CARP ha condiviso l'opinione dei primi giudici secondo cui ad un segnale di allarme luminoso, per di più collegato ad un (disattivato) allarme acustico, non può essere dato seguito a discrezione dell'operatore, il cui compito consiste nel sorvegliare il traffico ferroviario, ciò che deve avvenire tenendo (costantemente) d'occhio il monitor sul quale il traffico è rappresentato. Il ricorrente non mette seriamente in discussione queste considerazioni, ma a giustificazione del suo ritardo ad agire adduce nuovamente motivi legati alle condizioni ed al carico di lavoro presso la "Leitstelle". Come visto, si tratta tuttavia di elementi che semmai diminuiscono la sua colpa e che sono stati effettivamente presi in considerazione dalla Corte cantonale, ma che di per sé non annullano l'accertata violazione delle regole di prudenza per non avere seguito la corretta procedura in caso di segnalazione dell'allarme luminoso sul monitor.
Il ricorrente ravvisa una contraddizione della precedente istanza che, nella sentenza del 10 ottobre 2013, pronunciandosi sull'appello di A.________ ha addotto:
"Un errore o un ritardo di lettura del pannello o un errore nella procedura di risposta alla segnalazione d'allarme sono circostanze che rientrano nel normale andamento delle cose". Ma la citazione è estrapolata dal suo contesto: in quel considerando, la CARP si riferiva infatti all'esistenza di un nesso causale tra l'imprevidenza colpevole dell'imputato A.________, cui era rimproverato di avere omesso di ritirare i vagoni difettosi, e l'incidente, rilevando che l'eventuale responsabilità di L.________ non era atta a togliere l'adeguatezza a tale nesso causalità.
7.
7.1. Il ricorrente contesta l'addebito di essere incorso in una negligenza, siccome né lo sviamento del treno né l'investimento di due operai sarebbero stati per lui prevedibili. Rileva che il semplice lampeggio dell'allarme sul monitor non gli permetteva di stabilire la natura del problema.
7.2. La critica cade nel vuoto già solo per il fatto che, come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, al ricorrente non era chiesto di conoscere l'esatta natura del problema tecnico alla base del segnale d'allarme luminoso, essendo unicamente tenuto, rispettando la procedura, ad intervenire tempestivamente al lampeggiare del segnale di allarme, affinché il macchinista arrestasse il treno e andasse a verificare in loco l'eventuale anomalia. D'altra parte, perché sia data una negligenza non occorre che l'interessato potesse immaginarsi l'esatta dinamica dell'incidente concretamente verificatosi. Basta in particolare che potesse prevedere nelle grandi linee lo svolgimento dei fatti e, dandosene il caso, prendere le misure per evitare il verificarsi del danno (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 e rinvii).
7.3. Il ricorrente contesta poi genericamente la considerazione della Corte cantonale secondo cui sarebbe notorio che il traffico ferroviario, come quello stradale, è caratterizzato dall'esistenza di pericoli intrinseci, per i quali anche una minima anomalia potrebbe dare origine ad incidenti di una certa gravità. A questo proposito richiama in particolare la sentenza di primo grado in cui due accusati (Q.________ e R.________) sarebbero stati prosciolti siccome non poteva essere rimproverato loro di non avere fermato cautelativamente il traffico ferroviario. Disattende al riguardo che, presa a sé stante, la considerazione della CARP non è comunque decisiva, essendo stata addotta a complemento della motivazione specifica relativa alla procedura che il ricorrente ha omesso di seguire. Quanto all'accennato giudizio di proscioglimento, la responsabilità degli altri imputati verteva su altre omissioni, essenzialmente legate alla difettosità dei vagoni.
8.
Nel seguito del gravame il ricorrente si dilunga ancora in argomenti appellatori riguardanti le condizioni di lavoro presso la centrale di comando, facendo tuttavia astrazione dai fatti accertati in modo vincolante dalla CARP e disattendendo che di tali aspetti i giudici cantonali hanno tenuto conto nella valutazione della colpa e quindi nella commisurazione della pena. Richiama inoltre uno stralcio del rapporto del perito giudiziario secondo cui il sistema informatico non sarebbe stato esente da pecche e sostiene che per la cessazione del lampeggio del segnale rosso sarebbe stato indotto a ritenere che la posizione del treno si era ripristinata correttamente. Al riguardo, il ricorrente trascura tuttavia di considerare che la precedente istanza ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che dopo avere lampeggiato in rosso, il segnale ha continuato a lampeggiare in giallo evidenziando quindi, ancora sempre, un'anomalia e che questo allarme luminoso è stato visto (tardivamente) dal ricorrente. Facendo nuovamente astrazione dall'esposto accertamento, non sostanzia quindi alcuna violazione del diritto. D'altra parte, la Corte cantonale ha tenuto conto delle lacune del sistema informatico quale fattore di attenuazione della colpa.
9.
9.1. Il ricorrente contesta infine l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato.
9.2. Nel caso di omissione, la questione della causalità non si presenta allo stesso modo del caso di commissione. Occorre procedere per ipotesi e chiedersi se il compimento dell'atto omesso avrebbe, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, permesso di evitare la sopravvenienza del risultato che si è prodotto. Per l'esame delle conseguenze dell'atto supposto, occorre applicare le nozioni generali della causalità naturale e della causalità adeguata (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.1; cfr., su queste nozioni, DTF 138 IV 57 consid. 4.1.3).
La causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra causa concomitante, quale ad esempio una forza naturale, l'atteggiamento della vittima o quello di un terzo, costituisca una circostanza del tutto eccezionale o appaia così straordinaria che non poteva essere prevista. L'imprevedibilità dell'atto concomitante non è però sufficiente per interrompere il nesso di causalità adeguata: occorre ancora che questo atto rivesta un'importanza tale da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a provocarlo, segnatamente il comportamento dell'agente (DTF 134 IV 255 consid. 4.4.2 e rinvii).
9.3. Contestando l'esistenza di una causalità naturale ed adeguata il ricorrente parte dal presupposto che il collegamento radio non ha funzionato e che il macchinista del convoglio, quand'anche si fosse fermato, non avrebbe notato nulla. In tal modo si scosta dai fatti accertati dai giudici cantonali, senza tuttavia dimostrarne l'arbitrio con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La Corte cantonale ha infatti accertato sulla base di diversi elementi (cfr. consid. 5.1), che in quell'occasione la radio funzionava e che al macchinista incombeva l'obbligo inderogabile, ogni volta che un operatore della "Leitstelle" lo contattava per segnalargli un problema, di arrestare il treno, scendere e recarsi sul posto per verificare la situazione. Quanto alla causa concomitante invocata dal ricorrente,
"relativa all'attrito tra rotaia e binario", la stessa non costituisce un evento straordinario e imprevedibile tale da interrompere il nesso causale adeguato, ove si consideri che la funzione del ricorrente era appunto quella di intervenire seguendo la procedura prescritta qualora si fossero verificati problemi al traffico ferroviario.
10.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Tenuto conto della soccombenza del ricorrente nel merito, a titolo di ripetibili della sede federale è assegnata agli opponenti un'indennità ridotta limitata al dispendio occasionato dalla domanda di effetto sospensivo (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente, che rifonderà agli opponenti B.________ fr. 300.-- e agli opponenti G.________ fr. 300.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 4 agosto 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Denys
Il Cancelliere: Gadoni