Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_306/2014
Sentenza del 21 agosto 2014
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Pascal Cattaneo,
ricorrente,
contro
Municipio di U.________,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento espropriativo,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 maggio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ è proprietario del fondo part. n. xxx di U.________, di complessivi 3'377 m2, situato nella frazione di V.________. Con una variante di piano regolatore, approvata dal Consiglio di Stato il 6 giugno 2007, una parte del fondo, che fino a quel momento era interamente inserito nella zona agricola, è stata gravata da un vincolo di posteggio pubblico, destinato alla costruzione di un nuovo parcheggio nella frazione di V.________.
B.
Poiché le trattative avviate dal Municipio con il proprietario per acquisire in via bonale il terreno necessario alla realizzazione dell'opera non hanno avuto successo, l'esecutivo comunale ha promosso l'espropriazione formale di una superficie di 1'150 m2 del fondo part. n. xxx, offrendo al proprietario un'indennità di fr. 25.-- al m2, ossia complessivi fr. 28'750.--. A.________ ha chiesto in particolare che, in virtù del principio della buona fede, per la superficie espropriata gli venisse assegnata un'indennità di fr. 100.-- al m2, secondo quanto gli sarebbe stato comunicato nell'ambito della procedura della variante di piano regolatore. Con sentenza del 25 ottobre 2012, il Tribunale di espropriazione, ritenendo condivisibile l'importo offerto dall'autorità comunale, ha riconosciuto all'espropriato l'indennità di fr. 25.-- al m2 per l'esproprio di 1'150 m2 della particella n. xxx.
C.
Adito dal proprietario, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso con sentenza del 9 maggio 2014. La Corte cantonale ha confermato il valore venale di fr. 25.-- al m2 stabilito dalla prima istanza ed ha negato gli estremi per potere riconoscere un indennizzo maggiore fondato sulla tutela del principio della buona fede.
D.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale che sia annullata e che il giudizio di primo grado sia riformato nel senso che l'indennità espropriativa venga stabilita in fr. 100.-- al m2. In via subordinata, postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti all'istanza inferiore, affinché emani una nuova decisione dopo avere eseguito gli accertamenti necessari. Il ricorrente fa valere la violazione del principio della buona fede.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito definitivamente sull'indennità espropriativa. Il gravame adempie quindi i requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF. Il ricorrente, proprietario del fondo oggetto della parziale espropriazione, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF.
2.
2.1. Il ricorrente riconosce, perlomeno implicitamente, che l'indennità di fr. 25.-- al m2 (e quindi di complessivi fr. 28'750.--), stabilita dalle istanze cantonali, corrisponde al valore venale del terreno espropriato. Ribadisce tuttavia che, in virtù del principio della buona fede, occorrerebbe assegnarli un indennizzo di fr. 100.-- al m2, conformemente a quanto gli sarebbe stato assicurato nel contesto della modifica pianificatoria. Richiama al riguardo la relazione di pianificazione dell'agosto 2004 concernente l'esame preliminare della variante di piano regolatore, il rapporto di pianificazione del marzo 2006 e il preavviso vincolante del Consiglio di Stato del 28 giugno 2005 relativo al contributo pecuniario sostitutivo per la diminuzione del territorio agricolo. Sostiene che nei citati documenti pianificatori, per l'esproprio del fondo sarebbe stato indicato un costo unitario di fr. 100.-- al m2, importo che sarebbe stato dichiarato anche nell'ambito della serata pubblica d'informazione alla popolazione sulla revisione del piano regolatore. Rileva che proprio sulla scorta di questa indicazione egli avrebbe deciso di non impugnare il vincolo di posteggio pubblico a carico della sua particella.
2.2. L'art. 9 Cost. istituisce un diritto fondamentale del cittadino ad essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. In materia di diritto amministrativo, tale principio tutela l'amministrato nei confronti dell'autorità, quando, assolte determinate condizioni, il medesimo abbia agito conformemente alle istruzioni e alle dichiarazioni di quest'ultima. Il principio tutela in particolare la fiducia riposta in un'informazione ricevuta dall'autorità o in un suo determinato comportamento suscettibile di destare un'aspettativa legittima, quando l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta riguardo a determinate persone, quand'essa era competente a rilasciare l'informazione o il cittadino poteva ritenerla competente sulla base di fondati motivi, quando affidandosi all'esattezza dell'informazione egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza subire un pregiudizio e quando non siano intervenuti mutamenti legislativi posteriori al rilascio dell'informazione stessa (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii; cfr. inoltre DTF 137 I 69 consid. 2.5.1).
2.3. Nella relazione e nel rapporto di pianificazione richiamati dal ricorrente risulta che, nell'ambito dell'elaborazione della variante pianificatoria, con riferimento al posteggio pubblico previsto sul fondo part. n. xxx il pianificatore ha indicato quale "costo unitario esproprio" il valore di fr. 100.-- al m2. Come rilevato dalla Corte cantonale, si tratta tuttavia di dati esposti dal pianificatore essenzialmente allo scopo di valutare l'incidenza sotto il profilo finanziario della variante di piano regolatore. L'indicazione del costo di esproprio, eseguita dal pianificatore all'indirizzo dell'autorità comunale, costituiva quindi una valutazione di massima, di portata interna agli organi comunali, degli oneri che avrebbe comportato la realizzazione dei posteggi pubblici proposti con la variante. I relativi importi non potevano pertanto essere considerati come una proposta d'indennità nei confronti dei singoli proprietari da parte del Comune.
Secondo il ricorrente, questi atti pianificatori sarebbero per contro suscettibili di fare nascere nel cittadino aspettative tutelabili sotto il profilo della buona fede, siccome erano di pubblico dominio e destinati all'informazione dei cittadini. Il ricorrente evidenzia che la documentazione è pure stata utilizzata dal Municipio per informare la popolazione nel corso di una seduta pubblica, sicché egli avrebbe confidato nelle indicazioni fornite, rinunciando ad aggravarsi contro la modifica pianificatoria che prevedeva l'adozione del vincolo di posteggio a carico della sua proprietà. A torto. Sul contenuto della serata informativa pubblica innanzitutto non vi sono agli atti accertamenti specifici e vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). D'altra parte, l'esposizione in quel contesto della valutazione concernente i costi della variante pianificatoria non assurge ad assicurazione concreta e vincolante, rivolta specificatamente al ricorrente riguardo all'ammontare dell'indennità che gli sarebbe stata riconosciuta per l'espropriazione del suo fondo.
Quanto al preavviso del 28 giugno 2005 del Consiglio di Stato, concernente il contributo pecuniario sostitutivo per la diminuzione della zona agricola, la Corte cantonale ha rettamente rilevato ch'esso non era rivolto al ricorrente, bensì all'autorità comunale quale ente pianificante. Del resto, il valore commerciale di fr. 100.--/200.-- al m2 indicato nel documento, costituisce un fattore di calcolo per la determinazione del contributo pecuniario sostitutivo e non corrisponde al valore venale del terreno agricolo, ma al valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune (cfr. art. 2 seg. del regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo, del 9 giugno 1998 [RL 8.1.1.3]). Nemmeno in questo documento può quindi essere ravvisata un'assicurazione concreta, destinata al ricorrente, sull'ammontare dell'indennità espropriativa.
2.4. La Corte cantonale ha infine stabilito che il ricorrente avrebbe dovuto accorgersi che il prezzo di fr. 100.-- al m2, indicato nei suddetti documenti, era esorbitante per le qualità del fondo, di natura agricola. In questa sede egli non si confronta, conformemente alle esigenze di motivazione imposte dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, con questo ulteriore argomento, anch'esso rilevante per esaminare la questione della fiducia che poteva riporre nell'indicazione. Non spiega in particolare per quali ragioni, quale contadino di professione, non avrebbe potuto avvedersi che il prospettato valore di fr. 100.-- al m2era manifestamente eccessivo per un simile terreno agricolo.
2.5. Nelle esposte circostanze, non sono quindi date le suddette condizioni cumulative richieste dalla giurisprudenza per ammettere una violazione del principio della buona fede.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di U.________, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 21 agosto 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni