Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_419/2014
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Decreto del 1° settembre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino,
casella postale 45853, 6901 Lugano,
opponente
B.________,
C.________,
patrocinato dall'avv. Raffaele Dadò,
Oggetto
legittimazione a rappresentare in giudizio,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2014 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, facendosi rappresentare dall'associazione A.________, B.________ ha promosso innanzi alla Pretura di Locarno-Città una causa in materia di locazione contro C.________;
che con decisione 14 gennaio 2014 il Pretore aggiunto ha richiamato l'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e negato la capacità di A.________ a rappresentare l'attrice;
che con sentenza 28 maggio 2014 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla A.________ contro il predetto giudizio pretorile;
che il 3 luglio 2014 la A.________ è insorta al Tribunale federale;
che il 17 luglio 2014 la A.________ ha chiesto al Tribunale federale di rinunciare ad esigere un anticipo per le spese giudiziarie presunte in virtù dell'art. 62 LTF e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il 5 agosto 2014 la Presidente della Corte adita ha comunicato alla ricorrente l'inesistenza di motivi particolari ai sensi dell'art. 62 LTF per rinunciare all'esazione di un anticipo per le spese giudiziarie e le ha chiesto di allegare e documentare entro il 25 agosto 2014 l'indigenza posta a fondamento della domanda di assistenza giudiziaria;
che in tempo utile la ricorrente si è limitata a chiedere al Tribunale federale di riconsiderare la domanda fondata sull'art. 62 LTF, comunicando nel contempo di ritirare il ricorso in caso di risposta negativa;
che la domanda di riconsiderazione va respinta, la ricorrente non avendo addotto alcun motivo idoneo a giustificare l'accoglimento di tale richiesta;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La domanda di riconsiderazione è respinta.
2.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, a B.________ e a C.________.
Losanna, 1° settembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti