BGer 1B_300/2014
 
BGer 1B_300/2014 vom 08.09.2014
{T 0/2}
1B_300/2014
 
Sentenza dell'8 settembre 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Merkli, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Paolo  Bordoli, Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale, ricusazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 giugno 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione del 23 giugno 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, un'istanza di ricusazione presentata dall'avv. A.________ contro il Procuratore pubblico Paolo Bordoli;
che avverso questo giudizio l'avv. A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarlo;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che, come noto alla ricorrente (vedi causa 1B_89/2013 del 13 marzo 2013 consid. 1.3 che la concerne e relativa a una domanda di ricusazione del medesimo PP), l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);
che il ricorso in esame disattende del tutto queste esigenze di motivazione, visto che la ricorrente, precisando che " non ha il tempo " per sviluppare l'asserita violazione delle norme federali sulla ricusazione, non si confronta del tutto con le differenti motivazioni poste a fondamento del criticato giudizio;
che i giudici cantonali hanno ritenuto infatti un primo argomento addotto dalla ricorrente per motivare la ricusa come manifestamente tardivo, mentre il secondo, relativo a un provvedimento procedurale adottato dal PP, è stato respinto nel merito sulla base della giurisprudenza e della dottrina, non criticate dalla ricorrente;
ch'ella non si confronta affatto con queste motivazioni della Corte cantonale, motivo per cui il ricorso non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF;
che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono messe a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello.
Losanna, 8 settembre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Merkli
Il Cancelliere: Crameri