Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_379/2014
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Sentenza del 2 ottobre 2014
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Donzallaz, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino,
viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Imposta cantonale 2012,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2014 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, domiciliato nel Canton Zurigo, è limitatamente imponibile nel Cantone Ticino in qualità di proprietario di un'abitazione sita nel Comune di X.________.
Con decisione del 16 ottobre 2013, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha commisurato il suo reddito imponibile per l'imposta cantonale 2012 in fr. 9'100.-- e quello determinante per l'aliquota in fr. 375'200.--. In quel contesto, ha tra l'altro ammesso in deduzione dal valore locativo dell'immobile di X.________ un importo di fr. 5'510.-- per spese di manutenzione dello stesso.
B.
Dopo aver chiesto al contribuente di trasmetterle copia della decisione di tassazione definitiva del Cantone di domicilio, completa di riparto intercantonale, e il conteggio delle spese relative all'immobile da lui detenuto e personalmente utilizzato in Ticino, con indicazione della chiave di riparto per le voci di costo, l'autorità fiscale si è nuovamente pronunciata sulla fattispecie.
Con decisione del 18 dicembre 2013, ha infatti parzialmente accolto il reclamo davanti ad essa interposto. Con tale atto, ha però pure rilevato che, essendo l'immobile sito nel Comune di X.________ destinato ad uso proprio, la richiesta di deduzione avanzata dal contribuente andasse accolta solo fino a concorrenza di un importo forfettario di fr. 4'055.-- (pari al 25 % del valore locativo). In merito a quest'ultimo aspetto, la decisione su reclamo è stata confermata anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, espressasi con sentenza del 14 marzo 2014.
C.
Con ricorso del 17 aprile 2014, A.________ ha impugnato il giudizio della Camera di diritto tributario davanti al Tribunale federale, postulandone la riforma. Lamentandosi segnatamente della mancata presa in considerazione degli importi relativi alle spese di amministrazione da parte di terzi, domanda in effetti che, invece che in fr. 4'055.--, la deduzione da lui fatta valere in relazione all'immobile di X.________ venga fissata in fr. 4'623.--; chiede inoltre che i costi della procedura davanti alla Camera di diritto tributario vengano posti a carico del Cantone Ticino, siccome la prima non ha esaminato interamente le sue censure.
In corso di procedura, la Corte cantonale e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale. Pur decidendo di non formulare osservazioni, la Divisione delle contribuzioni ha domandato che l'impugnativa venga respinta. Con lettera del 15 agosto 2014, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.
Diritto:
1.
1.1. Nel rispetto della regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, nonostante il ricorso sia stato formulato in tedesco, la presente sentenza viene redatta nella lingua della decisione querelata, ovvero in italiano (sentenza 2C_920/2012 del 27 marzo 2013 consid. 1).
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore in materia di imposte cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Essa è stata presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).
Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche vengono infatti trattate unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono comunque essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
3.
Dal punto di vista formale, il ricorrente rimprovera alla Camera di diritto tributario di avere violato il suo diritto di essere sentito, in quanto la sentenza impugnata omette di affrontare tutte le argomentazioni da lui sollevate.
3.1. Il diritto di essere sentito ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. - quale garanzia minima che può essere concretizzata in norme di diritto cantonale, qui non invocate (DTF 135 I 279 consid. 2.2 pag. 281 seg.) -, comprende vari aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui l'insorgente si richiama. Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 133 III 439 consid. 3.3 pag. 445; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 seg.; 117 Ib 64 consid. 4 pag. 86).
Sennonché, l'aspetto del diritto di essere sentito richiamato non risulta nella fattispecie violato. La motivazione contenuta nel giudizio impugnato permette in effetti di comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte cantonale a confermare la decisione delle autorità fiscali: tant'è che la pronuncia della Camera di diritto tributario è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui tali motivi vengono elencati in modo puntuale (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49).
3.2. Riguardo alla censura sollevata, e per quanto ammissibile nell'ottica dell'art. 106 cpv. 2 LTF, l'impugnativa risulta pertanto infondata.
Siccome il ricorrente la riconduce proprio alla violazione del suo diritto di essere sentito, non condivisa dev'essere nel contempo la richiesta di porre i costi della procedura davanti alla Camera di diritto tributario a carico del Cantone Ticino.
4.
Dal punto di vista fiscale, la procedura ha qui solo ancora per oggetto l'ammontare della deduzione fatta valere dal contribuente in relazione all'immobile da lui posseduto nel Comune di X.________.
4.1. Davanti alla Corte cantonale, l'insorgente chiedeva l'ammissione di deduzioni effettive per un importo pari a fr. 5'292.--. Giudicando sul ricorso, l'autorità adita ha invece confermato la decisione del fisco e riconosciuto unicamente una deduzione forfettaria di fr. 4'055.--. Fatto riferimento anch'essa alla circolare n. 7/2010 della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino che, in caso di richiesta di una deduzione di spese effettive da parte del proprietario che abita esso stesso la propria casa, prevede solo l'ammissione di quelle voci che rimangono, di regola, a suo carico anche in caso di locazione (spese di manutenzione e di assicurazione, ma non quelle di gestione e di amministrazione), ha infatti rilevato che:
la maggior parte delle spese condominiali incluse nel conteggio prodotto dal ricorrente - quali spese per riscaldamento, elettricità, portineria, acqua potabile, tassa di canalizzazione, disinfezione, manutenzione giardino, onorario per l'amministratore condominiale e costi per materiale di pulizia - rientrava fra i costi di gestione che non sono deducibili dal valore locativo;
anche volendo ammettere che - alle deduzioni per spese di manutenzione e riparazione stabile (fr. 7'000.--), manutenzione e riparazione autorimesse (fr. 10'350.--) e manutenzione e riparazione straordinaria (fr. 30'000.--), già riconosciute dal fisco - andasse aggiunto l'importo versato per il fondo di rinnovamento (fr. 40'000.--) ed il premio pagato all'assicurazione dello stabile (fr. 32'000.--) si sarebbe raggiunta la somma di fr. 119'350.--, corrispondente ad un importo deducibile di fr. 2'078.-- (17,413 millesimi del totale);
sommando infine a quest'ultimo importo (fr. 2'078.--) le deduzioni per spese di pittura e per la riparazione del forno (per un totale di fr. 1'734.50), così come l'imposta immobiliare (fr. 176.--), si otteneva comunque un importo arrotondato di fr. 3'989.--, minore del forfait riconosciuto, ragione per la quale la decisione di ammettere in deduzione il forfait di fr. 4'055.-- risultava corretta.
4.2. Insorgendo davanti al Tribunale federale, il ricorrente sostiene invece che il mancato riconoscimento delle deduzioni per spese di amministrazione, motivato rinviando alla citata circolare, non sia giustificato. Lo domanda quindi di nuovo in questa sede, aggiungendo inoltre espressamente che, per calcolare la deduzione complessiva, occorre prendere in considerazione anche l'importo di fr. 10'000.--, indicato sotto la voce "Rücklage Seeuferparzelle".
Basandosi su una nuova tabella, che dà conto delle cifre definitive relative all'anno in questione, e considerando sempre che la sua quota parte è pari a 17,413 millesimi del totale, modifica quindi le conclusioni prese davanti alla Corte cantonale giungendo a postulare una deduzione effettiva pari ad un importo di fr. 4'623.--.
5.
Davanti alla Corte cantonale il contribuente aveva domandato che, invece del forfait di fr. 4'055.--, gli venisse riconosciuta la deduzione di un importo di fr. 5'292.--. Davanti a questa Corte egli riduce adesso la sua richiesta a fr. 4'623.--. A differenza di quanto fatto davanti alla Camera di diritto tributario, dove non risulta soffermarsi in modo specifico su questo aspetto, sostiene poi espressamente che, per calcolare la deduzione complessiva, occorra considerare anche l'importo di fr. 10'000.--, indicato sotto la voce "Rücklage Seeuferparzelle".
5.1. La riduzione di precedenti richieste cifrate davanti al Tribunale federale non costituisce una modifica delle conclusioni, e non lede quindi l'art. 99 cpv. 2 LTF; diversa è invece la situazione quando le stesse vengono nel contempo trasformate (Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, ad art. 99 n. 28 segg.; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, Basler Kommentar - Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, ad art. 99 n. 58 segg.). In via di principio, anche una lecita modifica delle conclusioni deve tuttavia trovare fondamento nei fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2).
5.2. Così però appunto non è nella fattispecie che qui in concreto ci occupa.
5.2.1. Come ben risulta dall'impugnativa, con la quale non viene denunciato nessun accertamento arbitrario o altrimenti lesivo dei fatti da parte della Corte cantonale, l'insorgente giunge in effetti all'importo di fr. 4'623.-- chiesto in deduzione - che è minore di quello domandato in precedenza - non già rinunciando semplicemente a singole voci che componevano quello fatto valere davanti alla Camera di diritto tributario, bensì basandosi su nuove cifre, contenute nei conteggi definitivi relativi all'anno 2012, che allega per la prima volta in questa sede.
5.2.2. Fatti nuovi vengono nel contempo addotti anche in relazione all'importo di fr. 10'000.--, corrispondente alla posizione "Rücklage Seeuferparzelle".
Oggetto di nessuna esplicita richiesta alla Corte cantonale, davanti alla quale il ricorrente ha dichiarato di non considerare deducibile il 48 % dei costi da lui sostenuti ed ha quindi domandato di poter dedurre il restante 52 %, senza specificarne rispettivamente giustificarne la composizione voce per voce, quest'importo è ora infatti chiesto in deduzione riferendosi ai contenuti del "Reglement über die Benützung und Verwaltung der Seeparzellen xxx und yyy in X.________", che viene anch'esso accluso - quale nuovo documento - al ricorso davanti al Tribunale federale.
5.3. Già solo per il fatto che si basa su fatti nuovi, che sono stati allegati per la prima volta davanti al Tribunale federale senza dimostrare perché ciò dovrebbe essere eccezionalmente lecito, la domanda di riconoscere al ricorrente deduzioni per un importo pari a fr. 4'623.-- non può essere soddisfatta e il ricorso dev'essere respinto.
Preso atto delle precise e cifrate richieste formulate davanti a questa Corte, che non possono essere in ogni caso soddisfatte, poiché basano su allegazioni nuove, anche la questione giuridica che vi sottende non assume infatti più portata propria e non può quindi nemmeno essere oggetto di una semplice decisione di constatazione, come almeno a tratti il ricorrente parrebbe voler ottenere (sentenze 2C_1057/2012 del 7 marzo 2014 consid. 2 e 2C_348/2009 del 3 febbraio 2010 consid. 3 con ulteriori rinvii).
6.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 2 ottobre 2014
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli