BGer 4A_490/2014
 
BGer 4A_490/2014 vom 07.10.2014
{T 0/2}
4A_490/2014
 
Sentenza del 7 ottobre 2014
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
patrocinata dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
contratto di lavoro; pagamento del salario,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il Pretore del distretto di Lugano ha integralmente accolto, con sentenza 4 novembre 2013, la petizione con cui B.________ ha chiesto la condanna del suo ex datore di lavoro A.________Sagl al pagamento di fr. 10'262.10 per salari dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2012.
2. Con sentenza 8 luglio 2014 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato dalla A.________Sagl.
3. La A.________Sagl impugna, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, la decisione cantonale con un atto 4 settembre 2014 intitolato " RICORSO DI DIRITTO CIVILE [...] per violazione di diritti d'importanza fondamentale del diritto federale e del diritto internazionale " e ricorso sussidiario in materia costituzionale le cui " osservazioni [...] sono evidenziate in giallo "
4. La decisione cantonale è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF), poiché il valore di lite previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. a LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile non è manifestamente raggiunto e la ricorrente non indica i motivi per cui la controversia concernerebbe una questione di importanza fondamentale nel senso dell'art. 74 cpv. 2 lett. a LTF. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può soltanto essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), alle condizioni previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Questa norma esige una motivazione puntuale e precisa, riferita alla sentenza impugnata, in cui viene spiegato quali diritti si pretendono violati e in cosa consiste la violazione (DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2; 130 I 258 consid. 1.3). Critiche appellatorie e il rinvio agli atti di altre procedure non sono ammessi (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 133 II 396 consid. 3.2; 133 III 589 consid. 2).
 
5.
5.1. La Corte cantonale ha ritenuto che il contratto stipulato fra le parti prevedeva 18 ore di lavoro settimanali e che la convenuta non ha dimostrato che tale pattuizione è stata modificata nel senso che l'impiego sarebbe dipeso dalle necessità della datrice di lavoro. I Giudici di appello hanno pure considerato che il preteso cambiamento del rapporto di lavoro a tempo parziale in una relazione di lavoro su chiamata non può essere dedotto dall'assenza di richieste di pagamento di indennità per ferie o malattia. Essi hanno infine indicato che il Pretore, che ha emanato la sentenza, era stato sostituito dal Pretore aggiunto in due udienze e che tale modo di procedere è conforme all'art. 36 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del Cantone Ticino, poiché questa norma prevede che il Pretore e il Pretore aggiunto si suppliscono a vicenda " in caso di impedimento legale o di assenza per malattia o altro motivo ".
5.2. In concreto il prolisso gravame è suddiviso in tre parti. Nella prima la ricorrente indica quelli che reputa essere gli errori commessi dall'autorità inferiore nell'accertamento dei fatti. Nella seconda nega di non aver dimostrato la modifica del contratto di lavoro in un rapporto su chiamata e afferma che alla lavoratrice spettava l'onere di contestare la riduzione dell'orario lavorativo. Nell'ultima sostiene che, emanando la sentenza dopo le udienze tenute dal Pretore aggiunto, il Pretore avrebbe avocato a sé la causa, violando così numerosi disposti della Costituzione federale e della CEDU.
5.3. L'argomentazione ricorsuale non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF a un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Infatti, quando critica la fattispecie accertata dalla Corte cantonale, la ricorrente si limita a definirla errata e nemmeno indica quale diritto costituzionale sarebbe stato violato. Pure le doglianze concernenti il merito della controversia sono meramente appellatorie. Tale circostanza non viene modificata dall'inconferente aggiunta di articoli della Costituzione federale e della CEDU. Infine, quando lamenta, riferendosi alla procedura di primo grado, che il magistrato che ha deciso la vertenza l'avrebbe assunta da quello che ha tenuto le udienze, la ricorrente si scosta inammissibilmente dalla fattispecie riportata nella sentenza impugnata secondo cui, invece, il Pretore che ha emanato la sentenza era quello - originariamente - investito della causa che si è fatto sostituire in due udienze dal Pretore aggiunto. Essa omette pure di confrontarsi con la sentenza impugnata laddove questa indica che tale supplenza è conforme a quanto previsto dall'art. 36 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese.
6. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Con l'evasione dell'impugnativa la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca. Le spese giudiziarie (art. 65 cpv. 4 lett. c LTF) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Segretariato Regionale del Luganese, Lamone.
Losanna, 7 ottobre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti