BGer 4D_66/2014 |
BGer 4D_66/2014 vom 08.10.2014 |
{T 0/2}
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4D_66/2014
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Sentenza dell'8 ottobre 2014 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente.
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Oggetto
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tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,
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ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2014 dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 20 dicembre 2013 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha tassato la nota professionale dell'avv. B.________, nominata patrocinatrice d'ufficio di A.________ nell'ambito della procedura di conciliazione nella causa intentata contro la C.________SA, riconoscendo un onorario di fr. 990.-- e spese complessive di fr. 131.--;
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che con sentenza del 1° settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.________;
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che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 12 settembre 2014 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che la sentenza impugnata verte unicamente sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;
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che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_102/2011 del 12 marzo 2012 consid. 1);
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che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
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che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);
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che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);
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che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore;
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che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;
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che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 8 ottobre 2014
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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