BGer 4D_66/2014
 
BGer 4D_66/2014 vom 08.10.2014
{T 0/2}
4D_66/2014
 
Sentenza dell'8 ottobre 2014
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
tassazione della nota d'onorario del patrocinatore gratuito,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° settembre 2014 dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che con decisione 20 dicembre 2013 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha tassato la nota professionale dell'avv. B.________, nominata patrocinatrice d'ufficio di A.________ nell'ambito della procedura di conciliazione nella causa intentata contro la C.________SA, riconoscendo un onorario di fr. 990.-- e spese complessive di fr. 131.--;
che con sentenza del 1° settembre 2014 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, un reclamo inoltrato da A.________;
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso 12 settembre 2014 con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la sentenza impugnata verte unicamente sulla tassazione dell'onorario del patrocinatore d'ufficio nominato in una causa civile;
che si tratta quindi di una decisione in rapporto diretto con il diritto civile pronunciata in applicazione di norme di diritto pubblico ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. b LTF, in linea di principio suscettiva di un ricorso in materia civile (sentenza 4D_102/2011 del 12 marzo 2012 consid. 1);
che tuttavia nella fattispecie, il valore di lite non raggiungendo manifestamente la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un tale rimedio, rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che i ricorsi al Tribunale federale hanno carattere riformativo, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF), ma non oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF);
che la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, deve quindi in linea di principio formulare richieste di giudizio sostanziali (DTF 137 II 313 consid. 1.3) e che le conclusioni attinenti a somme di denaro devono essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2);
che invano nello scritto della ricorrente, concernente una causa pecuniaria, si cerca una richiesta di giudizio non limitata all'annullamento della decisione dell'autorità inferiore;
che pertanto il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dall'indigenza della ricorrente;
che pertanto le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti