Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_159/2014
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Sentenza del 9 ottobre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
opposizione al sequestro,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro
la sentenza emanata il 26 agosto 2014 dalla Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che la Confederazione Svizzera ha chiesto ed ottenuto dal Pretore del Distretto di Lugano il sequestro di specificati beni di A.________ sino a concorrenza di fr. 25'902.40, indicando quale causa del credito complessivo le decisioni di tassazione dell'imposta federale diretta 1995-2010 emesse nei confronti del convenuto;
che con decisione 20 agosto 2013 il Pretore ha confermato il sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 oltre interessi;
che, respingendo un reclamo di A.________, con sentenza 26 agosto 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato tale decisione pretorile;
che con un unico atto datato 3 ottobre 2014 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale sia l'appena menzionata sentenza sia una sentenza di medesima data del Tribunale d'appello relativa ad un sequestro concesso su istanza dello Stato del Cantone Ticino (concernente l'imposta cantonale 1996-2010 nonché multe disciplinari), postulando in via principale l'annullamento dei sequestri e in via subordinata il rinvio della causa all'autorità di prima istanza " per rivedere le concessioni dei sequestri tenendo conto dell'impignorabilità dei beni sequestrati";
che con il presente giudizio viene deciso il ricorso rivolto contro la sentenza cantonale relativa al sequestro decretato su istanza della Confederazione Svizzera;
che, come ammesso dallo stesso ricorrente, contro tale sentenza può unicamente essere interposto un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF; v. anche art. 74 cpv. 1 lett. b e 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che, nella misura in cui censura anche la decisione di prima istanza, il gravame appare di primo acchito inammissibile (art. 114 in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LTF);
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che il gravame all'esame non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
che il ricorrente si limita infatti ad alludere ad una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.), senza però minimamente argomentare in che modo la sentenza impugnata sarebbe - non solo nella sua motivazione ma anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso, oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 139 III 334 consid. 3.2.5);
che il ricorrente allude insufficientemente anche ad una violazione delle "garanzie procedurali generali (art. 29 cpv. 1 CF) " - egli parrebbe lamentarsi della durata eccessiva della procedura dinanzi all'autorità inferiore -, omettendo del resto di spiegare in che modo l'eventuale riconoscimento della fondatezza di tale censura possa condurre all'accoglimento delle sue richieste di giudizio;
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini