BGer 6B_975/2014
 
BGer 6B_975/2014 vom 09.10.2014
{T 0/2}
6B_975/2014
 
Sentenza del 9 ottobre 2014
 
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Mathys, Presidente,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso in materia penale,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1. Il 23 luglio 2014 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.A.________ e B.A.________ nei confronti di 19 persone, per vari titoli di reato. Adita dai denuncianti, dopo aver concesso loro la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 9 settembre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha dichiarato irricevibile il reclamo, perché non rispettava le esigenze di motivazione dell'art. 385 CPP.
A.A.________ e B.A.________ impugnano questo giudizio con ricorso al Tribunale federale, postulandone l'annullamento. Chiedono inoltre la concessione dell'effetto sospensivo e il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
2. Secondo l'art. 80 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza. Di conseguenza, in questa sede, l'unica sentenza impugnabile è il giudizio della CRP e l'oggetto di esame è circoscritto alla questione di sapere se la Corte cantonale abbia violato il diritto nel dichiarare irricevibile il reclamo degli insorgenti.
L'argomentazione ricorsuale si riduce a contestare l'operato e le omissioni del Procuratore pubblico e a rinnovare le accuse nei confronti dei denunciati. Tali critiche esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. Gli insorgenti non si confrontano con i motivi della sentenza della CRP, né spiegano perché l'irricevibilità del reclamo da essa pronunciata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 seg. LTF (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). Si limitano a qualificare intollerabile il mancato esame di merito del reclamo senza considerare i documenti prodotti, definendo la decisione impugnata "infondata, pretestuosa e sproporzionata", nonché, atteso che i loro precedenti reclami alla CRP erano stati esaminati nel merito, incomprensibile.
3. Difettando di una topica motivazione sull'oggetto di contestazione in questa sede, il ricorso risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese, ridotte vista la loro situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF), sono addossate ai ricorrenti soccombenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, dal momento che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Con l'evasione del gravame la domanda di concessione di effetto sospensivo è divenuta caduca.
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 ottobre 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy