BGer 5A_789/2014 |
BGer 5A_789/2014 vom 15.10.2014 |
{T 0/2}
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5A_789/2014
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Sentenza del 15 ottobre 2014 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinata dall'avv. Matteo Quadranti,
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opponente.
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Oggetto
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provvedimenti cautelari (divorzio),
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ricorso contro la sentenza emanata il 16 settembre 2014 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, nell'ambito della causa di divorzio che oppone B.________ al marito A.________, con decreto 7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha regolato in via cautelare le relazioni personali tra padre e figlia;
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che con decisione 22 luglio 2014 il Pretore ha respinto la richiesta di A.________ volta ad ottenere la motivazione scritta del predetto decreto, osservando di aver motivato la regolamentazione cautelare dei diritti di visita " rinviando alle risultanze dell'istruttoria " ed " alle precedenti decisioni emesse dal Pretore e dal Tribunale d'appello ";
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che con allegato 8 settembre 2014 A.________ ha impugnato il decreto cautelare 7 luglio 2014 e la decisione 22 luglio 2014 dinanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che con sentenza 16 settembre 2014 la I Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibili per tardività sia l'appello contro il decreto cautelare 7 luglio 2014 sia il reclamo contro la decisione 22 luglio 2014;
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che con " ricorso in materia costituzionale (art. 106 LTF) " 9 ottobre 2014 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza 16 settembre 2014 chiede ndone la riforma nel senso di accogliere il suo " reclamo 8 settembre 2014" e postulando al contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria;
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che la sentenza impugnata è suscettiva di un ricorso in materia civile;
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che essa è stata pronunciata in materia di misure cautelari, motivo per cui il ricorrente può unicamente far valere la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF);
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che giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii; 133 III 589 consid. 2);
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che il (confuso) gravame all'esame disattende le predette esigenze di motivazione;
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che il ricorrente si limita infatti ad accennare alla " violazione dei diritti fondamentali ex Art. 29, 30 Cost. Fed. ", ma omette di spiegare - in modo conforme a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF - come il giudizio impugnato leda tali disposizioni;
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che in queste circostanze il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 15 ottobre 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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