Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_410/2013
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Sentenza del 24 ottobre 2014
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, dissequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito di un procedimento penale promosso nei confronti dell'avv. A.________, tra l'altro per presunti reati contro il patrimonio da B.________, accusatore privato, il Procuratore pubblico (PP) il 26 aprile 2011 ha ordinato la perquisizione presso una banca luganese di un conto clienti della citata legale, nonché il sequestro di ogni avere e della relativa documentazione. Con decisione del 27 febbraio 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto un reclamo della legale.
B.
Con decisione del 18 luglio 2013 il PP, in applicazione dell'art. 267 cpv. 2 CPP, ha dissequestrato i fondi del menzionato conto a favore di B.________, al quale sarebbero riconducibili gli averi patrimoniali sequestrati. La legale è allora insorta dinanzi alla CRP, adducendo che gli averi litigiosi sono contestati rappresentando provento dei reati asseritamente commessi dall'accusatore privato. La Corte cantonale con giudizio del 7 ottobre 2013 ha respinto, in quanto ricevibile, il reclamo.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di accertare la nullità della decisione della CRP, subordinatamente di annullarla unitamente a quella del PP.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2013 al ricorso è stato conferito effetto sospensivo.
D.
La Corte cantonale, senza presentare osservazioni, si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP propone la reiezione del ricorso, B.________ di respingerlo in quanto ammissibile. In replica la ricorrente si riconferma nelle proprie tesi e conclusioni. La CRP e B.________ rinunciano a duplicare. In seguito, la ricorrente ha prodotto numerosi scritti, non richiesti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).
1.2. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), che conferma un dissequestro, è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.1). Pacifiche sono la legittimazione della ricorrente e la tempestività del ricorso.
1.3. Le critiche dirette contro la decisione del PP, come pure la conclusione di annullarla, sono inammissibili, poiché il ricorso è dato soltanto contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza: d'altra parte, per l'effetto devolutivo del reclamo, la decisione del PP è sostituita da quella della CRP (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; 129 II 438 consid. 1).
1.4. Gli scritti della ricorrente, non richiesti, inoltrati al Tribunale federale dopo la scadenza del termine ricorsuale (cfr. art. 102 cpv. 1 e 3 LTF ), che concernono del resto procedimenti che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio e che riguardano procedure e fatti nuovi (art. 99 LTF), devono essere stralciati dall'incarto. Giova poi sottolineare che gli scritti inviati al Tribunale federale per lo più sono redatti in maniera sconveniente nei riguardi delle controparti, come rettamente già rilevato dalla CRP nei confronti dei magistrati. La ricorrente è resa attenta al fatto che ulteriori siffatti atti le saranno rinviati, affinché li modifichi (art. 42 cpv. 6 LTF).
1.5. I provvedimenti coercitivi costituiscono atti di procedura delle autorità penali, che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono intesi ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o l'esecuzione della decisione finale (art. 196 lett. a-c CPP). Il Tribunale federale esamina liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per le restrizioni dei diritti fondamentali (art. 95 lett. a LTF; cfr. DTF 140 IV 57 consid. 2.2). La decisione sui provvedimenti coercitivi stabilisce in maniera definitiva la restrizione dei diritti fondamentali. Non si tratta quindi di una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF: sia le limitazioni imposte da questa norma ai motivi di ricorso sia il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono pertanto applicabili. Ciò che vale per il sequestro, non può che valere anche per il dissequestro di oggetti e valori patrimoniali (art. 263 segg. CPP; DTF 140 IV 57 consid. 2.2; 137 IV 340 consid. 2.4 pag. 346). Poiché di massima la sorte dei beni sequestrati è decisa definitivamente soltanto alla fine del procedimento penale, il Tribunale federale, nella misura in cui la relativa decisione incidentale possa essere impugnata secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, tenuto conto della gravità della restrizione dei diritti fondamentali e per assicurare il rispetto delle garanzie della CEDU ( art. 36 e 190 Cost. ; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii), esamina liberamente la legalità del provvedimento coercitivo, nonostante la sua natura provvisionale.
1.6. La decisione impugnata concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF, norma richiamata dalla ricorrente. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF (DTF 140 IV 57 consid. 2.3), ossia in particolare quando può causare un pregiudizio irreparabile. In concreto il contestato dissequestro potrebbe pregiudicare direttamente e irrimediabilmente asseriti diritti della ricorrente sugli averi da dissequestrare, ricordato che, come accertato nella sentenza impugnata, l'accusatore privato aveva trasferito liquidità e titoli da una relazione intestata a una società panamense a lui riconducibile a favore di un conto intestato allo studio legale della ricorrente.
2.
2.1. La CRP, accertato che la ricorrente, imputata nel procedimento penale in questione, è titolare del conto bancario oggetto della criticata decisione, ha ammesso la sua legittimazione a contestare il dissequestro degli averi depositativi in favore dell'opponente. Nel merito, la Corte cantonale ha fondato il proprio giudizio sull'art. 267 cpv. 2 CPP, che ha il tenore seguente:
"Se è incontestato che, mediante il reato, un oggetto o un valore patrimoniale è stato direttamente sottratto a una data persona, l'autorità penale lo restituisce all'avente diritto prima della chiusura del procedimento."
La CRP, riferendosi a parte della dottrina, ne ha concluso che la legge richiede l'adempimento di due presupposti per poter ordinare il dissequestro: per primo che l'avente diritto sia incontestato e quindi che i valori patrimoniali siano stati direttamente sottratti a una determinata persona, in altre parole, che la situazione giuridica della vertenza sia sufficientemente liquida. Ha poi richiamato il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (pag. 1150), secondo cui la restituzione deve avvenire il più rapidamente possibile, sempre che non sia contestata dall'imputato o da un terzo e che l'oggetto non debba essere conservato per scopi probatori. La CRP ha osservato che i lavori preparatori sembrerebbero affermare che la restituzione non potrebbe avere luogo senza il consenso (anche) dell'imputato. Ha nondimeno ritenuto che questa interpretazione, fatta propria dalla Chambre pénale des recours del Canton Jura (decisione del 4 maggio 2011, CRP/7/2011, in: BJP 2001 n. 37 pag. 40 seg.), sarebbe troppo restrittiva e contraria al senso della citata norma, tesa a ripristinare al più presto una regolare situazione giuridica in favore del danneggiato. Sempre secondo l'istanza precedente, determinante sarebbe unicamente la circostanza che l'avente diritto sia incontestato e che gli averi patrimoniali siano stati direttamente sottratti a una determinata persona. Ne ha concluso che il magistrato inquirente potrebbe restituire detti averi anche senza il consenso dell'imputato, qualora il diritto alla restituzione sia manifesto, ovvero, come sostenuto da una tesi dottrinale facente tuttavia riferimento al previgente CPP/TI (Meli, in Commentario CPP, n. 7 ad art. 267), quando il diritto della parte danneggiata è chiaro e liquido, senza obiezioni tali da poterne porre in dubbio l'esistenza.
2.2. Pronunciandosi poi sul caso di specie, la Corte cantonale ha ritenuto che dal rapporto della Equipe finanziaria, del 27 febbraio 2012, risulta che l'opponente ha trasferito liquidità e titoli, per complessivi euro 2.7 milioni, da una società panamense a lui riconducibile, depositati presso una banca sita a Singapore, su un conto intestato alla ricorrente presso un banca di Lugano e poi presso un altro istituto bancario, in favore di una relazione dello studio legale di quest'ultima, inizialmente sul conto "clienti", per quindi trasferire una parte degli averi a favore di una rubrica aperta per conto dell'opponente e a lui riconducibile. La CRP ne ha concluso che questi beni siano da rapportare a lui, essendo peraltro indicato come avente diritto economico e, pertanto, ch'egli sia da ritenere anche l'avente diritto ai sensi dell'art. 267 cpv. 2 CPP.
2.3. La ricorrente contesta questa conclusione, richiamando un procedimento estero avviato dalla Procura di Milano nell'ambito del quale, al suo dire, i fondi sequestrati costituirebbero provento di reato derivante da appropriazione indebita e occultamento di denaro all'estero. Aggiunge che i fondi litigiosi proverrebbero da un conto intestato alla società panamense C.________SA (secondo l'Equipe finanziaria riconducibile all'opponente), della quale ella sarebbe sempre ancora membro del Consiglio di amministrazione. La ricorrente, riferendosi a procedimenti in materia di riciclaggio aperti nei suoi confronti proprio in relazione agli averi litigiosi, richiama poi una decisione dell'Agenzia italiana delle entrate, che dimostrerebbe che detti fondi sarebbero il provento di reati perpetrati dall'opponente.
3.
3.1. Certo, è vero che nemmeno in questa sede la ricorrente quantifica le prestazioni da lei effettuate verosimilmente quale precedente legale dell'opponente, che giustificherebbero il mantenimento del sequestro per indennizzarle. La CRP rileva che, secondo il PP, eventuali pretese sarebbero sufficientemente coperte dagli importi sequestrati su altri conti dell'opponente. Questa circostanza dimostra invero come la fattispecie risulti essere per lo meno correlata con altri procedimenti, non illustrati nel giudizio impugnato. In presenza di una situazione pertanto ancora incerta, l'autorità penale, in applicazione dell'art. 267 cpv. 5 CPP, avrebbe potuto semmai attribuire i valori patrimoniali all'opponente e impartire, in particolare alla ricorrente, un termine per promuovere azione al foro civile (cfr. sentenza 1B_270/2012 del 7 agosto 2012 consid. 2).
3.2. È vero che non spetta alla ricorrente tutelare eventuali pretese del fisco italiano o dell'Agenzia italiana delle entrate, ma eventuali siffatte questioni devono nondimeno essere considerate nella decisione di dissequestro. Certo, la CRP rileva che con decisione del 9 ottobre 2010 il PP ha decretato il non luogo a procedere nei confronti dell'accusatore privato nel procedimento penale avviato a suo carico in Svizzera, su segnalazione della ricorrente, per titolo di riciclaggio di denaro. Riguardo ai procedimenti avviati contro l'opponente in Italia, sui quali la decisione impugnata è silente, lo stesso rileva che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con decisione dell'8 febbraio 2013, in accoglimento di suoi ricorsi avrebbe annullato i provvedimenti resi dall'Agenzia italiana delle entrate, direzione generale di Milano, poiché non vi sarebbe la prova che la somma "scudata" sarebbe provento del reato di appropriazione indebita contestatogli, per il quale avrebbe patteggiato la pena. Egli assume, tuttavia a torto, che la questione decisiva non sarebbe tanto quella di sapere se gli averi litigiosi gli appartengano, quanto piuttosto ch'essi non sono di proprietà della ricorrente, per cui ella non potrebbe opporsi al loro dissequestro. Determinante è infatti la circostanza che, nella fattispecie, la ricorrente contesta che i valori patrimoniali litigiosi siano stati trattenuti illecitamente direttamente a sfavore dell'opponente a dipendenza di un reato da lei commesso. In concreto è contestata la sottrazione dei valori litigiosi all'opponente mediante reato, per cui non si è in presenza di un consenso delle parti e di eventuali terzi, come C.________SA, al contestato dissequestro.
3.3. Neppure è chiaro, e la sentenza impugnata non si esprime al riguardo, per quali motivi l'opponente ha versato gli averi litigiosi a favore del conto "cliente" della ricorrente e non su un conto intestato in suo nome.
3.4. D'altra parte, è comunque evidente che, anche rispetto a eventuali pretese della società C.________SA, dalla quale sono stati inizialmente trasferiti gli averi litigiosi e che potrebbe pertanto rientrare nella cerchia di parte lesa come il suo avente diritto economico, non si è in presenza di una situazione chiara e limpida.
Nelle osservazioni al ricorso l'opponente non fa valere, per lo meno espressamente, un'urgenza al dissequestro degli averi litigiosi, quale ad esempio potrebbe essere rappresentata dal rischio imminente di non poter far fronte a obblighi venuti a scadenza (pagamenti di salari, interessi, imposte) o di subire un pregiudizio immediato dipendente da atti di esecuzione o dalla disdetta di contratti (cfr. DTF 128 II 353 consid. 3).
3.5. In assenza di una situazione giuridica sufficientemente chiara, il dissequestro non può pertanto essere ordinato sulla base dell'art. 267 cpv. 2 CPP. Il ricorso dev'essere quindi accolto, la decisione impugnata annullata e il sequestro degli averi litigiosi mantenuto. Spetterà all'autorità penale decidere sull'eventuale applicazione dell' art. 267 cpv. 4 e 5 CPP .
3.6. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1) e sono poste a carico dell'opponente. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale alla ricorrente, che, non facendo valere l'esistenza di spese eccezionali, agendo in proprio non si è avvalsa dell'assistenza di un legale (art. 68 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 127 consid. 4 pag. 136 in alto; 133 III 439 consid. 4 pag. 446; 129 II 297 consid. 5 pag. 304; 125 II 518 consid. 5b; sentenza 2C_1161/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 6.2; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2aed., n. 15, 16 e 18 ad art. 68).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la decisione emanata il 7 ottobre 2013 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente. Non si accordano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali.
Losanna, 24 ottobre 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri