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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_773/2014
Sentenza del 5 novembre 2014
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente,
cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 settembre 2014.
Visto:
il ricorso del 21 ottobre 2014 (timbro postale) con la relativa domanda di assistenza giudiziaria contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 10 settembre 2014;
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF),
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
che la ricorrente in effetti non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato diffusamente le ragioni per cui la ricorrente non potesse essere riconosciuta idonea al collocamento al 100% dal 1° novembre 2012 e non potesse avvalersi di una lesione del dovere di informazione e consulenza sancito all'art. 27 LPGA,
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere trattato secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
che la domanda di assistenza giudiziaria è quindi priva d'oggetto,
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 5 novembre 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Bernasconi