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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_872/2014
Sentenza dell'11 novembre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 1,
via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.
Oggetto
curatela,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2014
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che la curatela amministrativa (ai sensi del vecchio art. 393 n. 2 CC) istituita nei confronti di A.________ è stata revocata il 6 dicembre 2011;
che mediante decisione 26/27 marzo 2014 l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, ha approvato i rendiconti presentati dalla curatrice, riconoscendo a suo favore un'indennità di mercede e spese di fr. 1'812.70 per il 2010 e di fr. 2'061.60 per il 2011, a carico del curatelato ed anticipata dall'autorità di protezione;
che con sentenza 13 ottobre 2014 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da A.________ contro tale decisione;
che secondo il Presidente della Camera di protezione il reclamante non si è confrontato con il giudizio impugnato, ma si è limitato ad avanzare pretese risarcitorie, le quali devono semmai essere fatte valere mediante un'azione ordinaria da sottoporre ad un giudice civile (v. vecchio art. 430 cpv. 1 CC);
che con ricorso 6 novembre 2014 A.________ ha impugnato la sentenza 13 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
che infatti il ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dal Presidente della Camera di protezione a sostegno dell'irricevibilità del suo reclamo, ma si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a formulare rimproveri nei confronti della curatrice e dell'autorità di protezione;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 novembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini