BGer 5A_873/2014 |
BGer 5A_873/2014 vom 11.11.2014 |
{T 0/2}
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5A_873/2014
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Sentenza dell'11 novembre 2014 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Autorità regionale di protezione 1,
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via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.
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Oggetto
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curatela,
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ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2014
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dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che la curatela amministrativa (ai sensi del vecchio art. 393 n. 2 CC) istituita nei confronti di A.________ è stata revocata il 6 dicembre 2011;
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che mediante decisione 26/27 marzo 2014 l'Autorità regionale di protezione 1, sede di Chiasso, ha approvato i rendiconti presentati dalla curatrice, riconoscendo a suo favore un'indennità di mercede e spese di fr. 1'812.70 per il 2010 e di fr. 2'061.60 per il 2011, a carico del curatelato ed anticipata dall'autorità di protezione;
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che con sentenza 10 ottobre 2014 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________ per " denegata o ritardata giustizia " da parte dell'Autorità regionale di protezione 1;
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che secondo la Corte cantonale il reclamante non ha sostanziato l'asserita " denegata o ritardata giustizia " e, considerato che la procedura relativa alla curatela si è ormai conclusa, non ha nemmeno spiegato quale decisione l'autorità di protezione dovrebbe ancora pronunciare;
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che con ricorso 6 novembre 2014 A.________ ha impugnato la sentenza 10 ottobre 2014 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo anche di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura;
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che nel gravame all'esame si cerca invano un'argomentazione conforme alle predette esigenze di motivazione;
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che infatti il ricorrente non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale a sostegno dell'inammissibilità del suo reclamo, ma si limita ad esporre la sua versione dei fatti ed a formulare rimproveri nei confronti della curatrice e dell'autorità di protezione;
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che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
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4. Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 e alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 11 novembre 2014
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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