BGer 6B_993/2014 |
BGer 6B_993/2014 vom 14.11.2014 |
{T 0/2}
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6B_993/2014
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Sentenza del 14 novembre 2014 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Mathys, Presidente,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Lesioni colpose semplici, esigenza di motivazione del ricorso,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 20 agosto 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto: |
1. Con sentenza del 20 agosto 2014, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di lesioni colpose semplici e di disobbedienza a decisioni dell'autorità e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché alla multa di fr. 90.--, fissando a 7 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
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A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, postulandone l'annullamento e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione.
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2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (sull'esigenza di motivazione v. DTF 140 III 86 consid. 2).
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La ricorrente esordisce dichiarando censurare la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto dei fatti. Sennonché, nel prosieguo del suo scritto, si limita a esporre la sua versione dei fatti e a concludere chiedendo a questo Tribunale di "valutare l'incidenza reale della fattispecie e valutare la pena in base a dette circostanze non evidenziate appieno dal giudice di Appello". Non spiega minimamente le ragioni per cui a suo avviso la CARP avrebbe violato il diritto federale o accertato i fatti in modo arbitrario, ricordato che l'espressione "manifestamente inesatto" di cui all'art. 97 cpv. 1 LTF corrisponde alla nozione di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. (v. DTF 137 III 226 consid. 4.2 pag. 234). Le esigenze di motivazione poste dalla LTF risultano quindi completamente disattese.
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3. Manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
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Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore dell'accusatore privato.
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Losanna, 14 novembre 2014
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Mathys
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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