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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_195/2014
Sentenza del 25 novembre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Aron Camponovo,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Jean-Maurice Jordi,
opponente.
Oggetto
diritto di condotta necessaria,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 febbraio 2014
dal Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. Con petizione 13 giugno 2012 B.________ ha avviato una procedura giudiziaria volta ad ottenere un diritto di condotta necessaria a favore di una sua particella ed a carico di un'altra particella di proprietà di A.________. Entrambi i fondi sono siti nel comune di X.________.
A.b. Esperita una perizia, nel quadro dell'esercizio del proprio diritto di chiederne completazione rispettivamente delucidazione A.________ ha postulato l'assunzione agli atti di due nuovi documenti. Con ordinanza 17 gennaio 2014 il competente Pretore del Distretto di Lugano ha respinto la richiesta siccome i documenti si trovavano già in possesso della convenuta sin dall'inizio della fase dibattimentale.
B.
Contro la predetta decisione A.________ ha interposto un reclamo datato 30 gennaio 2014. Consegnato alla posta svizzera il 31 gennaio 2014 (data del timbro postale), il Presidente della III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino lo ha dichiarato inammissibile per tardività mediante sentenza 4 febbraio 2014, con conseguenza di tassa e spese a carico della reclamante.
C.
Con ricorso in materia civile del 10 marzo 2014, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede l'annullamento della decisione cantonale ed il rinvio dell'incarto al Tribunale di appello perché questo abbia a decidere nel merito. La ricorrente fa in particolare valere di avere, il 30 gennaio 2014, erroneamente spedito il reclamo, tramite posta elettronica, al Pretore invece che al Tribunale di appello.
Con decreto 28 marzo 2014 è stato conferito al gravame il postulato effetto sospensivo. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 140 IV 57 consid. 2).
2.
La decisione cantonale attaccata non pone fine alla vertenza, ma costituisce una decisione incidentale. Notificata separatamente dal merito e non concernente la competenza o la ricusazione, essa è impugnabile con ricorso immediato al Tribunale federale unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, segnatamente se è idonea a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; in concreto la variante dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra in linea di conto).
Si considera pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il pregiudizio giuridico che nemmeno una decisione finale favorevole alla parte ricorrente potrebbe cancellare (DTF 138 III 333 consid. 1.3.1 con rinvii; 138 III 46 consid. 1.2 con rinvio). Questa condizione va esaminata con riferimento alla decisione di prima istanza, e non alla decisione di inammissibilità di seconda istanza (DTF 137 III 380 consid. 1.2.2); se la questione oggetto della decisione di prima istanza potrà essere nuovamente evocata in un rimedio di diritto rivolto contro la decisione finale, non sussiste pregiudizio irreparabile. Ciò è di regola il caso per le decisioni sulle prove nel processo di merito, poiché è usualmente possibile ottenere l'assunzione della prova ingiustamente rifiutata (o l'esclusione dall'incarto della prova ingiustamente ammessa) ricorrendo contro la decisione finale (sentenza 4A_248/2014 del 27 giugno 2014 consid. 1.2.3 con rinvii). Spetta alla parte ricorrente dimostrare perché la decisione incidentale sia atta a causare un danno irreparabile, a meno che ciò non appaia con evidenza dalla sentenza impugnata o non sia insito nella natura medesima della vertenza (DTF 138 III 46 consid. 1.2 con rinvii).
Il rifiuto, nella fattispecie concreta, di assumere agli atti due nuovi documenti non è pertanto suscettibile - salvo eccezioni (in proposito v. sentenza 4A_425/2014 dell'11 settembre 2014 consid. 1.3.2 con rinvii) che qui non emergono a prima vista, né che la ricorrente riesce a rendere plausibili, la sua argomentazione in proposito rivelandosi incomprensibile - di causare un pregiudizio irreparabile. Un'entrata in materia del gravame in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF va pertanto esclusa.
3.
Ne discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili, la parte opponente non essendo stata invitata ad esprimersi nel merito, ed essendosi ella opposta senza successo alla domanda di concessione dell'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Presidente della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per informazione, alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Losanna, 25 novembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini