Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_331/2014
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Sentenza del 27 novembre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Escher, Marazzi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ SpA in amministrazione straordinaria,
patrocinata dagli avv. Ivan Paparelli
e Jonathan Bernasconi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dagli avv. Luigi Mattei e Mattia Pontarolo,
opponente,
C.________,
patrocinato dall'avv. Luigi Mattei,
Oggetto
opposizione al sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2014
dal Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ SpA in amministrazione straordinaria ha chiesto e ottenuto in data 14 dicembre 2012 il sequestro fino a concorrenza di euro 120'000'000.-- (pari a fr. 145'398'000.--) "dei conti correnti, conti di investimento, conti deposito, beni depositati in cassette di sicurezza di cui C.________ risulta proprietario, specificatamente il conto presso la Banca D.________ SA Lugano, relazione xxx (e relativi sottoconti) intestata alla Fondazione E.________".
Il 27 dicembre 2012 B.________ (moglie di C.________) ha rimesso alla posta svizzera un atto intitolato " opposizione al sequestro ", inserito in una busta indirizzata - invece c he alla Pretura del Distretto di Lugano - ad uno studio legale di Lugano. In data 8 gennaio 2013 ella ha poi tramesso alla Pretura l'opposizione al sequestro, chiedendo di dichiararla tempestiva e, in via subordinata, di restituirle il termine per presentarla. Con decisione incidentale 16 ottobre 2013 il Pretore ha dichiarato tempestiva l'opposizione al sequestro.
B.
Con sentenza 16 marzo 2014 il Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato dalla sequestrante contro il giudizio pretorile, confermando la tempestività dell'opposizione interposta da B.________ al sequestro pronunciato nei confronti di C.________.
C.
Con ricorso in materia civile 22 aprile 2014 A.________ SpA in amministrazione straordinaria ha impugnato la sentenza 16 marzo 2014 dinanzi al Tribunale federale postulando di dichiarare irricevibile per tardività l'opposizione al sequestro e di respingere l'istanza di restituzione del termine, subordinatamente di rinviare gli atti all'autorità inferiore affinché emetta una nuova decisione.
Il 13 giugno 2014 l'autorità inferiore ha comunicato al Tribunale federale di non avere osservazioni da formulare.
Con decreto 29 luglio 2014 la ricorrente è stata invitata a fornire fr. 15'000.-- a titolo di garanzie per eventuali spese ripetibili in favore dell'opponente. Dopo il tempestivo versamento della cauzione processuale, con risposta 22 settembre 2014 l'opponente ha postulato di dichiarare inammissibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 90 consid. 1 con rinvio).
2.
La sentenza impugnata, che conferma la tempestività dell'opposizione al sequestro interposta dall'opponente, non pone fine alla vertenza, ma costituisce una decisione incidentale, come ammesso dalla ricorrente stessa. Notificata separatamente dal merito e non concernente la competenza o la ricusazione, essa è impugnabile con ricorso immediato al Tribunale federale alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
2.1. Un ricorso immediato è ammissibile se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).
Questa possibilità non entra in linea di conto nella fattispecie e la ricorrente nemmeno pretende il contrario.
2.2. La decisione incidentale può pure essere impugnata subito se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF).
2.2.1. La prima delle due condizioni previste da tale norma è in concreto data, atteso che l'accoglimento del rimedio all'esame porrebbe fine alla procedura di opposizione al sequestro.
2.2.2. Con riferimento al secondo presupposto è necessario rilevare che qualora esso non sia manifesto, spetta al ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Egli deve in particolare indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove - già offerte o richieste - devono ancora essere assunte e per quale motivo esse creerebbero almeno uno dei citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Un complemento istruttorio di ordinaria ampiezza non è sufficiente: deve essere dimostrato che nel caso concreto la procedura probatoria si differenzi in modo importante da quella di un procedimento di ampiezza normale. Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso immediato non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie, oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di rogatorie in paesi lontani (sentenze 2C_814/2012 del 7 maggio 2013 consid. 3.3, in SJ 2013 I pag. 573; 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF 136 III 502). Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale o pregiudiziale per motivi di economia processuale secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2), atteso che le parti hanno la facoltà di impugnare con la sentenza finale le decisioni che l'hanno preceduta e hanno influito sul suo contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 133 IV 288 consid. 3.2).
In concreto non appare manifesto che l'assunzione delle prove nella procedura di opposizione al sequestro sarà defatigante o dispendiosa. Incombeva quindi alla ricorrente dimostrare tale presupposto.
Nel suo gravame ella indica che "il sequestro è stato chiesto contestualmente al riconoscimento in Svizzera della condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pronunciata dal Tribunale di Parma nei confronti del Sig. C.________ (ed altri). È sufficiente scorrere l'atto di opposizione 27 dicembre 2012/8 gennaio 2013 e le censure in esso contenute, per avere la dimostrazione che l'istruttoria necessaria al fine dell'evasione dell'opposizione risulterebbe giocoforza dispendiosa, in quanto il Pretore (e le successive istanze di ricorso) dovrebbero pronunciarsi sull'immediata esecutività del provvedimento, sull'esistenza del credito in favore della ricorrente nonché sulla proprietà dei beni oggetto di sequestro, intestati ad una fondazione di famiglia del Liechtenstein e che la moglie di C.________ pretenderebbe sostenere non essere riconducibili a quest'ultimo". Come rettamente osservato dall'opponente nella sua risposta, tali generiche considerazioni della ricorrente, che nemmeno indica quali prove dovranno essere assunte (testimonianze, perizie, rogatorie all'estero), non soddisfano le predette esigenze di motivazione. Il rinvio agli allegati di causa in sede pretorile non può essere tenuto in alcuna considerazione, visto che la motivazione del ricorso deve essere contenuta nello stesso (DTF 140 III 115 consid. 2). La ricorrente disattende inoltre che l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF concerne soltanto la procedura probatoria, vale a dire l'assunzione delle prove: la circostanza che l'esame delle questioni di diritto implichi ricerche dispendiose e riflessioni giuridiche approfondite, o che la complessità della causa comporti la redazione di memorie corpose, non è per contro decisiva (sentenza 4A_210/2010 del 1° ottobre 2010 consid. 3.3.1, non pubblicato in DTF 136 III 502). In contrasto con l'onere a lei incombente, la ricorrente non ha dunque adeguatamente sostanziato che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
2.3. Le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF non possono essere ritenute soddisfatte nella fattispecie, sicché il gravame non può essere esaminato nel merito.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa inammissibile. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF) e sono pertanto poste a carico della ricorrente. L'indennità per ripetibili spettante all'opponente è prelevata dall'importo depositato a tale scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 15'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. L'indennità per ripetibili spettante all'opponente è prelevata dall'importo depositato a tale scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori dei partecipanti al procedimento e al Vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 novembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini