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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_615/2014
Sentenza dell'11 dicembre 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. Confederazione Svizzera, 3003 Berna,
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
3. Comune di X.________,
rappresentati dal Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino,
Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti,
opponente,
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.
Oggetto
esecuzione di sequestri,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2014
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
A.a. In data 4 marzo 2014 la Confederazione svizzera, lo Stato del Cantone Ticino ed il Comune di X.________ - per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino - hanno emesso tre richieste di garanzia nei confronti di A.________ a copertura delle imposte federali (fr. 1'310'000.--), cantonali (fr. 1'840'000.--) e comunali (fr. 1'590'000.--) degli anni 2003-2012 (art. 169 cpv. 1 LIFD rispettivamente art. 248 cpv. 1 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT; RL 10.2.1.1]; per l'imposta comunale, in virtù del rinvio all'art. 251 cpv. 2 LT). Lo stesso giorno le medesime autorità hanno decretato il sequestro dei rispettivi importi. Quali beni da sequestrare hanno indicato in particolare: "i redditi percepiti dal debitore derivanti dall'attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da fonti previdenziali comunque nulla escluso. Per le entrate dovranno essere considerate le entrate degli altri membri della famiglia; dalle società per le quali il debitore sequestrato risulta essere amministratore, contabile, fiduciario e/o consulente".
A.b. A ricezione dei decreti di sequestro per esecuzione, con scritto 6 marzo 2014 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (qui di seguito: UEF) ha invitato l'Ufficio esazione e condoni a specificare nel dettaglio le attività lucrative, la sostanza mobiliare e le fonti previdenziali considerate nonché le società per le quali il medesimo eserciterebbe le funzioni indicate nei decreti di sequestro. L'Ufficio esazione e condoni ha risposto il 27 marzo 2014 contestando che gli incombesse apportare le precisazioni richieste. Nei verbali di sequestro 2 aprile 2014, l'UEF ha annotato la propria decisione di non procedere al sequestro dei redditi vista la loro descrizione non sufficientemente precisa.
B.
Con allegato 14 aprile 2014 i tre creditori procedenti hanno interposto ricorso al Tribunale di appello del Cantone Ticino chiedendo venisse impartito ordine all'UEF di procedere al sequestro dei redditi di A.________ conformemente ai decreti di sequestro. Con la qui impugnata sentenza 25 luglio 2014 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza, ha respinto il gravame.
C.
I tre creditori procedenti (qui di seguito: ricorrenti) hanno presentato, con allegato 7 agosto 2014, ricorso in materia civile al Tribunale federale, ribadendo le conclusioni proposte in precedenza.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia civile è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). La presente decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento ha per oggetto l'esecuzione di un sequestro (art. 275 LEF); il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). I ricorrenti hanno preso parte al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), uscendone soccombenti; essi hanno pertanto un interesse degno di protezione all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF; sentenza 5A_360/2010 del 12 luglio 2010 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 III 379). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.
1.2. L'esecuzione di un sequestro da parte dell'Ufficio di esecuzione ai sensi dell'art. 275 LEF rappresenta un atto materiale d'esecuzione; i suoi effetti non hanno durata limitata nel tempo e dunque non si è in presenza di una misura provvisionale ai sensi dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_360/2010 cit. consid. 1.2, non pubblicato in DTF 136 III 379). I motivi di ricorso non sono pertanto limitati: segnatamente può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF; sentenza 5A_672/2010 del 17 gennaio 2011 consid. 1.2, in Pra 2011 n. 86 pag. 614).
1.3. Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
2.
Controverso è se alla luce della formulazione del decreto di sequestro - redatto dai ricorrenti medesimi - l'UEF fosse autorizzato a considerarlo insufficientemente preciso ed a ritenerlo ineseguibile.
2.1. L'autorità inferiore, rammentata la giurisprudenza e la dottrina, ha constatato che l'autorità fiscale ha designato i beni da sequestrare solo nel loro genere, ma non ha fornito le informazioni minime necessarie per procedere al sequestro, segnatamente nome, cognome e recapito delle persone (fisiche o giuridiche) dalle quali il debitore percepirebbe i redditi da sequestrare. Pur considerando l'obbligo del debitore di informare l'UEF circa i beni, ha reputato che l'interrogatorio del debitore non può sopperire alle lacune del decreto di sequestro; decidere altrimenti significherebbe giustificare il sequestro investigativo e parificare il presente sequestro ad un pignoramento. Ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che i sequestri in oggetto derivino dall'inchiesta fiscale condotta dalla Divisione Affari penali e inchieste (DAPI) in base al diritto penale amministrativo, poiché il sequestro fiscale è retto dalle medesime norme che reggono il sequestro esecutivo.
2.2. La critica ricorsuale si fonda sull'assunto che non si possano esigere condizioni troppo restrittive nella formulazione dei beni da sequestrare: secondo la dottrina basta una designazione solo nel genere, ed in merito il potere di controllo dell'Ufficio di esecuzione è limitato. I ricorrenti ritengono di aver adottato per i decreti di sequestro una forma relativamente ampia per non pregiudicare lo scopo che il sequestro fiscale persegue, senza tuttavia cadere nel generico sequestro investigativo: la specifica richiesta di sequestrare il reddito del debitore è sufficientemente chiara. Si richiamano poi all'obbligo del debitore di fornire tutte le indicazioni pertinenti sui beni di propria spettanza (art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF), nel quale contesto l'Ufficio di esecuzione applica la massima inquisitoria che gli permette un'inchiesta particolarmente incisiva - comprensiva dell'interrogatorio del debitore - ad esempio nei confronti di persona che eserciti attività indipendente, come nel caso di specie. La conduzione dell'inchiesta fiscale da parte della DAPI corrobora che il sequestro non era avvolto da incertezza alcuna e non avesse carattere investigativo. I ricorrenti ne concludono che la decisione impugnata conferma ed avalla un eccesso di apprezzamento da parte dell'UEF.
3.
3.1. Come rettamente rammenta l'autorità inferiore, la decisione di richiesta di garanzie dell'autorità fiscale è equiparata al decreto di sequestro, conformemente all'art. 274 LEF (art. 170 cpv. 1 LIFD e 249 cpv. 1 LT; sentenza 7B.207/2005 del 29 novembre 2005 consid. 2.3.4, in Pra 2006 n. 45 pag. 331). L'Ufficio di esecuzione ne è il mero esecutore (art. 275 LEF). Il compito suo e dell'autorità di vigilanza risiede nell'adottare le misure di esecuzione in senso stretto nonché nella verifica della regolarità formale dell'ordine di sequestro: l'Ufficio di esecuzione, quale organo meramente esecutivo, non può dar seguito ad un ordine lacunoso oppure impreciso, né eseguire un sequestro nullo, poiché l'esecuzione di un'ordinanza nulla è a sua volta atto nullo ai sensi dell'art. 22 LEF (DTF 107 III 33 consid. 4; 129 III 203 consid. 2.2 e 2.3; 136 III 379 consid. 3.1; sentenze 5A_883/2012 del 18 gennaio 2013 consid. 6.1.2 con ulteriori rinvii, in SJ 2013 I pag. 270; 5A_925/2012 del 5 aprile 2013 consid. 4.3). L'Ufficio di esecuzione può rifiutare l'esecuzione del sequestro unicamente qualora la sua nullità sia manifesta (DTF 136 III 379 consid. 3 e 4.2.2; sentenze 5A_883/2012 cit., loc. cit.; 7B.314/1998 del 17 febbraio 1999 consid. 5b, in ASA 68 pag. 590).
3.2. Il sequestro non può avere scopo investigativo (sentenza 5A_402/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1, in SJ 2009 I pag. 301). È tuttavia ammessa la designazione dei beni da sequestrare anche solo nel genere ("Gattungsarrest", v. sentenza 7B.314/1998 cit., loc. cit.), a condizione che l'ordine indichi il luogo di loro giacenza o la persona che li detiene (DTF 130 III 579 consid. 2.2.4; sentenze 5A_402/2008 cit., loc. cit.; 7B.207/2005 cit., loc. cit.; 5A_925/2012 cit., loc. cit.). Incombe all'autorità fiscale, che è contemporaneamente creditore sequestrante e autorità di sequestro, individualizzare con sufficiente precisione i beni oggetto della misura (v. art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF). L'Ufficio di esecuzione non può sopperire ad eventuali lacune in tal senso, segnatamente per mezzo dell'interrogatorio del debitore: in virtù dell'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF, applicabile per analogia anche all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), quest'ultimo può invero interrogarlo. Tuttavia, diversamente da quanto avviene nel pignoramento, ove il debitore è tenuto a fornire indicazioni su tutti i suoi beni (v. ad es. sentenza 7B.74/2000 del 12 aprile 2000 consid. 3), in caso di sequestro il relativo ordine deve tassativamente circoscrivere i beni verso i quali la misura è rivolta; l'obbligo di fornire informazioni è allora limitato ai beni colà menzionati (sentenza 7B.142/2003 del 31 luglio 2003 consid. 2.2). Se nell'ordine di sequestro manca la designazione di terzi eventuali detentori di beni del debitore, il sequestro medesimo si rivela ineseguibile: l'Ufficiale non è autorizzato a procedere spontaneamente ad ulteriori chiarimenti né a interrogare in merito il debitore (DTF 130 III 579 consid. 2.2.3).
4.
4.1. È indubbio che i decreti di sequestro 4 marzo 2014 non contengono indicazioni sufficienti all'esecuzione del sequestro. Essi si limitano infatti ad indicare, quali beni da sequestrare, "i redditi percepiti dal debitore derivanti dall'attività lucrativa, dalla sostanza mobiliare, immobiliare e/o da fonti previdenziali comunque nulla escluso". La formula esprime la preoccupazione dell'autorità fiscale di non vedere escluso dal sequestro alcun reddito. Tuttavia, non si può negare che il testo non contiene la benché minima indicazione che permetta di capire di quali redditi si parli, di individuarne l'origine, di mettere in relazione gli stessi con una determinata attività o una determinata sostanza mobiliare (ad es. conti bancari) o immobiliare (ad es. un determinato stabile). Il testo non circoscrive assolutamente, neppure in maniera generica, il sostrato sul quale i sequestri vorrebbero esplicare i loro effetti. Parlare, di fronte ad un testo di questo genere, della scelta di una "forma relativamente ampia, senza però cadere nel generico del sequestro meramente investigativo", è francamente eufemistico.
4.2. I ricorrenti travisano il senso dell'art. 275 LEF: le norme sul pignoramento, ed in particolare l'obbligo del debitore di fornire informazioni sui propri beni, sono applicabili soltanto per analogia. E come già esposto supra (consid. 3.2), nell'ambito del sequestro l'obbligo del debitore di fornire le informazioni necessarie è circoscritto ai beni indicati nel decreto di sequestro medesimo, sicché anche la facoltà di interrogarlo è delimitata da quanto menzionato nel decreto. Ora, se esso non contiene alcun riferimento ad un bene qualsiasi, l'Ufficiale esecutore è nell'impossibilità di interrogare il debitore, poiché non sa a proposito di quale bene. E lo stesso Ufficiale, come pure già rilevato supra (sempre consid. 3.2), non è autorizzato a ricercare d'ufficio eventuali beni da sequestrare. In siffatte condizioni, nemmeno il richiamo all'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF soccorre i ricorrenti.
4.3. I ricorrenti allegano infine che l'inchiesta fiscale nei confronti del debitore è stata condotta da parte della DAPI. Sembrano con ciò voler affermare che tale circostanza corroborerebbe la credibilità del debito e, di riflesso, la fondatezza dei sequestri. Ma l'argomento è inconferente: non è discorso, qui, della verosimiglianza del debito, bensì dell'eseguibilità del sequestro. Quanto il sequestro appaia giustificato, non è criterio utile per la sua esecuzione: l'Ufficiale esecutore deve poter individuare e bloccare beni chiaramente circoscritti. La credibilità degli inquirenti non lo aiuta minimamente.
4.4. A ben guardare, parrebbe che alla base della tesi ricorsuale stia il convincimento che il lavoro di ricerca dei beni da sequestrare incomba all'UEF, che, a detta dei ricorrenti, ha a propria disposizione anche gli strumenti più adatti, segnatamente l'art. 91 cpv. 1 LEF. Tale opinione non è corretta: l'autorità fiscale, nel suo doppio ruolo di creditore procedente e di autorità del sequestro, non può esimersi dall'obbligo di circoscrivere, entro limiti ragionevoli, la cerchia dei beni che vuole porre sotto sequestro. È, questa, non soltanto una condizione essenziale per la validità del decreto di sequestro, bensì pure - ovviamente - per la sua messa in atto: se l'Ufficiale esecutore non sa cosa sequestrare, il sequestro medesimo si rivela ineseguibile.
5.
Ne discende che il ricorso va respinto. I ricorrenti, che hanno agito in difesa dei propri interessi pecuniari, sopportano in solido le spese di giustizia (art. 64 cpv. 1, cpv. 4 e contrario e cpv. 5 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 11 dicembre 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini