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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_661/2014
Sentenza del 16 dicembre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________SA,
2. B.________SA,
3. C.________SA,
ricorrenti,
contro
Ufficio del Registro di commercio,
via Tognola 7, 6710 Biasca,
opponente.
Oggetto
gratuito patrocinio,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 ottobre 2014 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con tre distinte istanze datate 8 luglio 2014 l'Ufficio del Registro di commercio ha convenuto in causa le ricorrenti davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord, chiedendo al Pretore di assumere le misure necessarie per rimediare alle lacune organizzative costatate dopo la partenza per l'Italia di D.________, amministratore unico delle società, con la conseguente perdita della rappresentanza in Svizzera;
che il Pretore ha emanato il 28 agosto 2014 tre decisioni, con le quali ha accolto le istanze e ha disposto lo scioglimento delle società ricorrenti, ordinandone la liquidazione con le norme legali applicabili al fallimento;
che con scritto 7 ottobre 2014 D.________, qualificandosi come amministratore unico delle tre società ricorrenti ha chiesto al Tribunale d'appello la revoca del loro scioglimento e l'assegnazione di un termine per ripristinare la situazione legale, spiegando per quali motivi non gli era stato possibile intervenire in precedenza;
che con scritto 28 ottobre 2014 D.________ ha chiesto per ciascuna delle tre società il gratuito patrocinio e l'assegnazione di un legale d'ufficio, in quanto esse non avevano liquidità per versare gli anticipi richiesti, essendo state vittime di una truffa;
che con sentenza 30 ottobre 2014 la presidente della II Camera civile del Tribunale d'appelo ha respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;
che con ricorso del 14 novembre 2014 le società ricorrenti chiedono al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello e di ammettere l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per la sede cantonale e per quella federale;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF la parte ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto;
che le ricorrenti non spendono una parola per contestare la motivazione del giudizio cantonale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, perciò la domanda di patrocinio gratuito è divenuta priva d'oggetto;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni