Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
2C_19/2015
|
|
|
Decreto del 13 gennaio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione,
Quellenweg 6, 3003 Berna,
opponente.
Oggetto
Divieto d'entrata (anticipo delle spese processuali),
ricorso contro la decisione incidentale emanata l'8 dicembre 2014 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'ambito della procedura ricorsuale da lui avviata dinanzi al Tribunale amministrativo federale concernente un divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti dall'Ufficio federale della migrazione, ora Segreteria di Stato della migrazione, A.________, detenuto presso il Penitenziario cantonale a Lugano, è stato invitato, con decisione incidentale dell'8 dicembre 2014, a versare entro il 23 gennaio 2015 un anticipo di fr. 1'000.-- per le presunte spese processuali, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il gravame sarebbe stato dichiarato inammissibile.
A.________ ha esperito al Tribunale federale un ricorso, ricevuto il 12 gennaio 2015, con cui chiede di essere dispensato, siccome non dispone di mezzi finanziari sufficienti, dal pagare l'anticipo richiesto dall'autorità precedente a garanzia delle spese processuali. Formula la stessa domanda per il procedimento avviato dinanzi a questa Corte.
Non sono state chieste osservazioni.
2.
Il ricorso è stato redatto, come era diritto del ricorrente, in tedesco. Tuttavia si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.
3.
Come già giudicato da questa Corte (sentenza 2C_214/2009 dell'11 giugno 2009 consid. 2) quando, come in concreto, con il ricorso rivolto contro una decisione incidentale (non motivata) concernente una richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali viene unicamente censurato, adducendo motivi finanziari, l'ammontare dell'importo esatto, si giustifica in tal caso di non trattare l'allegato ricorsuale quale ricorso in materia di diritto pubblico, bensì come una domanda di dispensa, rispettivamente di riduzione della richiesta di anticipo a garanzia delle spese processuali e, di conseguenza, di rinviare l'atto in questione all'autorità che l'ha emanato per motivi di competenza (art. 30 al. 2 LTF).
4.
Quando la causa viene rinviata ad un'altra autorità, il procedimento avviato dinanzi al Tribunale federale viene stralciato dai ruoli mediante decreto del Presidente della Corte (art. 32 cpv. 2 combinato con il cpv. 1 LTF). Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
Il ricorso, assieme agli atti, viene trasmesso al Tribunale amministrativo federale per essere trattato quale domanda di dispensa, rispettivamente di riduzione dell'anticipo richiesto a titolo di garanzie delle spese processuali.
2.
La procedura concernente la causa 2C_19/2015 viene stralciata dai ruoli.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III.
Losanna, 13 gennaio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud