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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_30/2015
Sentenza del 28 gennaio 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Sezione delle risorse umane,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati, Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
protezione dei dati,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Tra il 2010 e il 2012 A.________ ha partecipato a diversi concorsi per l'assunzione di funzionari presso l'amministrazione cantonale. Il 7 novembre 2012 egli ha segnalato alla Sezione delle risorse umane che la risposta negativa a un concorso del 18 maggio 2012 gli era stata spedita a un indirizzo errato, chiedendo delucidazioni in merito. Il 9 novembre 2012 l'autorità, scusatasi per l'errore, gli ha indicato i rimedi di diritto contro la decisione di mancata assunzione. Adito dall'interessato, il 18 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha rilevato che l'errore era dovuto a una svista e a una negligenza involontaria.
B.
Il 24 giugno 2013 A.________ si è rivolto alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, chiedendo chiarezza sugli invii a indirizzi diversi e sulle modalità di selezione dei concorrenti. Con decisione dell'11 dicembre 2013 la Commissione, dichiarata irricevibile quest'ultima richiesta, ha per il resto respinto la denuncia. Adito dall'interessato, con giudizio del 28 novembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale. Chiede, preliminarmente, di ordinare una verifica sulle modalità di procedura d'assunzione dei funzionari cantonali, di modificare il sistema delle loro valutazioni e di fare chiarezza su una lettera spedita con indirizzi diversi e, nel merito, di annullare il criticato giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 140 I 252 consid. 1).
1.2. La Corte cantonale ha fondato, come ancora si vedrà, la propria decisione esclusivamente sulla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP). A ragione. In effetti, nella fattispecie il ricorrente non contesta, né tantomeno fa valere d'aver impugnato le decisioni negative dei numerosi concorsi ai quali ha partecipato, né critica la sua mancata assunzione. In tale ambito, il ricorso, oltre che chiaramente tardivo, sarebbe anche manifestamente inammissibile per mancato esaurimento dei rimedi di diritto cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), visto ch'egli non le ha impugnate dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso concerne pertanto unicamente la questione relativa alla protezione dei dati, quesito esaminato in una procedura indipendente da quella di un'eventuale contestata mancata nomina, sfociato in una decisione finale direttamente impugnabile (cfr. sentenza 9C_224/2014 del 19 settembre 2014 consid. 4.1 e 4.2 destinata a pubblicazione; DTF 139 V 492 consid. 3; 137 I 1 consid. 2; 138 III 425 consid. 6; 127 V 219 consid. 1a/aa e bb; 125 II 473). Da qui la competenza della I Corte di diritto pubblico a statuire sulla causa (art. 29 cpv. 2 lett. d del regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006).
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176).
2.
2.1. Nelle conclusioni "in ordine e preliminarmente", il ricorrente chiede di verificare, in generale, le modalità della procedura di assunzione dei funzionari cantonali e il metodo di valutazione preliminare della documentazione presentata dai candidati, facendo chiarezza, sulla base della normativa inerente alla protezione dei dati, sulla lettera speditagli con indirizzi diversi.
Queste conclusioni sono manifestamente inammissibili, il Tribunale federale non dovendosi esprimere a titolo meramente teorico su questioni generali, che esulano chiaramente dall'oggetto del litigio. In concreto il ricorrente, rilevando d'aver partecipato a 29 concorsi per la nomina o l'incarico a funzionario cantonale, insiste sull'errata indicazione del suo indirizzo, in particolare nell'ambito di un concorso del 18 maggio 2011 e sulla selezione delle candidature. Al riguardo, la Corte cantonale ha rettamente stabilito che la citata Commissione non è competente per esaminare tali quesiti e che il ricorrente, ciò ch'egli non contesta, non ha impugnato le decisioni inerenti alle sue mancate nomine o agli incarichi dinanzi all'autorità competente. Il ricorrente, limitandosi a ricordare gli antefatti della vertenza, non si confronta con questa motivazione, decisiva, relativa all'incompetenza della citata Commissione a esaminare le modalità di valutazione dei candidati a una funzione pubblica. L'accenno al riguardo a un implicito diniego di giustizia è quindi chiaramente infondato.
2.2. Egli neppure si confronta, se non in maniera del tutto generica e lesiva pertanto delle citate esigenze di motivazione (art. 42 LTF) con il secondo argomento addotto dai giudici cantonali, secondo cui la questione della corrispondenza indirizzata al recapito sbagliato è già stata compiutamente chiarita dal Governo, motivo per cui essi non hanno scorto alcuna elaborazione illecita dei suoi dati personali ai sensi degli art. 7 segg. LPDP. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).
3.
Il ricorso, nella minima misura della sua ammissibilità, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle risorse umane, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 28 gennaio 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri