BGer 1C_596/2014 |
BGer 1C_596/2014 vom 03.02.2015 |
{T 0/2}
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1C_596/2014
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Sentenza del 3 febbraio 2015 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Eusebio, Chaix,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Marco Garbani,
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ricorrente,
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contro
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Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
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ricorso contro la sentenza emanata il 3 novembre 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Nato nel 1946, A.________ ha conseguito la licenza di condurre nel 1969. Autista di professione, non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 9 aprile 2011, verso le ore 13.25, egli percorreva in territorio di Sigirino l'autostrada A2 in direzione sud, quando si è accodato a sua insaputa a una vettura civetta della polizia in fase di sorpasso. Fermatolo, gli agenti gli hanno rimproverato di aver circolato a una velocità eccessiva, senza rispettare la necessaria distanza di sicurezza dal veicolo antistante, segnatamente a 130-140 km/h a una distanza di 2-5 m.
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B. La Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo, sospeso in seguito in attesa delle conclusioni di quello penale. Con decreto di accusa del 14 giugno 2011 il Procuratore pubblico (PP) l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, proponendo una pena pecuniaria di fr. 1500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. L'interessato vi si è opposto. Con decisione del 29 novembre 2012 il Pretore penale gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.--. Il giudizio, non impugnato, è passato in giudicato.
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C. Preso atto della decisione penale, la Sezione della circolazione, riattivato il procedimento amministrativo, con decisione del 26 febbraio 2013 ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato. Con sentenza del 15 ottobre 2013 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso dell'interessato, decisione annullata dal Tribunale federale, che ha rinviato la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio nella composizione di tre membri (sentenza 1C_858/2013 del 21 ottobre 2014). Con decisione del 3 novembre 2014 il Tribunale cantonale amministrativo ha poi respinto il ricorso dell'interessato.
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D. A.________ impugna questo giudizio con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarlo.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.
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1.2. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali (principio della buona fede), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 139 I 229 consid. 2.2).
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Erwägung 2 |
2.1. Il ricorrente fa valere in primo luogo una violazione del principio ne bis in idem in relazione a un'asserita duplice competenza della stessa autorità. Egli rileva come sia notorio che non sussiste una doppia punibilità e quindi una lesione dell'invocato principio tra la sanzione penale e quella amministrativa. Precisa di non contestare quindi la liceità del principio inerente alla possibilità prevista dalla LCStr di sanzioni sia penali sia amministrative. In effetti, la Corte cantonale, fondandosi sulla giurisprudenza nota al ricorrente (DTF 137 I 363; 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101), ha respinto la censura di violazione del principio ne bis in idem poiché si è in presenza di due procedure distinte, per quanto originate dal medesimo reato. Egli critica per contro che questo principio possa essere applicato adottando due decisioni separate, pronunciate in periodi diversi, dalla medesima autorità. Ciò poiché nel Cantone Ticino l'Ufficio della circolazione pronuncerebbe una sanzione amministrativa dopo avere possibilmente, in precedenza, emanato quella penale.
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2.2. Su questo punto la Corte cantonale ha stabilito che il principio della buona fede processuale non permetteva al ricorrente di contestare dinanzi ad essa la duplice competenza in materia contravvenzionale e amministrativa, che la normativa ticinese conferisce alla Sezione della circolazione, dopo che in ambito penale aveva chiesto il rinvio degli atti alla stessa Sezione ai fini dell'annullamento dell'impugnata decisione del PP. Ciò a maggior ragione poiché nella fattispecie il ricorrente è stato perseguito dal PP e condannato dal Pretore penale, non dalla citata Sezione, della quale inoltre revocherebbe in dubbio, incoerentemente, le prerogative decisionali in ambito contravvenzionale.
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2.3. Il ricorrente non censura questa conclusione, la critica, meramente teorica, non dovrebbe comunque essere esaminata oltre. In effetti, per evidenti motivi di economia processuale, il Tribunale federale esamina solo questioni concrete e non meramente teoriche (DTF 136 I 274 consid. 1.3; 136 II 101 consid. 1.1). Il ricorrente non ha alcun interesse pratico e attuale alla disamina di una questione che non si è realizzata nel suo caso, come peraltro da lui ammesso. Non occorre quindi esaminare eventuali casistiche e ipotesi nel cui ambito, al dire del ricorrente, la Sezione della circolazione potrebbe esercitare una duplice funzione sanzionatoria penale e amministrativa.
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2.4. In concreto, la proposta di pena è stata formulata dal PP in un decreto di accusa. In seguito all'opposizione, la giudice della Pretura penale, dopo aver indetto un dibattimento, ha condannato il ricorrente, che, patrocinato dal suo legale, ha rinunciato a impugnare il giudizio penale. Riattivato il procedimento amministrativo, con decisione del 26 febbraio 2013 l'Ufficio della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese. È pertanto manifesto che la sanzione penale è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale e quella amministrativa da un'altra autorità. Il fatto che le due decisioni sono state emanate in tempi differenti è chiaramente ininfluente. Il ricorrente non contesta infatti la prassi, rettamente illustrata nel giudizio impugnato, secondo cui l'autorità amministrativa deve di massima attenersi alle risultanze fattuali del pregresso giudizio penale (DTF 139 II 95 consid. 3.2 pag. 101), ciò che implica evidentemente l'emanazione di due decisioni distinte, anche temporalmente.
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2.5. Il ricorrente, richiamando l'art. 67b CP, sostiene che la Pretura penale avrebbe potuto e dovuto inglobare nel suo giudizio anche la revoca della licenza. Al riguardo la Corte cantonale, applicando rettamente la giurisprudenza (DTF 137 IV 72), ha stabilito che il divieto di condurre oggetto dell'invocata norma non è applicabile in caso di infrazioni alla LCStr, visto che il giudice penale può farvi capo unicamente nell'evenienza in cui un veicolo a motore viene utilizzato per commettere un crimine o un delitto di diritto comune. Il ricorrente non si confronta del tutto con questa argomentazione, peraltro corretta, motivo per cui la censura è inammissibile per carenza di motivazione (art. 42 LTF). Per di più, nulla gli impediva di impugnare la decisione penale, qualora l'avesse ritenuta errata, ricordato che con scritto del 9 giugno 2011 la Sezione della circolazione gli aveva comunicato che, sotto il profilo amministrativo, il suo caso sarebbe stato esaminato al termine del procedimento penale.
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2.6. Il ricorrente fa valere una palese contraddittorietà delle due decisioni adottate asseritamente dalla medesima autorità nei suoi confronti. Ciò poiché nell'ambito penale è stato ritenuto un caso privo di gravità, qualificato poi come medio grave nel quadro amministrativo. La censura, speciosa, manifestamente non regge. Come si è visto, le decisioni, benché fondate sulle stesse circostanze, sono state adottate da due autorità differenti, ma indipendenti e libere nella qualificazione giuridica dei fatti (DTF 137 I 363 consid. 2.3.2).
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2.7. A torto il ricorrente sostiene infine che la Corte cantonale non avrebbe esaminato la questione del lungo tempo trascorso dai fatti rimproveratigli e, pertanto, non avrebbe esaminato l'eventualità di concludere la procedura amministrativa con l'emanazione di un ammonimento. Al riguardo, i giudici cantonali, ricordato che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr), hanno ritenuto che nel caso di specie non è stato violato il diritto del ricorrente di essere giudicato entro un termine ragionevole (consid. 3.4). Il ricorrente non si confronta con questa argomentazione e la relativa giurisprudenza richiamata nel criticato giudizio.
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3. In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
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Losanna, 3 febbraio 2015
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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