Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_168/2015
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Sentenza del 21 febbraio 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni,
Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca di un permesso di domicilio (riesame),
ricorso contro la sentenza emanata il 21 gennaio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 13 novembre 1989 A.________, cittadino kosovaro (1989), è entrato in Svizzera assieme alla madre per ricongiungersi con il padre, ivi residente, e vi ha ottenuto un permesso di domicilio. In seguito alla pena detentiva di 2 anni e 2 mesi inflittagli il 25 giugno 2009 dal Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, la Sezione della popolazione gli ha revocato, il 15 settembre 2009, il permesso di domicilio. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (2 marzo 2010) e dal Tribunale cantonale amministrativo (9 agosto 2010). Con sentenza del 3 maggio 2011 (2C_722/2010) il Tribunale federale ha invece parzialmente accolto il ricorso dell'interessato e ha rinviato la causa alle autorità cantonali affinché fossero effettuati ulteriori accertamenti in merito alla patologia cardiaca di cui egli soffriva.
B.
Esaminata la documentazione fornita dall'Universitätsspital di Zurigo, dall'Ente Ospedaliero cantonale, dal medico cantonale e dall'Ambasciata svizzera in Kosovo ed eseguiti gli accertamenti richiesti, il 18 giugno 2012 la Sezione della popolazione ha nuovamente pronunciato la revoca del permesso di domicilio di A.________. La decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato (15 gennaio 2013) e dal Tribunale cantonale amministrativo (16 dicembre 2013). Il 17 settembre 2014 (2C_127/2014) questa Corte ha ugualmente respinto il ricorso presentato dall'insorgente. Ha ritenuto in particolare che un suo rientro in Kosovo era esigibile, anche tenendo conto del sistema sanitario locale meno performante, siccome avrebbe comunque potuto far capo, almeno puntualmente, alle strutture sanitarie svizzere.
C.
Il 18 novembre 2014 la Sezione della popolazione non è entrata in materia sulla domanda di riesame sottopostale il 6 novembre precedente da A.________, osservando che questi non aveva addotto fatti nuovi e di importanza tale da giustificare un riesame. Detta decisione è stata confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 17 dicembre 2014 e dal Tribunale cantonale amministrativo il 21 gennaio 2015. La Corte cantonale, rammentate le condizioni alle quali, in virtù dell'art. 29 Cost., si poteva procedere a un riesame, ha a sua volta giudicato che gli argomenti addotti non permettevano di entrare nel merito dell'istanza presentata il 6 novembre 2014 e ha dichiarato il gravame manifestamente infondato.
D.
Il 18 febbraio 2015 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso nel quale si presenta lungamente, espone in modo dettagliato la propria situazione medica, si pente del comportamento avuto nel passato e descrive le conseguenze che la revoca ha sulla sua famiglia. Adduce poi che, come risulta da un nuovo certificato medico allestito il 2 febbraio 2015, i suoi problemi si sono aggravati e che necessita di nuove cure ed interventi che non vengono però eseguiti in Kosovo, vista la disastrata situazione sanitaria ivi vigente. Fa valere di dovere a breve subire un intervento ad un ginocchio e lamenta una disparità di trattamento con altri stranieri che avrebbero commesso reati ben più gravi dei suoi e la cui revoca del permesso, su ricorso, sarebbe stata annullata. Chiede pertanto che venga accolta la sua istanza di riesame.
Con scritto complementare del 19 febbraio 2015 asserisce inoltre che, nel corso della procedura ricorsuale relativa alla revoca della sua autorizzazione di soggiorno il suo diritto di essere sentito sarebbe stato disatteso.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati.
Diritto:
1.
1.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189).
1.2. Nella misura in cui il procedimento si riferisce all'inammissibilità della domanda di riesame della decisione con la quale è stata pronunciata, nel merito, la revoca del permesso di domicilio di cui il ricorrente era titolare e che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici, l'impugnativa, trattata quale ricorso in materia di diritto pubblico, è di principio ricevibile (art. 83 lett. c n. 2 LTF a contrario; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
1.3. In virtù dell'art. 99 LTF il nuovo referto medico redatto il 2 febbraio 2015 e prodotto dinanzi a questa Corte è invece inammissibile e non verrà considerato.
2.
2.1. Per prassi costante, quando l'autorità alla quale è stata sottoposta una domanda di riesame rifiuta di entrare nel merito della stessa, un ricorso può unicamente riferirsi alla fondatezza di detto rifiuto (DTF 113 Ia 146 consid. 3c pag. 153 seg.). Altrimenti detto incombe al ricorrente dimostrare concretamente in che l'autorità precedente avrebbe negato a torto la sussistenza dei requisiti di riesame. Ora, in relazione al giudizio d'inammissibilità della decisione di riesame, il ricorrente non accenna minimamente alla violazione dell'art. 29 Cost. Per quanto concerne invece l'asserita disattenzione degli art. 3, 8 e 14 CEDU le censure, del tutto immotivate (art. 42 LTF), sono inammissibili. Il ricorso, in quanto concerne il riesame della revoca del permesso di domicilio, sfugge pertanto ad un esame di merito.
2.2. Nella misura in cui il gravame dovrebbe essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, occorre rammentare che con tale rimedio di diritto può essere invocata solo la violazione dei diritti costituzionali (art. 116 LTF), ciò che il ricorrente non fa valere, perlomeno non conformemente alle rigorose esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF. Al riguardo va precisato che la lamentata violazione del diritto di essere sentito - subita nel corso della procedura ricorsuale cantonale concernente la revoca del suo permesso di domicilio - esula dal presente procedimento: la censura è quindi irricevibile. Lo stesso dicasi per quanto egli censura una disparità di trattamento con altri stranieri i cui casi sarebbero stati esaminati con più benevolenza. Anche trattato quale ricorso sussidiario costituzionale l'impugnativa è pertanto inammissibile.
2.3. Per i motivi illustrati, il gravame si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; per informazione).
Losanna, 21 febbraio 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera Ieronimo Perroud