BGer 6B_83/2015 |
BGer 6B_83/2015 vom 23.02.2015 |
{T 0/2}
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6B_83/2015
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Sentenza del 23 febbraio 2015 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudici federali Denys, Presidente,
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Eusebio, Oberholzer,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
1. A.________,
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2. B.________,
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patrocinati dall'avv. Fabio Bacchetta Cattori,
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ricorrenti,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Danneggiamento ripetuto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2014 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Fatti: |
A. Con decreti di accusa dell'11 aprile 2011 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ritenuto A.________ e la moglie B.________ autori colpevoli di ripetuto danneggiamento per avere, in correità, fra il 15 settembre 2006 e il 29 settembre 2010, a X.________, servendosi generalmente di un punteruolo, in 39 casi intenzionalmente deteriorato veicoli parcheggiati, provocando danni per complessivi fr. 34'900.--.
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B. Statuendo sulle opposizioni degli imputati ai decreti di accusa, con sentenza del 4 luglio 2013 il Giudice della Pretura penale li ha riconosciuti autori colpevoli unicamente di 24 dei 39 danneggiamenti addebitati loro dal PP. A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 120.-- ciascuna, per un totale di fr. 7'200.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'400.--. B.________ è invece stata condannata alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, per complessivi fr. 1'800.--, pure sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 400.--. Il Giudice della Pretura penale ha rinviato al foro civile le pretese di risarcimento dei danneggiati.
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C. Adita dagli imputati, con sentenza del 18 dicembre 2014 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello, limitatamente all'entità di un danneggiamento, per il quale è stato rimproverato loro di avere scalfito soltanto la fiancata sinistra della vettura e non anche quella destra, come ritenuto a torto dal primo giudice. Per il resto, ha sostanzialmente confermato le imputazioni oggetto di condanna. La CARP ha inoltre ridotto a fr. 360.-- l'ammontare della multa inflitta a B.________, confermando per il rimanente le pene inflitte dal Giudice della Pretura penale.
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D. A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere riconosciuti colpevoli di danneggiamento soltanto per due reati, da loro ammessi.
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Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
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Diritto: |
1. Presentato dagli imputati, che hanno partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso (in materia penale) è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
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Erwägung 2 |
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale, con riserva delle esigenze di motivazione imposte dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è censurato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso, conformemente alla prassi precedentemente in vigore in materia di ricorso di diritto pubblico (cfr. DTF 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 134 II 244 consid. 2.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1).
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2.2. Il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. I ricorrenti infatti non si confrontano puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata e non spiegano con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni violerebbero il diritto o si fonderebbero su accertamenti di fatto manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari.
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Essi si limitano ad addurre che la loro condanna sarebbe unicamente fondata sull'indizio del medesimo "modus operandi"e sul fatto che la maggior parte dei proprietari dei veicoli danneggiati sarebbero dipendenti del bar C.________, verso cui i ricorrenti nutrivano avversione. Sostengono che la tesi delle precedenti istanze contrasterebbe con il proscioglimento relativo a un caso, per il quale, pur essendo dato l'identico "modus operandi", essi avevano dimostrato la loro estraneità al reato, siccome quel giorno si trovavano a Y.________. Adducono inoltre che negli anni 2009 e 2010 nella regione del Locarnese sarebbero stati commessi ben 409 atti di vandalismo ad autoveicoli, di cui 152 nella sola città di X.________. Con tali generiche argomentazioni, i ricorrenti non si confrontano tuttavia con l'insieme degli elementi considerati dai giudici cantonali e non sostanziano arbitrio alcuno. Disattendono in particolare che il giudizio di colpevolezza è fondato anche dell'esistenza di riprese video e di dichiarazioni testimoniali, di cui le istanze cantonali hanno pure tenuto conto dell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti. I ricorrenti omettono poi di considerare che, a differenza dell'accennata imputazione da cui sono stati prosciolti perché quel giorno assenti da X.________, per i danneggiamenti oggetto di condanna, non erano ravvisabili motivi tali da fare sussistere ragionevoli dubbi sulla loro colpevolezza. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale il principio "in dubio pro reo", richiamato nel gravame, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti spiegare, in modo conforme alle esposte esigenze, perché i giudici cantonali avrebbero manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio, perché avrebbero omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure ancora perché, sulla base degli elementi raccolti, avrebbero fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii).
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3. Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
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3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 febbraio 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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