BGer 6B_114/2015 |
BGer 6B_114/2015 vom 02.03.2015 |
{T 0/2}
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6B_114/2015
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Sentenza del 2 marzo 2015 |
Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Decreto di tassazione di nota professionale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che contro A.________ il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale per i titoli di appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro;
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che, con decreto del 7 giugno 2013, il PP ha designato l'avv. B.________, già difensore di fiducia dell'imputata, quale suo difensore d'ufficio;
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che, essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra l'imputata e il difensore d'ufficio, con decreto del 3 aprile 2014 il PP ha revocato il mandato dell'avv. B.________ ed ha contestualmente nominato un altro patrocinatore d'ufficio;
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che l'avv. B.________ ha trasmesso al magistrato inquirente, per la tassazione, una nota professionale di complessivi fr. 6'072.--, approvata dal PP per fr. 4'759.80, a carico dello Stato, con decreto del 2 ottobre 2014;
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che contro il decreto di tassazione della nota professionale l'imputata ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), lamentando un'insufficiente patrocinio da parte del difensore d'ufficio e chiedendo che non gli fosse riconosciuto alcunché;
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che con sentenza del 22 gennaio 2015 la CRP ha respinto il reclamo;
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che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo che sia tenuto conto del suo stato di salute e che siano accertate le manchevolezze rimproverate al difensore d'ufficio;
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che non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;
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che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1);
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che contro la decisione dell'ultima istanza cantonale concernente la retribuzione del difensore d'ufficio per la procedura dinanzi alla prima autorità è di principio data la via del ricorso in materia penale al Tribunale federale giusta l'art. 78 segg. LTF (cfr. sentenza 6B_360/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 1.6 e 1.7, destinata a pubblicazione);
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che spetta comunque alla ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione quando la stessa non è facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
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che la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF, la quale, nella misura in cui la questione della retribuzione tocca innanzitutto gli interessi del difensore d'ufficio e non quelli dell'imputato, non appare in concreto manifesta (cfr. sentenza 6B_45/2012 del 7 maggio 2012 consid. 1.2, in: Pra 2012, pag. 555);
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che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1);
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che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che queste esigenze di motivazione sono in concreto del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;
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che nel gravame la ricorrente si limita infatti a sollevare vaghi rimproveri all'indirizzo del difensore d'ufficio, adducendo genericamente di non essere stata assistita adeguatamente;
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che non fa tuttavia valere violazioni concrete, gravi ed oggettive dei doveri professionali del patrocinatore;
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che il PP ha comunque sostituito il criticato difensore d'ufficio, tenendo quindi conto della richiesta della ricorrente;
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che, inoltre, spetta in primo luogo all'autorità cantonale valutare l'adeguatezza del dispendio esposto dal difensore d'ufficio;
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che l'autorità cantonale dispone di un ampio potere di apprezzamento nella fissazione del compenso, il Tribunale federale intervenendo soltanto nel caso in cui questo margine di valutazione è chiaramente oltrepassato (cfr. sentenze 6B_360/2014, citata, consid. 3.3 e 6B_951/2013 del 27 marzo 2014 consid. 4.2);
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che la ricorrente non spiega con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni e in che misura simili estremi sarebbero realizzati nella fattispecie;
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che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
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che, considerata la natura della causa, essendo la ricorrente sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alla sua difesa, si giustifica di non prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 2 marzo 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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