Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_213/2015
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Sentenza del 14 marzo 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Brenno Canevascini,
opponente.
Oggetto
Sospensione dall'esercizio dell'avvocatura
(misure provvisionali),
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2015 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 23 aprile 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame proposto da A.________ contro la decisione 21 novembre 2013 della Commissione di disciplina degli avvocati. Ha ridotto l'importo della multa che le era stata inflitta (da fr. 3'000.-- a fr. 2'700.---) e confermato la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura pronunciata per tre mesi così come, implicitamente, la prevista pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale della sospensione temporanea, non appena la decisione sarebbe cresciuta in giudicato.
Questo giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale federale con decisione del 9 gennaio 2015 (causa 2C_555/2014).
B.
Con lettera del 23 gennaio 2015, indirizzata per raccomandata e per fax alla Commissione di disciplina e per fax al Tribunale cantonale amministrativo, A.________ li ha informati della sua intenzione d'impugnare quest'ultima pronuncia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e ha chiesto di sospendere l'esecuzione della misura disciplinare durante la procedura ricorsuale.
C.
Il 26 gennaio 2015 la Commissione di disciplina ha risposto per via elettronica ad A.________, informandola che era impossibilitata a concedere l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro una decisione del Tribunale federale, tale richiesta dovendo essere inoltrata al tribunale adito come autorità di ricorso. L'ha inoltre avvisata di avere già dato seguito alla pubblicazione della sospensione, che sarebbe apparsa sul Foglio ufficiale cantonale del 27 gennaio 2015.
D.
Il medesimo giorno A.________ si è allora rivolta al Tribunale cantonale amministrativo, inoltrandogli brevi manu un atto denominato "
S.O.S Istanza di adozione di misure supercautelari", con cui domandava che la decisione della Commissione fosse annullata. Ne contestava la competenza ad ordinare misure di esecuzione, che sarebbero invece spettate alla Corte cantonale, ed affermava infine che la pubblicazione della sospensione avrebbe pregiudicato il ricorso che voleva presentare alla Corte europea dei diritti dell'uomo nonché avrebbe vanificato l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo che intendeva sottoporre a quest'ultima autorità.
Con sentenza sempre del 26 gennaio 2015 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato il "ricorso/istanza" di A.________ irricevibile. In primo luogo ha osservato che lo scritto datato 26 gennaio 2015 inviatole per posta elettronica dalla Commissione di disciplina e che l'informava della messa in atto di misure volte a porre in esecuzione la sua decisione del 21 novembre 2013, non costituiva una decisione formale ai sensi dell'art. 2 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL/TI 3.3.1.1), motivo per cui il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Pronunciandosi poi sulla richiesta dell'insorgente di ordinare a titolo provvisionale la sospensione della pubblicazione della misura disciplinare, fino al momento in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo si sarebbe pronunciata sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa che ella intendeva sottoporle, la Corte ticinese ha osservato che tale istanza era irricevibile siccome non poteva adottare dei provvedimenti cautelari concernenti una causa il cui esame di merito non le competeva; semmai la domanda andava presentata alla citata Corte europea.
E.
Il 6 marzo 2015 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che a titolo pregiudiziale venga accertata la nullità della sentenza del 23 aprile 2014, che sia conferito l'effetto sospensivo alla propria impugnativa nel senso che sia reintegrata in via urgente nella professione nelle more dell'attuale procedimento e che venga annullata la sentenza cantonale impugnata.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).
2.
Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).
3.
Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo, cioè il quesito di sapere perché lo scritto del 26 gennaio 2015 della Commissione di disciplina non andava considerato alla stregua di una decisione formale ai sensi dell'art. 2 LPAmm e perché alla Corte ticinese difettava la competenza ad esaminare la richiesta di provvedimenti cautelari sottopostale. In altre parole dinanzi a questa Corte può solo essere oggetto di giudizio l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura (cfr. su tale aspetto DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382 seg). Ciò implica che la ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazione accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Sennonché nella sua impugnativa ella si limita a formulare critiche che non si riferiscono al giudizio d'inammissibilità deciso dalla Corte ticinese (competenza a decidere della Commissione di disciplina; mancato esame di tutte le censure sollevate dinanzi all'autorità precedente) oppure a contestare nuovamente la sentenza cantonale del 23 aprile 2014 (riguardo alla quale questa Corte si è già pronunciata in modo definitivo con giudizio del 9 gennaio 2015, vedasi 2C_555/2014), ciò che esula del litigio attuale. Altrimenti detto ella non spiega in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso il diritto processuale determinante. Il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito e va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
4.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino .
Losanna, 14 marzo 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud