BGer 8C_665/2014 |
BGer 8C_665/2014 vom 23.03.2015 |
{T 0/2}
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8C_665/2014
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Sentenza del 23 marzo 2015 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudici federali Ursprung, giudice presidente,
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Maillard, Parrino,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
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ricorrente,
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contro
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Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 agosto 2014.
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Fatti: |
A. La Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha stabilito con decisione del 22 gennaio 2013, confermata su opposizione il 10 giugno 2013, che A.________ fosse inidoneo al collocamento dal 16 dicembre 2012, siccome non era disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo e i compiti assunti in seno alla ditta B.________.
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B. Con giudizio del 6 agosto 2014 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso contro la decisione su opposizione.
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C. Contro la pronuncia cantonale, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale che sia ritenuto idoneo al collocamento anche dal 16 dicembre 2012 e in via subordinata che la causa sia rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione.
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Diritto: |
1. ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
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2. Oggetto del contendere è la questione se il ricorrente sia o no idoneo al collocamento.
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3. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver illustrato diffusamente le norme legali applicabili e la prassi in materia, ha accertato che l'assicurato, annunciatosi in disoccupazione dal 1° marzo 2012, dal 2001 al 2008 ha lavorato per la ditta C.________ SA di cui la ditta B.________ era un fornitore, occupandosi di realizzare un progetto per la fabbricazione di cerniere tecniche con proprietà speciali. Fondandosi sulle sue dichiarazioni, la Corte cantonale ha rilevato che il ricorrente per la fine del febbraio 2012 ha ripreso con un ex collega il progetto di C.________ SA. Il 18 giugno 2012 è stata iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino una succursale, con sede al domicilio del ricorrente, della ditta B.________, di cui il ricorrente è direttore con firma individuale. Riferendosi a una precedente procedura ricorsuale, il Tribunale cantonale ha ricordato che il ricorrente aveva eseguito nel periodo di disdetta una ricerca di impiego tramite la fondazione in Svizzera della ditta B.________. A comprova di ciò, vi sarebbero messaggi di posta elettronica e alcune note spese, le quali dimostrano che il ricorrente era particolarmente attivo ai fini della promozione e della vendita di cerniere connesse al progetto sviluppato tramite la creazione della ditta B.________. Del resto, lo stesso ricorrente in un'occasione aveva chiesto il rinvio di un colloquio per consulenza, poiché impegnato in Italia con potenziali clienti. La Corte cantonale ha osservato inoltre che in sede di audizione dinanzi all'amministrazione il ricorrente aveva riferito di fornire a un collaboratore, assunto per il suo tramite, consigli tecnici relativi a prodotti inviati al proprio domicilio. In tali circostanze, benché il ricorrente abbia affermato che il suo ruolo iniziale fino al 30 aprile 2013 non fosse retribuito e abbia svolto ricerche di lavoro, ma unicamente in qualità di responsabile/direttore vendite commerciale, il Tribunale delle assicurazioni ha concluso che egli non era disponibile a cercare e accettare un impiego, essendo occupato a sviluppare e ampliare l'attività imprenditoriale connessa alla ditta B.________. Pur non ignorando le numerose ricerche di impiego, i giudici cantonali hanno rimproverato al ricorrente di essersi limitato al campo della precedente professione. Da ultimo il ricorrente si sarebbe concentrato a individuare impieghi a tempo pieno, benché per sua stessa ammissione dal 1° maggio 2013 fosse assunto al 50% presso la succursale svizzera della ditta B.________. L'audizione di alcuni testimoni è stata peraltro respinta, poiché la Corte cantonale ha ritenuto ininfluenti tali prove per l'esito della controversia.
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4. Nella misura in cui il ricorrente critica la mancata indizione da parte della Corte cantonale di un pubblico dibattimento e ravvede una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, il ricorso è volto all'insuccesso. Per giurisprudenza invalsa è necessario che il ricorrente in sede cantonale chieda esplicitamente e in maniera chiara l'indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1 pag. 281 con riferimenti). Nel suo ricorso al Tribunale delle assicurazioni, il ricorrente, contrariamente a quanto pretende dinanzi al Tribunale federale, si è limitato ad accennare - nel quadro di richieste di assunzioni di prova - al proprio interrogatorio e all'audizione di alcuni testimoni, senza tuttavia richiedere, per lo meno in maniera concludente, l'indizione di un pubblico dibattimento per esprimere il proprio punto di vista sulla controversia (cfr. anche sentenza 8C_390/2012 del 10 ottobre 2012 consid. 2.3 e 3). La richiesta di un pubblico dibattimento in sede cantonale dinanzi al Tribunale federale è pertanto tardiva e non può trovare accoglimento.
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Erwägung 5 |
5.1. Secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, quando tra l'altro è idoneo al collocamento, ossia quando è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Il concetto dell' (in) idoneità al collocamento non è soggetto a graduazioni. La persona assicurata può essere idonea al collocamento, segnatamente disposta ad accettare un lavoro esigibile (al tasso di occupazione minimo del 20%) oppure no (DTF 136 V 95 consid. 5.1 pag. 97 con riferimenti).
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5.2. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1.1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414).
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5.3. Nella misura in cui il ricorrente si riferisce a circostanze posteriori alla decisione su opposizione, le sue critiche devono essere respinte. Come rettamente osservato dalla Corte cantonale l'idoneità al collocamento deve essere valutata in modo prospettivo, ossia nel momento e sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento in cui è stata emessa la decisione negativa, segnatamente della decisione su opposizione (DTF 129 V 167 consid. 1 pag. 169; 120 V 385 consid. 2 pag. 387; cfr. anche sentenza 8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2).
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Erwägung 6 |
6.1. Il ricorrente critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti accertati dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare la decisione precedente come se ci si trovasse in istanza di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti del primo giudice sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, il ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
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6.2. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolari negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo.
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6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale, concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti, concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta B.________, che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del ricorrente nell'attività con la ditta B.________ era notevole. Come rettamente considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile sul mercato del lavoro.
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7. Ne segue che il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 23 marzo 2015
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Bernasconi
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