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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
1C_45/2015
Sentenza del 30 marzo 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. Associazione B.________,
patrocinati dall'avv. Hermann Just,
ricorrenti,
contro
1. C.________,
2. D.________,
3. E.________,
4. F.________,
patrocinati dall'avv. Cristina Keller,
opponenti,
Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Toschini.
Oggetto
domanda di costruzione,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 19 agosto 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.
Fatti:
A.
Il 25 gennaio 2012 A.________ ha presentato al Comune di X.________ una domanda di costruzione per la trasformazione parziale e il cambiamento di destinazione del ristorante-albergo esistente sul fondo part. yyy in un istituto per il recupero di tossicodipendenti. La struttura sarebbe stata locata all'associazione B.________, che vi avrebbe esercitato una comunità terapeutica. Il fondo è situato in località Z.________, in zona nucleo. Il progetto prevede inoltre di realizzare dodici posteggi sul fondo part. www, ubicato dirimpetto, fuori della zona edificabile e parzialmente ricoperto da bosco.
B.
Alla domanda di costruzione si sono opposti diversi proprietari di fondi vicini o situati nel comprensorio di Z.________, tra cui C.________, D.________, E.________ e F.________. Con decisioni del 28 ottobre 2013, il Municipio di X.________ ha respinto la domanda di costruzione, accogliendo contestualmente le opposizioni dei vicini. L'autorità comunale ha sostanzialmente ritenuto il progetto edilizio non conforme alla destinazione della zona del nucleo, disciplinata dall'art. 43 della legge edilizia del Comune di X.________ allora vigente (LE).
C.
Adito da A.________ e dall'associazione B.________, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso con sentenza del 19 agosto 2014, comunicata il 1° dicembre 2014. La Corte cantonale ha essenzialmente ritenuto che negando il rilascio della licenza edilizia il Municipio non aveva abusato del proprio potere di apprezzamento nell'interpretazione del diritto comunale.
D.
A.________ e l'associazione B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di ordinare al Comune di rilasciare la licenza edilizia. In via subordinata, postulano di rinviare gli atti al Municipio per la continuazione della procedura edilizia e l'emanazione di una nuova decisione. I ricorrenti fanno valere la violazione del diritto di essere sentiti, l'applicazione arbitraria del diritto edilizio comunale e l'abuso del potere di apprezzamento del Municipio. Essi hanno prodotto, il 17 febbraio 2015, delle fotografie aeree del comparto interessato dal progetto negli anni 1971 e 1978.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge di regola nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che nella fattispecie è quella italiana. Non vi sono motivi per scostarsi da questa regola, né i ricorrenti lo chiedono espressamente. Nonostante il gravame sia steso in tedesco, questo giudizio è quindi redatto in italiano.
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha confermato il diniego della licenza edilizia richiesta, il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF (quest'ultimo in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). A.________, istante in licenza e titolare di un diritto di compera dei fondi dedotti in edificazione, è legittimato a ricorrere giusta l'art. 89 cpv. 1 LTF. La legittimazione a ricorrere dell'associazione B.________ può quindi rimanere indecisa.
1.3. Nell'ambito di un ricorso al Tribunale federale non possono di principio essere addotti fatti e mezzi di prova nuovi (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF). In particolare, questa Corte non può tenere conto di fatti o mezzi di prova sopraggiunti dopo l'emanazione dell'atto impugnato, vale a dire veri nova (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; cfr., inoltre, DTF 135 I 221 consid. 5.2.4). L'aggiornamento, del 14 gennaio 2015, del piano prodotto con il ricorso, che prevede uno spostamento dei posteggi sul fondo part. yyy, è successivo all'emanazione della sentenza impugnata ed è pertanto inammissibile. Parimenti inammissibili in questa sede sono inoltre la documentazione fotografica e la relativa argomentazione giuridica presentate dal patrocinatore dei ricorrenti il 17 febbraio 2015, dopo la scadenza del termine di ricorso (cfr. DTF 138 II 217 consid. 2). Alla luce dei considerandi che seguono, tali documenti non muterebbero comunque l'esito del presente giudizio.
2.
2.1. I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto di essere sentiti, siccome la Corte cantonale ha rifiutato di eseguire un sopralluogo, che, a loro dire, sarebbe stato necessario per valutare le caratteristiche dei luoghi.
2.2. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 187 consid. 2.2 e rinvii). La garanzia del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende tra l'altro il diritto per l'interessato di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui possano influire sulla decisione. Tale diritto non impedisce tuttavia all'autorità cantonale di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle, se è convinta che non possono condurla a modificare il suo giudizio. Nell'ambito di questa valutazione, le spetta un vasto margine di apprezzamento e il Tribunale federale interviene solo in caso di arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3).
2.3. La Corte cantonale ha statuito sulla base degli atti, ritenendo superfluo un sopralluogo e rinunciando quindi ad esperirlo, siccome l'oggetto del litigio rivestiva essenzialmente carattere giuridico, vertente sulla conformità del progetto alla relativa zona di utilizzazione. I ricorrenti si limitano ad addurre che il chiarimento delle caratteristiche dei luoghi circostanti e delle relative utilizzazioni, anche per quanto riguarda l'idoneità dei parcheggi previsti, implicherebbe l'esperimento di un sopralluogo. Non censurano tuttavia una violazione del loro diritto di essere sentiti con una motivazione conforme alle esigenze poste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, spiegando in particolare per quali ragioni gli atti pianificatori e quelli della domanda di costruzione sarebbero insufficienti per statuire sulla fattispecie (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.2). L'azzonamento del fondo part. yyy e l'utilizzazione ammissibile nella zona del nucleo risultano dalla documentazione pianificatoria, mentre la portata dell'intervento edilizio progettato emerge dai piani e dalla relazione tecnica della domanda di costruzione. Quanto al posteggio previsto sul fondo part. www, la sua situazione fuori del comparto edificabile e nel perimetro di una zona di pericolo elevato secondo la revisione parziale della pianificazione locale è incontestata. Ritenendo, alla luce di questi elementi, che gli atti erano sufficienti per statuire sulla questione della conformità del progetto alla zona di utilizzazione e che perciò si poteva rinunciare ad eseguire un sopralluogo, la Corte cantonale non ha quindi operato una valutazione delle prove arbitraria, né ha violato il diritto di essere sentiti dei ricorrenti.
3.
3.1. I ricorrenti lamentano un accertamento arbitrario dei fatti. Sostengono che nella località di Z.________ non esisterebbe un vero e proprio nucleo di villaggio, ma semplicemente alcuni edifici storici. Per il resto, il territorio presenterebbe un'edificazione sparsa, con distanze anche rilevanti tra le costruzioni. I fondi in oggetto si troverebbero nelle vicinanze sia della strada cantonale sia di quella nazionale e non si presterebbero a scopi di vacanze e di riposo. I ricorrenti criticano poi il fatto che la precedente istanza ha addotto un potenziale conflitto del prospettato centro per il trattamento dei tossicodipendenti con la destinazione della zona del nucleo evocando i problemi causati da un'analoga struttura gestita dall'associazione B.________ nel Cantone Ticino. Sostengono inoltre che i giudici cantonali non avrebbero tenuto conto delle caratteristiche dei dintorni, che imporrebbero di non considerare il progetto litigioso come fortemente molesto e di non equipararlo a casi differenti, come quelli riguardanti postriboli o immobili per l'accompagnamento al suicidio previsti in zone destinate principalmente all'abitazione e densamente edificate.
3.2. Con queste considerazioni, i ricorrenti si limitano ad esprimere in modo appellatorio la loro opinione, ma non sostanziano arbitrio alcuno. Per motivare l'arbitrio nell'accertamento dei fatti non basta in effetti criticare semplicemente la decisione impugnata, contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quali motivi gli accertamenti sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 134 I 140 consid. 5.4; 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1 e rinvii). I ricorrenti non dimostrano l'arbitrio nell'accertamento dei fatti alla base del giudizio impugnato nemmeno laddove presentano, nella parte del gravame intitolata "III Sachverhalt", un riassunto delle varie tappe della procedura edilizia. Tale esposizione in effetti non è, per sua natura, idonea a correggere o a precisare le constatazioni di fatto contenute nella sentenza della Corte cantonale (cfr. sentenza 1C_416/2014 del 17 dicembre 2014 consid. 2.2).
Ove sostengono che il progetto in esame si differenzierebbe da una struttura analoga per il ricupero dei tossicodipendenti esercitata nel Cantone Ticino, in particolare poiché in concreto non verrebbero ospitati giovani autori di reati, né persone collocate per l'esecuzione di misure, i ricorrenti disattendono che i disagi riscontrati presso l'istituzione ticinese sono stati richiamati dalla Corte cantonale soltanto a titolo abbondanziale. Si tratta peraltro di un aspetto che non è decisivo per il giudizio nel caso concreto, che riguarda la valutazione della conformità di uno specifico progetto edilizio alla zona del nucleo, sulla base del diritto edilizio comunale determinante.
4.
4.1. I ricorrenti lamentano l'applicazione arbitraria delle norme sulla conformità di zona. Sostengono che la pianificazione comunale non escluderebbe un'utilizzazione artigianale nella zona del nucleo, alla quale è attribuito un grado di sensibilità al rumore III.
4.2. Accennando semplicemente all'aspetto fonico e all'ammissibilità di principio di aziende artigianali nella zona del nucleo, i ricorrenti presentano nuovamente in modo appellatorio il loro diverso parere sulla conformità del progetto alla zona del nucleo, ritenendo in sostanza discutibile quello delle precedenti istanze. Non si confrontano tuttavia con il tenore dell'art. 43 LE, vigente al momento del diniego della licenza edilizia, e non spiegano, con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni l'interpretazione della norma da parte del Municipio, ritenuta accettabile dalla Corte cantonale, sarebbe insostenibile. Come rilevato dalla precedente istanza, il Comune di X.________ dispone di autonomia tutelabile nell'interpretazione delle norme edilizie comunali (cfr. DTF 128 I 3 consid. 2a e b con riferimenti). Sarebbe quindi spettato ai ricorrenti dimostrare perché l'interpretazione dell'art. 43 LE da parte dell'autorità comunale sarebbe stata non soltanto opinabile, ma avrebbe ecceduto l'ampio margine di apprezzamento rappresentato e garantito dall'autonomia comunale (cfr. DTF 136 I 395 consid. 2 e 3.2). Insufficientemente motivata, la censura non deve quindi essere esaminata oltre.
5.
La realizzazione dei parcheggi sul fondo part. www è strettamente legata ai bisogni del progettato centro per il recupero dei tossicodipendenti, principale oggetto della domanda di costruzione. Il numero degli stalli necessari è infatti stato determinato sulla base dell'art. 87 LE, in funzione del prospettato esercizio della comunità terapeutica. In considerazione del diniego della licenza edilizia per questo intervento principale, al cui servizio i posteggi sarebbero stati adibiti, la questione dei parcheggi diviene priva di oggetto e non deve quindi essere approfondita.
Comunque, su tale tema, la Corte cantonale ha pure ritenuto che la realizzazione dell'impianto fuori della zona edificabile avrebbe dovuto essere oggetto di una domanda di costruzione EFZ ai sensi degli art. 42 segg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, del 24 maggio 2005 (OPTC). I ricorrenti non si esprimono su questa considerazione e non censurano quindi con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF la violazione delle disposizioni cantonali che disciplinano la procedura EFZ.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera.
Losanna, 30 marzo 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni