Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_272/2015,
2C_273/2015
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Sentenza del 3 aprile 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
2C_272/2015
IC 2003 - 2009,
2C_273/2015
IFD 2003 - 2009,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
I coniugi A.________ e B.________ sono stati tassati d'ufficio per gli anni 2003 a 2009 siccome essi, malgrado fossero stati inviati loro richiami e diffide nonché inflitte multe disciplinari per violazione degli obblighi procedurali, non avevano inoltrato le relative dichiarazioni d'imposta. Le decisioni di tassazione, notificate negli anni 2011 e 2012, non sono state impugnate e sono quindi cresciute in giudicato.
B.
Nell'agosto 2012 A.________ si è rivolto all'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno (di seguito: Ufficio di tassazione), chiedendo che fossero annullati i precetti esecutivi intimatigli per gli anni fiscali in questione. Il 3 settembre 2012 gli è stato comunicato che tutte le tassazioni erano da considerarsi definitive. Il 30 ottobre 2013 il contribuente ha nuovamente postulato l'annullamento dei citati precetti esecutivi e il 7 novembre 2013 l'autorità fiscale ha ribadito la propria posizione.
C.
Il 5 settembre 2014 A.________, oltre ad inoltrare la dichiarazione d'imposta per gli anni 2012 e 2013, ha chiesto la revisione delle tassazioni d'ufficio degli anni 2003-2009. Lo stesso giorno, l'Ufficio di tassazione ha respinto l'istanza, osservando che non era dato nessuno dei motivi che permettevano di procedere alla revisione. La decisione è stata confermata su reclamo il 23 ottobre 2014.
D.
Con giudizio del 25 febbraio 2015, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha a sua volta negato gli estremi per procedere a una revisione. Richiamati i disposti (art. 232 LT [RL/TI 10.2.1.1] e 147 LIFD) e i principi che disciplinano la revisione di decisioni o sentenze cresciute in giudicato, la Corte ha osservato che il contribuente e la moglie erano stati tassati d'ufficio a causa della loro inadempienza: malgrado avessero ricevuto richiami, diffide e si fossero visti infliggere delle multe disciplinari, essi non avevano depositato le dichiarazioni d'imposta. Inoltre, avevano tralasciato d'inoltrare reclami e quindi di fare valere in tale ambito i loro argomenti, nonostante risultava dalle motivazioni che si era proceduto a delle tassazioni d'ufficio per mancata o insufficiente documentazione. Data la loro trascuratezza, il rimprovero rivolto al fisco di non avere "direttamente preso contatto" prima di procedere alle tassazioni d'ufficio "in modo inveritiero e diffamante" risultava del tutto fuori luogo. La Corte cantonale ha poi rammentato che l'apprezzamento errato o arbitrario di prove, l'errore sui fatti e l'applicazione errata del diritto non costituivano motivi validi di revisione e infine ha aggiunto che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, la sola circostanza che egli fosse stato coinvolto in un procedimento penale di notorietà pubblica (avviato nel 2001 per reati contro il patrimonio e conclusosi nel 2009 su ricorso con la sua condanna), in seguito al quale si sarebbe ritrovato senza risorse finanziarie, non costituiva un motivo di revisione che l'autorità doveva riconoscere.
E.
Il 24 marzo 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che si proceda alla revisione delle tassazioni d'ufficio 2003- 2009.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_272/2015) e per l'imposta federale diretta (2C_273/2015), che si giustifica ora - siccome lo stato di fatto e i quesiti giuridici sono identici - di congiungere (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 PC [RS 732]; vedasi anche sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).
1.3. Nel merito, la causa si riferisce alla negata revisione delle tassazioni d'ufficio IC-IFD 2003-2009, cioè a una causa di diritto pubblico che non ricade sotto alcuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF). I combinati art. 149 cpv. 3 e 146 LIFD (RS 642.11) lo confermano per quanto concerne l'imposta federale diretta e per quanto riguarda l'imposta cantonale lo prevede l'art. 73 cpv. 1 LAID (RS 642.14) in relazione con l'art. 51 LAID (sentenza 2C_133/2009 del 24 luglio 2009 consid. 1.1). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
2.2. In concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. In primo luogo, il ricorrente ripropone in gran parte i motivi da lui già sollevati in sede cantonale, ciò che è inammissibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.). In seguito, egli non spiega in che cosa e perché l'argomentazione della Corte cantonale, che corrisponde peraltro alla prassi vigente - secondo la quale un contribuente non può avvalersi della revisione per invocare argomenti che, per trascuratezza e in violazione dei suoi obblighi procedurali, ha omesso di sollevare nella procedura di tassazione, rispettivamente in quella ordinaria di ricorso (cfr. causa 2P.34/2006 del 16 giugno 2006 pubblicata in RtiD 2007 I pag. 667 consid. 3.3 pag. 670 nonché consid. 1 e 2.2 della sentenza impugnata, ai quali si rimanda) -, disattenderebbe il diritto determinante. Infine, egli si limita a citare gli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, senza tuttavia spiegare perché detti disposti sarebbero stati disattesi. Ne discende che la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
3.
3.1. Premesse queste considerazioni, il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Le cause 2C_272/2015 e 2C_273/2015 sono congiunte.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 3 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud