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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
2C_282/2015
Sentenza del 3 aprile 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Imposta sugli utili immobiliari,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2015 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, divorziata, intrattiene difficili rapporti con l'ex marito che sono all'origine di diverse vertenze civili e penali. Nell'ambito di una di queste cause, è stata organizzata un'asta pubblica per la vendita all'incanto di un immobile appartenente in comproprietà agli ex coniugi, in ragione di una metà ciascuno. L'ex marito si è aggiudicato l'immobile al prezzo di fr. 700'000.-- e, dato che dal capitolato d'asta risultava essere creditore nei confronti della ex moglie, egli nulla le ha versato a pagamento del prezzo.
B.
Nella dichiarazione ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari, A.________ non ha indicato alcun valore di alienazione, adducendo che l'intero immobile era stato aggiudicato all'ex marito contro la sua volontà e che non aveva ricevuto nessun indennizzo. Con decisione del 26 maggio 2014, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha invece commisurato l'utile imponibile in fr. 243'102.-- e l'imposta dovuta in fr. 12'155.10. La tassazione è stata confermata su reclamo con decisione del 26 giugno 2014.
C.
Nell'ambito della procedura ricorsuale dinanzi alla Camera di diritto tributario, il 29 gennaio 2015 la contribuente e l'Ufficio di tassazione sono giunti ad un accordo. Informatane, la Corte cantonale ha di conseguenza parzialmente accolto il gravame sottopostole, riformando la decisione su reclamo impugnata nel senso concordato tra le parti. L'utile imponibile è stato fissato in fr. 123'292.-- e l'imposta dovuta in fr. 6'164.60.
D.
Il 30 marzo 2015 A.________ si è rivolta al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della tassazione (non avendo ricevuto alcun utile imponibile) e dell'aggiudicazione dell'immobile, nonché l'iscrizione del medesimo a Registro fondiario a nome suo. Ella ha inoltre domandato il rimborso delle spese legali sopportate e la concessione di un'indennità di fr. 1'500'000.-- a titolo di risarcimento per lesioni della personalità da parte dell'avvocato dell'ex marito.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.2. La ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto voleva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382).
1.3. Oggetto del contendere è l'imposta cantonale sugli utili immobiliari, ossia un'imposta cantonale armonizzata (cfr. art. 12 e 72 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, LAID; RS 642.14), cioè una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF e per la quale è aperta la via del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF), come lo conferma l'art. 73 cpv. 1 LAID (vedasi DTF 134 II 186 consid. 1.3 pag. 188). Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF) è, quindi, di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto contestato disattende il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione querelata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).
2.2. In primo luogo ci si può chiedere in che misura il comportamento della ricorrente, che appare contraddittorio, se non addirittura lesivo del principio della buona fede, meriti tutela. Ella infatti ha dapprima concluso un accordo con l'autorità fiscale, sulla base del quale la Corte cantonale ha poi parzialmente accolto la sua impugnativa e riformato la decisione su reclamo allora impugnata, per poi chiedere l'annullamento del contributo ivi definito. Il quesito non merita tuttavia di essere ulteriormente approfondito dato che il ricorso sfugge comunque, per i motivi esposti di seguito, ad un esame di merito.
Nel caso concreto, l'allegato ricorsuale non contiene precise ed esaustive considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. La ricorrente si limita infatti, in maniera alquanto prolissa e confusa, a contestare il modo in cui si sarebbe svolta la vendita all'asta pubblica dell'immobile che possedeva in comproprietà con l'ex marito, affermando in particolare che non vi avrebbe mai acconsentito e che l'ex consorte avrebbe prodotto un falso documento, vedendosi così aggiudicare la sua parte di proprietà; ad esporre la propria situazione familiare e coniugale; ad elencare i problemi sorti in seguito al proprio divorzio e, tra l'altro, a criticare il comportamento dell'ex marito riguardo alle questioni finanziarie; infine, a quantificare le spese da lei sopportate a causa del divorzio. Ella tuttavia nulla adduce riguardo al fatto che, in seguito all'accordo concluso con l'autorità fiscale, che non rimette in discussione, la Corte cantonale ha parzialmente accolto il suo gravame e riformato di conseguenza la decisione su reclamo. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Losanna, 3 aprile 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud