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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_291/2014
Sentenza del 9 aprile 2015
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Klett, Kolly,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereda,
opponente.
Oggetto
dolo del venditore,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 marzo 2014 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ era azionista unico dell'impresa edile C.________ SA, che aveva un capitale azionario di fr. 100'000.--, liberato per fr. 50'000.-- e suddiviso in 50 azioni nominative. Il 17 aprile 2002 egli ha venduto le azioni della società a tre acquirenti, fra cui vi era il capocantiere dell'impresa A.________, che ne ha acquistate 18 per complessivi fr. 144'000.--, pagabili in tre rate. Il prezzo era stato pattuito in virtù della situazione finanziaria risultante dai conti della società al 31 dicembre 2001.
Poiché A.________ ha unicamente versato le prime due rate per un totale di fr. 90'000.--, il venditore lo ha escusso per la rimanenza. L'opposizione al precetto esecutivo è stata provvisoriamente rigettata dal Pretore del distretto di Lugano con sentenza 21 ottobre 2004. L'acquirente ha dal canto suo fatto notificare a B.________ un precetto esecutivo per ottenere il rimborso di quanto pagato.
La C.________ SA è fallita il 7 giugno 2004.
A.________ ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano B.________, affinché fosse accertata la nullità del menzionato contratto di compravendita, il convenuto condannato a restituirgli fr. 90'000.-- e disconosciuto il debito di fr. 54'000.--. Dopo aver posto l'attore al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il Pretore aggiunto ha integralmente respinto la petizione con sentenza 7 maggio 2012.
B.
Il 10 dicembre 2012 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha concesso l'assistenza giudiziaria a A.________ e il 17 marzo 2014 ha respinto l'appello da questi presentato. Dopo aver indicato che l'attore non ha contestato la sentenza pretorile con riferimento ai pretesi vizi di volontà e alla tardività della notifica dei difetti, la Corte cantonale ha rilevato che sussisteva un difetto, poiché il valore economico delle azioni al 31 dicembre 2001 era inferiore al loro valore nominale, ma che B.________ non aveva intenzionalmente ingannato il compratore e ha quindi escluso un dolo nel senso dell'art. 203 CO.
C.
Con ricorso in materia civile del 15 maggio 2014 A.________ postula in sostanza in via principale la riforma della sentenza di appello nel senso che la sua petizione sia accolta. In via subordinata domanda l'annullamento della sentenza impugnata con il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Chiede pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente al pagamento delle spese e delle tasse giudiziarie. Lamenta che la sentenza impugnata è contraddittoria perché da un lato accerta che il venditore era al timone di 3 imprese con 24 dipendenti, mentre dall'altro indica che questi non aveva conoscenze contabili. Il ricorrente afferma poi che, essendo sprovvisto di nozioni di contabilità, egli non poteva rendersi conto delle "anomalie contabili" riscontrate dai giudici cantonali, le quali avrebbero quindi costituito un difetto occulto. Sostiene infine che vi è dolo, perché il venditore era consapevole che la situazione economica-finanziaria al momento della vendita era diversa da quella che ha garantito, atteso che la differenza era così macroscopica da non potergli essere sconosciuta.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Il tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. a LTF combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso presentato dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è in linea di principio ammissibile.
2.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1).
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2); deve inoltre dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio può influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
Giova innanzi tutto ricordare che nella fattispecie il ricorrente riconosce che davanti all'ultima istanza cantonale egli non si è più avvalso di un vizio di volontà (art. 24 segg. CO), ma si è limitato a prevalersi di un dolo del venditore secondo l'art. 205 (recte: 203) CO. In queste circostanze appare inutile esaminare se il difetto lamentato sia - come preteso nel gravame - occulto, atteso che qualora sussista effettivamente un dolo del venditore nel senso dell'art. 203 CO, questi non può invocare un'eventuale tardività della notificazione (DTF 66 II 132 consid. 6 pag. 140).
4.
L'applicazione dell'art. 203 CO richiede esplicitamente che il venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore.
4.1. La Corte di appello ha constatato che l'attore non ha fatto eseguire un esame contabile della società prima della firma del contratto con cui ha acquistato le azioni e che anche il venditore era un tecnico attivo sui cantieri, il quale non disponeva di particolari conoscenze contabili. Essa ha quindi escluso un inganno intenzionale perché quest'ultimo non era in grado di rendersi conto che la valutazione dei lavori in corso e dei crediti nel bilancio al 31 dicembre 2001 non era conforme ai principi contabili generalmente riconosciuti. La Corte cantonale ha soggiunto che, prima dell'acquisto, il compratore ha avuto ampia occasione di accedere ai libri contabili, di chiedere spiegazioni a chi allestiva la contabilità e di far verificare i conti. Inoltre egli, quale capocantiere dell'impresa, era a conoscenza dei lavori in corso e della loro importanza.
4.2. Il ricorrente sostiene invece che l'opponente era consapevole che la situazione finanziaria al momento della vendita era ben diversa da quella che ha garantito, atteso che la differenza era "macroscopica". Afferma che il venditore era pure titolare di altre due imprese e aveva una grande esperienza nella gestione di cantieri. Inoltre anche il comportamento di questi prima, durante e dopo la firma del contratto sarebbe un indizio della conoscenza della pregiudicata situazione economica.
4.3. Occorre innanzi tutto osservare che, con la sua argomentazione, il ricorrente inammissibilmente completa ed interpreta liberamente la fattispecie risultante dalla sentenza impugnata, parendo così dimenticare le condizioni che permettono di censurare gli accertamenti di fatto effettuati dalla Corte cantonale (sopra, consid. 2). Il giudizio impugnato non contiene ad esempio alcun accertamento concernente un comportamento dell'opponente nel senso descritto dal gravame, ma il ricorrente nemmeno afferma che esso sarebbe incompleto. Questi deduce poi la conoscenza del venditore dell'effettiva situazione finanziaria della società prevalentemente dalla discrepanza in seguito riscontrata fra il valore dei lavori in corso reale e quello indicato nei libri contabili. Sennonché il ricorrente neppure contesta la constatazione della Corte cantonale secondo cui egli, quale capocantiere, era a conoscenza di tali lavori e della loro importanza e che egli aveva dato atto nel contratto di avere preso visione dei libri contabili. Alla luce di questa circostanza la conclusione contenuta nella pronunzia di appello secondo cui la valutazione dei lavori in corso era una questione delicata appare corretta. Ciò depone manifestamente contro l'argomentazione ricorsuale secondo cui dalla "macroscopica" differenza tra la reale situazione economica-finanziaria e quella risultante dalla contabilità vada necessariamente dedotta l'esistenza di un inganno intenzionale. Così stando le cose, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale confermando la reiezione della petizione.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa, nella misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, poiché il rimedio era fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a determinarsi, non è incorso in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2015
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti