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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6F_7/2015
Sentenza del 21 aprile 2015
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
controparti,
Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino, via della Pace 6, 6600 Locarno.
Oggetto
Revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 6B_681/2014 dell'8 dicembre 2014.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con sentenza del 20 maggio 2014 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello presentato da A.________, confermando la sua condanna, per titolo di diffamazione, alla pena pecuniaria di cinque aliquote giornaliere di fr. 40.-- ciascuna.
2.
Avverso tale giudizio A.________ ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Con sentenza dell'8 dicembre 2014 causa 6B_681/2014, il Tribunale federale ha dichiarato l'impugnativa inammissibile, in quanto tardiva. Tenuto conto del tentativo infruttuoso di notificazione della sentenza della CARP, avvenuto il 23 maggio 2014, nonché dell'invito di stessa data di ritirare tale invio e considerata la finzione di notifica di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF, il termine ricorsuale scadeva il 30 giugno 2014 (per effetto dei combinati disposti art. 100 cpv. 1 e art. 45 cpv. 1 LTF). Poiché il gravame era stato consegnato alla Posta svizzera l'8 luglio 2015, esso risultava manifestamente intempestivo.
3.
Con scritto del 16 marzo 2015, A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un'istanza di revisione, volta all'annullamento della citata sentenza 6B_681/2014 e all'ammissione del suo ricorso in materia penale.
4.
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. L'inoltro di una domanda di revisione non consente quindi di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve pertanto confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (v. art. 42 cpv. 2 LTF). Perché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente annullata e ne sia pronunciata una nuova (v. art. 128 cpv. 1 LTF), è necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 segg. LTF sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale federale.
5.
A sostegno della domanda di revisione, l'istante, che non contesta di aver ricevuto l'invito a ritirare l'invio in data 23 maggio 2014 , spiega in sostanza di aver chiesto all'ufficio postale di prolungare di qualche giorno il termine a tal fine. "Tenuto conto che il Regolamento Postale non può più essere tenuto in considerazione" e che la Posta le "ha dato la possibilità di poter prolungare il termine di ritiro dell'invio", secondo l'istante il giorno determinante per la decorrenza dei termini ricorsuali dovrebbe coincidere con quello dell'effettivo ritiro dell'invio e non con il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.
Con la sua argomentazione l'istante non fa valere alcun motivo di revisione ai sensi degli art. 121 segg. LTF, limitandosi semplicemente a contestare la soluzione della sentenza oggetto della procedura in esame. Nel titolo della sua istanza si richiama certo all'art. 123 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b LTF, ma nel prosieguo del suo scritto non sostiene che un crimine o un delitto abbia influito sulla sentenza (art. 123 cpv. 1 LTF), né che siano in qualche modo adempiute le condizioni di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a e lett. b e cpv. 2 CPP (art. 123 cpv. 2 lett. b LTF), segnatamente non adduce l'esistenza di nuovi fatti o nuovi mezzi di prova. In simili circostanze la domanda in esame si appalesa inammissibile. Di transenna si rileva unicamente che la finzione, secondo cui una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso, è prevista dalla legge, nello specifico dall'art. 44 cpv. 2 LTF (a cui del resto è fatto esplicito riferimento nella sentenza 6B_681/2014 consid. 2.1), e non in un non meglio precisato "Regolamento postale". Il Tribunale federale ha peraltro già avuto modo di puntualizzare che il termine di sette giorni di cui all'art. 44 cpv. 2 LTF non può essere prolungato. Infatti la possibilità concessa dalla Posta ai suoi clienti di protrarre il periodo di giacenza dell'invio non permette di posticipare a piacimento il momento della notificazione, determinante per il computo dei termini ricorsuali, che interviene per legge al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo infruttuoso di consegna (DTF 134 V 49 consid. 4; 127 I 31 consid. 2).
6.
Ne segue che la domanda di revisione dev'essere dichiarata inammissibile.
Le spese giudiziarie sono addossate all'istante secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 21 aprile 2015
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy