BGer 6B_356/2015 |
BGer 6B_356/2015 vom 28.04.2015 |
{T 0/2}
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6B_356/2015
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Decreto del 28 aprile 2015
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Corte di diritto penale |
Composizione
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Giudice federale Denys, Presidente,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Contravvenzione alle norme della circolazione stradale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, con sentenza del 2 aprile 2015, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha respinto un appello di A.________ e lo ha riconosciuto autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione, condannandolo a una multa di fr. 140.--;
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che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale;
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che con scritto del 24 aprile 2015 il ricorrente ha comunicato di ritirare il gravame;
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che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese giudiziarie;
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per questi motivi, il Presidente decreta: |
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
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Losanna, 28 aprile 2015
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Denys
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Il Cancelliere: Gadoni
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